Quoto tutto, e riporto un'apparente esperienza OT coi tedeschi. Avevo smarrito il pin della mia Lufthansa Senator Card. Telefono alla Senator Line di domenica e l'addetto tedesco non sente ragioni, anche se mi son riproposto di dargli telefonicamente tutti i miei dettagli personali che lui vedeva a terminale è stato chiaro, a voce il pin non me lo da. Devo fare un FAX all'ufficio preposto Lufthansa seguendo le sue indicazioni. Faccio il fax di lunedì pomeriggio, ricevo per email il PIN martedì mattina. In uno Stato con un senso sociale degno di tal nome il rispetto delle regole genera ottima efficienza, senza il rispetto delle regole da parte degli individui non ci sarà mai uno Stato sociale degno di tal nome
Simone, vorrei essere chiaro. Io SONO indignato dal comportamento del presidente del consiglio nei confronti della giustizia. Il punto è che lo sono altrettanto per altri aspetti fondamentali per la sopravvivenza del nostro sistema Paese.
Ma perchè quando voglio riassumere un concetto non ci riesco mai!?!?!? Mi sa che ti contatto ogni qualvolta abbia bisogno di una sintesi efficace!! (sperando che la parcella non sia tropo salata)
Sfida raccolta. Come ho già scritto più volte sono disponibilissimo a trattare il processo Mills, purchè l'interlocutore abbia letto la sentenza, che è la base per capire di cosa si sta parlando. Il messaggio che tu hai quotato è uno dei tanti esempi di opinione ricavata dal riassunto del riassunto del riassunto...:wink:
Ripeti questa storiella come un giradischi. Peccato che nella sentenza Mills sia scritto chiaramente che non c'è prova che Berlusconi sia il corruttore. I giudici sono i primi ad ammettere di non essere riusciti a ricostruire con certezza il percorso dei quattrini da Ilvio o società a lui collegate fino a Mills. Che facciamo, perchè Ilvio ti sta antipatico ci scordiamo il principio di non colpevolezza? Ma per piac...:wink: anzi, mi consenta....
Non credo sia corretto dire questo, perchè lascia presumere che gli altri li abbiano chiusi. Più semplicemente dico la mia e rispetto quella degli altri /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Se poi mi si dimostra che sono io ad ignorare certe situazioni (vedi il legittimo sospetto), ne approfitto per imparare
Se devi citare wikipedia, almeni sii completo e copia e incolla anche la storia del "legittimo sospetto". Lo faccio io per te: La legge 7 novembre 2002 n. 248, che incide sulla normativa della rimessione dei procedimenti penali, ha visto entrare la posizione processuale del Presidente del Consiglio pro tempore, Silvio Berlusconi, direttamente nell'occasio legis, in ragione della questione di costituzionalità che era stata sollevata dalla Corte di Cassazione sull'articolo 45 del codice di procedura penale: in ordine ad un'istanza di trasferimento di sede del processo in corso a Milano anche a carico del Presidente del Consiglio, le sezioni unite della Corte di Cassazione rilevarono che la normativa sulla rimessione dei processi introdotta nel codice Vassalli del 1989 era lacunosa sotto il profilo del "legittimo sospetto", che nella legge delega era invece contemplato. La questione risaliva alle numerose lamentele che erano state sollevate, sotto la vigenza del previdente codice Rocco, in ordine alla causa di rimessione del processo ad altra sede, identificata con il termine "legittimo sospetto": anche a seguito di clamorose decisioni della Corte di Cassazione, investita così del potere di trasferire i processi, la dottrina giuridica aveva in grande maggioranza considerato tale formula eccessivamente vaga ed elastica, tale da ledere il principio della "precostituzione" del giudice per legge fissato dall'articolo 25 della Costituzione. Anche quando (dopo il caso Valpreda) si decise di delimitare tale potere sotto il profilo geografico, facendo sì che la sede competente in caso di rimessione fosse quella della Corte d'Appello più vicina, rimase il dubbio di costituzionalità sul legittimo sospetto, per cui il legislatore delegato del 1989 decise (nonostante l'istituto fosse ancora contemplato nella legge delega) di non riprodurlo nel nuovo codice. Va ricordato che questa decisione - che mantenne la rimessione di processi solo per i casi di "pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo" (oltre ai casi di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica) - fu sostenuta dalla Commissione parlamentare consultiva presieduta dal senatore Gallo, ma incontrò il netto dissenso della Corte di Cassazione nel parere reso al ministro Vassalli. Il dissenso della Corte di Cassazione era comprensibile: con la delimitazione introdotta nell'articolo 45, il vero potere che ne garantiva la posizione al vertice della magistratura italiana - cioè quello di spostare i processi - fu grandemente ridimensionato, tanto è vero che nei successivi tredici anni la Corte di Cassazione poté accogliere istanze di rimessione in un numero di casi ridottissimo. Mantenere la distinzione tra l'occasio della legge e la sua ratio – che prescinde dal caso sa cui è originata ed affronta con “laicità” la problematica sottesa, dividendo gli schieramenti sul merito della proposta (e cioè sull'opportunità o meno di ridare quel potere alla Cassazione) – s'è rivelato impossibile allorché il caso di specie riguardava un attore politico di primo piano come il Presidente del consiglio. Eppure ci sarebbe stato margine per una discussione pacata, proprio alla luce del fatto che la Cassazione di oggi non è quella di trent'anni fa e che gli “ermellini” che un tempo erano tradizionalmente ricondotti alla linea di indirizzo “conservatore” della giurisdizione sono oggi rappresentanti molto spesso di prassi “evolutive” che non dispiacciono neppure all'opposizione. Invece, la vicenda parlamentare del disegno di legge "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale" (atto Senato n. 1578, di iniziativa del senatore Melchiorre Cirami) si arricchì - attorno al nucleo centrale della volontà di prevenire una declaratoria di incostituzionalità, paventato dal proponente - di tutta una polemica sulla vicenda processuale del Presidente del consiglio, da cui la questione di costituzionalità aveva avuto origine. Se si assume, come fece il proponente, che il legislatore è libero di variare la disciplina della rimessione, adottando formule diverse da quelle sinora vigenti, l'iter parlamentare avrebbe potuto agevolmente svilupparsi sulle modalità tecnico-giuridiche con cui disciplinare l'istituto. Invece l'apporto del dibattito fu scarso, avendo l'opposizione sollevato un'opposizione pregiudiziale sul testo come indirizzato ad una sola persona ed avendo la maggioranza concluso per il medesimo motivo che la prova di forza andava sostenuta e vinta. Ne è uscito un testo che prevede: a) il legittimo sospetto, come autonoma ipotesi di rimessione del processo; b) la sospensione obbligatoria nella fase finale del dibattimento; c) il regime transitorio, ovvero l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai processi in corso. In particolare, devono essere le stesse «gravi situazioni locali» che potrebbero causare un turbamento dello svolgimento del processo, a determinare l'insorgenza di un legittimo sospetto. In altri termini, la legge si limita oggi ad affiancare, come causa di spostamento della competenza, al turbamento dello svolgimento del processo, il sospetto di tale turbamento, purché sia determinato dalle medesime condizioni ambientali, e purché sia appunto legittimo. In luogo della obbligatorietà della sospensione del processo (già prevista come limitata al momento dello svolgimento delle conclusioni e della discussione) a seguito della mera proposizione della richiesta di rimessione, poi, si prevede una delibazione sia pure necessariamente sommaria da parte della Corte suprema, nel momento in cui viene esclusa l'applicazione della procedura più celere che si instaura per i ricorsi manifestamente infondati. Superata deve considerarsi anche l'obiezione che il meccanismo della sospensione del decorso della prescrizione e dei termini di durata massima di custodia cautelare conteneva una pericolosa lacuna in relazione al tempo intercorrente fra la decisione della Corte di cassazione e la ripresa del processo innanzi al nuovo giudice designato dalla Corte; il testo fissa come momento finale della sospensione dei termini non giù quello della data di pronunzia della decisione da parte della Corte ma quello del giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui esso si trovava al momento della sospensione: il che significa che qualunque richiesta di rimessione non fa guadagnare mai nemmeno un giorno ai fini della decorrenza del termine di prescrizione o di caducazione della custodia cautelare. È stata anche eliminata la possibilità che in un procedimento con molti imputati le richieste di diversi imputati, ancorché identiche a quella di altro coimputato, già rigettata dalla Corte possano, comunque, vicendevolmente giovare ostacolando lo svolgimento del processo: l'inammissibilità della richiesta, che impedisce tassativamente la sospensione del processo, va dichiarata non solo in relazione ad una reiterazione da parte dello stesso imputato fondata sui medesimi motivi già reietti dalla Corte suprema, ma anche quando la nuova istanza non sia fondata su motivi nuovi rispetto a quelli già valutati in un'ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o, addirittura, di un procedimento da esso separato. La sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2003 riconobbe che la disciplina introdotta, sul regime transitorio, aveva l'effetto di estendere i nuovi parametri di valutazione anche alle richieste già presentate, e pertanto si può dire che anche nell'esito (oltre che nell'origine) la legge ha affontato la situazione particolare dell'imputato Presidente del consiglio. Ma anche questo non avrebbe dovuto giustificare considerazioni soltanto politiche della questione giuridica sottesa alla legge. Invece tali considerazioni furono la linea dominante dei commenti della vicenda successiva, ed anch'essi con un salto logico che si presta alle medesime obiezioni dell'inizio, sebbene a parti invertite. Non solo la Corte Costituzionale, in una sentenza di mero rito, dichiarò inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione, che era stata all'origine dell'iniziativa legislativa (argomentando il difetto di valutazione del requisito della rilevanza, dal parte del giudice remittente). Anche la citata decisione della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2003, di reiezione dell'istanza di rimessione avanzata dal Presidente del Consiglio, fu oggetto di critiche da parte di autorevolissimi esponenti della maggioranza: il senatore Schifani quel giorno stesso affermò che si era trattato di "sentenza politica" e si chiese – conn un'inedita ingerenza nella stessa segretezza della camera di consiglio – “se c'è stata unanimità. Ci rifiutiamo di credere che tutti i componenti delle sezioni unite abbiano voluto avallare il principio che vi sia imparzialità di giudizio in un ambiente come quello di Milano”. Semmai, il proponente del disegno di legge, senatore Cirami, riportò la questione nei suoi binari iniziali, dichiarando di attendere "le scuse dei miei detrattori che per mesi e mesi mi hanno accusato di aver presentato un disegno di legge mirato per il processo di Milano". Effettivamente, quella decisione della Cassazione – che pure ritenne che a Milano non fossero configurabili motivi di legittimo sospetto, che invece "sono configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito" – fu assunta alla luce della nuova normativa, introdotta dalla legge n. 248 del 2002, e la Cassazione (nel riappropriarsi della sua antica funzione) ritenne che su di essa era manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità.
Anche se inutile ai fini della vicenda del Presidente del Consiglio (poi regolata in altra veste con il cosiddetto “lodo” [1] contenuto nell'articolo 1 della legge n. 140 del 2003, con l'improcedibilità dei dibattimenti durante la carica dei cinque massimi vertici istituzionali), quella norma opera ed opererà in mille altri casi, consentendo alla Corte di Cassazione di valutare con maggiore elasticità se vi sono gli estremi di uno spostamento di sede di processi in corso (grazie ad un istituto sul quale la magistratura di legittimità aveva molto contato in passato, anche a fini di rafforzamento della sua posizione di vertice su un ordine giudiziario sempre più decentrato ed autoreferenziale). Ovviamente, per i supremi giudici la rimozione del giudice non imparziale - non per condizioni soggettive (al che è finalizzato l'istituto della ricusazione), ma per ragioni ambientali, o del giudice che, anche solo, fondatamente appaia non imparziale - era diventata una lacuna del nostro Codice che lo differenziava in senso negativo dalle altre legislazioni processual-penalistiche e comprometteva fortemente lo sviluppo della caratterizzazione in senso accusatorio del nostro processo penale, che presuppone appunto l'assoluta terzietà del giudice. Si tratta di una posizione che è veementemente contraddetta da coloro che, all’interno dell’ordinamento giudiziario, sostengono che la freschezza e la creatività delle decisioni giurisdizionali viene “fossilizzata” dalla reintroduzione di strutture verticali, e ciò sia nella carriera che nell’esercizio delle funzioni (cui è volto l'intendimento - espresso a livello ministeriale nella XIV legislatura dal lavoro della commissione Vaccarella, e poi dai decreti legislativi emessi dal ministro della giustizia Castelli alla fine di quel periodo - di far sì che la Cassazione torni ad essere l’organo che assicura l’unità del diritto, attribuendo valore vincolante al precedente delle Sezioni Unite). Ma nell’opporsi a questi possibili rischi per l’indipendenza del magistrato non ci si dovrebbe dimenticare di contemperarla coll’esigenza di imparzialità nella conduzione del suo lavoro. Il necessario soddisfacimento di quest'esigenza, negli ordinamenti giuridici degli Stati di diritto, è stato proclamata dallo speciale ispettore delle Nazioni Unite sull'indipendenza delle magistratura Param Cumaraswamy. Colui che nel suo rapporto 26 marzo 2002 sull'Italia aveva dato conto del fatto che il Procuratore Generale di Milano "non ha mai invitato il popolo a resistere al Governo", in un suo precedente rapporto sul Belgio (16 febbraio 1998) aveva dichiarato che lo spostamento di persona e di sede del processo "è in linea con le più alte tradizioni di indipendenza ed in particolare di imparzialità del potere giudiziario (…) Malgrado l'immensa pressione pubblica a decidere altrimenti, la Corte (di cassazione belga) ha applicato correttamente il dominio della legge (… che) richiede a volte che le Corti assumano decisioni impopolari che non incontrano il favore del pubblico. Ci sarebbe l'anarchia se le decisioni giudiziarie fossero confezionate per soddisfare le richieste delle dimostrazioni di piazza". Quindi, per dire le cose come stanno, la legge Cirami non introduce un bel niente, ma semmai ridimensiona la portata del concetto di legittimo sospetto:wink:.
Mi aiuti a capire un attimo? Da quanto c'ho capito io: - Mills è stato accusato di essere stato corrotto per dire il falso e la corruzione è stata dimostrata; - Nel momento in cui si è dovuto cercare un corruttore per forza di cose si è andati a bussare alla porta (o meglio a una delle migliaia di porte ) di Berlusconi ma non si è ancora riusciti a capire se quei soldi fossero arrivati da Berlusconi e come. Sbaglio?
Ci sei vicino. Mills è stato accusato di aver deposto il falso dietro pagamento di somme. In sostanza, però, (i) non si è capito bene se i quattrini fossero suoi, derivassero da operazioni lecite o meno, costituissero il compenso per la testimonianza e (ii) non si è ricostruito il passaggio di denari.
Ok, almeno qualcosa ho capito Ma Berlusconi che ruolo gioca nel processo? Di cosa deve rispondere se i passaggi di denaro non sono ancora chiari? Chiedo a te perchè se aspetto un telegiornale sto fresco... Però intanto ci tengono a informarmi del fatto che l'anello di nozze di william e kate a Napoli si trova già sulle bancarelle cinesi a 3€...
Nel teorema del tribunale, Berlusconi viene ritenuto beneficiario della falsa testimonianza di Mills e, perciò, suo corruttore. Tuttavia, a leggere la sentenza, ci sono diversi punti oscuri. il primo è che la testimonianza per la quale Mills sarebbe stato pagato non era favorevole a Berlusconi; il secondo è che si ritiene che Ilvio abbia pagato sulla base di probabilità, non di prova del trasferimento di denaro; il terzo è che mentre Mills è stato ritenuto attendibile quando ha dichiarato di essere stato corrotto, è stato considerato zero quando ha ritrattato dalla magistratura nostrana; però i giudici inglesi hanno creduto alla ritrattazione. A me basta per iniziare a sospettare che non sia tutto chiaro come certi giornali scrivono.
Il base al processo Mills, esiste però, a quanto pare, una certa confusione sul reato commesso, in via per ora ipotetica, da Berlusconi. Una ricostruzione che ho sentito ieri sera faceva più o meno così: L'ipotesi del reato è la corruzione, che normalmente si contesta nel momento in cui il denaro (ammesso ovviamente che sia accertabile ed accertato) è passato dalle mani di Berlusconi a quelle di Mills; ma lo stesso (reato) è andato in prescrizione. Se invece si contesta il momento in cui il denaro è apparso nel conto di Mills, diverso tempo dopo e ammesso anche che questo sia il momento del reato, anche qui pare vi sia già la prescrizione. Si procede quindi per la terza via, incriminando Berlusconi non nel momento in cui il denaro la passa a Mills e nemmeno quando questo appare in "disponibilità" all'avvocato inglese, bensì nel momento in cui quest'ultimo lo comincia a spendere. Perchè ancora entro i termini della prescrizione. E' una ricostruzione attendibile?
L'imputazione è chiara: corruzione. Poi, come scrivi tu, tra le tante ci sono non poche forzature per evitare la prescrizione, ma imho è un aspetto secondario.
Mxnchia sui primi due punti si può andora stare a discutere, però il terzo mi pare un po' "forzatino" Anche perchè devono pure stare attenti a quello che fanno perchè potrebbe venire a crearsi un precedente mica da poco...
E' anche per questo che non avrei esitato (fossi stato in lui) a sottopormi al giudizio, almeno in primo grado. Questa storia ormai suona sempre più come un disco rotto e paradossalemente alimenta le giustificate e pesanti proteste che si alzano dalla sinistra. Via il dente, via il dolore.