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BMW: bloccata da remoto un’auto rubata

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BMW: la polizia di Seattle è riuscita – con l’aiuto di BMW USA, a bloccare da remoto un’auto che era stata appena rubata da un ladro. Potere della tecnologia!

BMW: la polizia di Seattle è riuscita – con l’aiuto di BMW USA, a bloccare da remoto un’auto che era stata appena rubata da un ladro. Potere della tecnologia! Singolare vicenda a Seattle, dove un ladro d’auto è stato bloccato all’interno di una BMW 550i che aveva appena rubato. Grazie al blocco delle portiere da remoto da parte della casa automobilistica, la polizia ha potuto rintracciare il veicolo ed arrestare il malvivente.

Il malvivente aveva puntato la vettura, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, è salito all’interno della stessa ed è scappato. La vicenda, accaduta poco prima delle 5:00 del mattino, sembra conclusa. Ma il proprietario, scoperto il furto, ha chiamato il 911 (emergenza generica in USA, NdR), il quale ha avvisato prontamente BMW, che è stata in grado di rintracciare il veicolo e bloccare le portiere da remoto. Quando i poliziotti si sono recati sul luogo indicato hanno trovato l’auto parcheggiata in un vicolo, ancora accesa, con un uomo addormentato al posto di guida.

I dipendenti del servizio BMW, avevano bloccato le porte dell’auto da remoto, intrappolando il sospetto in auto. Dopo essere stato svegliato l’uomo ha cercato, senza successo, di fuggire.

Leggendo questa notizia viene spontaneo chiedersi: ma non è sequestro di persona? In Italia sarebbe possibile una cosa del genere? Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Giuseppe Croari, del Foro di Bologna, esperto di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Ecco la sua risposta:

Ai sensi dell’art. 605 del codice penale, integra il reato di sequestro di persona “chiunque priva taluno della libertà personale”. A ben guardare, in effetti, la libertà personale si configura come un diritto inviolabile dell’uomo, sancito dall’art. 13, comma I, della Costituzione.

Tuttavia, è opportuno precisare, che lo stesso art. 13 appena menzionato ammette, ai commi II e III, alcune deroghe a tale principio: in particolare, provvedimenti con cui la libertà personale di un soggetto viene limitata possono essere adottati sia dall’Autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge (art. 13, comma II, Cost.), che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza (art. 13, comma III, Cost.).

Nello specifico, è proprio con riferimento a questo secondo aspetto, che occorre fare alcune precisazioni. Possono verificarsi, infatti, particolari situazioni (es: durante o subito dopo la commissione di un delitto, come un furto o una rapina) in cui si profila urgentemente l’esigenza di adottare un provvedimento restrittivo della libertà personale: in questi casi, non è pensabile attendere i tempi di intervento dell’autorità giudiziaria, altrimenti il buon esito della misura risulterebbe irrimediabilmente compromesso.

Ecco quindi che il legislatore ha previsto la possibilità anche per l’Autorità di Pubblica Sicurezza, fra cui si ricomprende anche la Polizia, di adottare queste misure. Beninteso, tale previsione non vale ad esautorare l’autorità giudiziaria, la quale mantiene comunque i suoi poteri, dovendo verificare, entro 48 ore dalla sua emissione, i presupposti su cui si fonda il provvedimento di limitazione emesso dalla Polizia e decidere se convalidarlo o meno.

Pertanto, un’azione come quella verificatasi in America, dove la Polizia ha chiuso in macchina un ladro utilizzando il blocco delle porte da remoto risulta astrattamente configurabile anche nel nostro ordinamento.

In merito a tale aspetto, tuttavia, alcune perplessità potrebbero sorgere relativamente al fatto che la macchina è stata chiusa senza avere conoscenza di chi vi fosse dentro, correndo il rischio che dentro vi fosse qualche innocente in situazioni critiche, che potesse aver bisogno di aiuto come prebbe essere in un esempio limite una donna che sta per partorire.

In tali casi, più che quella di sequestro di persona, potrebbero essere integrate le fattispecie di lesioni colpose (o, nei casi estremi, di omicidio), ma non il reato di cui all’art. 605 c.p., essendo punibile solo a titolo di dolo.

Fonte Tomshw

About Michele Picariello

Ingegnere Meccanico con la passione per la scrittura. Si dedica da tempo alla ricerca di informazioni tecniche e commerciali per il mondo BMW e le realtà ad esso connesse.

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