salve ragazzi, c'è un mio amico che oltre 2mesi fa ha cozzato, o meglio, uno gli è andato addosso col motorino, si sono lasciati i dati, quello stava bene ecc ecc, il mio amico ha fatto denuncia cautelativa il giorno dopo l'avvenuto, mentre l'altro nulla fino a 2giorni fa... è corretta come cosa?! o ci sono dei tempi da rispettare?! (quello gli sta chiedendo danni personali e al mezzo, pur avendo torto, dichiarando che la colpa è del mio amico che tra l'altro ha un testimone). io non ho saputo rispondergli, se voi ne sapete di più! thanks. sciao! :wink:
beh il fatto è successo il 9/10, ho visto la lettera dell'avvocato ed è datata 13dicembre... si è svegliato presto il tizio!
...cmq il tuo amico doveva pretendere almeno il cid...e se nn voleva doveva chiamare subito i vigili o carabinieri
vedrai se si arriverà in tribunale usciranno testimoni mai visti...di al tuo amico di andare da un avvocato....e cmq sia lui si è tutelato prima e il motociclista ha atteso troppo...sono cose che lo favoriscono...ma il tuo amico nn ha subito alcun danno?
il mio amico ci ha rimesso uno sportello... comunque dice che lui ha fatto la cautelativa con conseguente denuncia all'avvocato dell'assicurazione e segnalazione del suo testimone. l'altro dice che era solo sul motorino, e che in caso vuole fargli pesare anche il fatto che andava oltre i 50 (in quanto gli scooter sono limitati a 45). il fatto praticamente è che il mio amico procedeva su strada a doppio senso ma divisa da striscia continua, si è messo sul margine sinistro (lui ricorda con la freccia, l'altro dice che non l'aveva e ti pare?!)per svoltare dove c'è la tratteggiatura per la svolta, e mentre girava e stava con ben oltre i 3/4 della macchina oltre la striscia (l'impatto è stato oltre la striscia continua), sente un'inchiodata, si gira, e vede questo che gli entra nello sportello posteriore. il mio amico dice che quello: ha superato la striscia continua, andava veloce (oltre i 50 del limite su quella strada, e ben oltre i 45, velocità a cui sono autolimitati gli scooter), non ha rispettato la distanza di sicurezza. dice che quello gli aveva assicurato che non si era fatto niente e che avrebbe provveduto lui alla denuncia. boh!
il tuo amico ha ragione e anche se nn avesse messo la freccia ,quello cn lo scooter nn rispetava la distanza di sicurezza e cmq stava dietro...ma fammi capire si è pagato lui il danno?
ma praticamente a quel che dice, l'avvocato ha fatto tutto, ha mandato la lettera alla compagnia di quello con lo scooter, poi si è fatto periziare la macchina dal perito della compagnia assicurativa del tipo con lo scooter che gli ha riconosciuto il valore dei danni e ha dato l'ok alla riparazione della macchina, e quindi se l'è fatta aggiustare lui, in attesa di farsi rimborsare poi con l'assegno. per me ha sbagliato, ma lui con la macchina ci lavora e ne ha bisogno. cmq anche secondo me ha torto quello xchè il mio amico aveva già fatto la manovra, aveva superato la carreggiata con oltre metà macchina. la lettera dice che quello non ha fatto a tempo a frenare. e beh so caxxi sua! io sapevo che: chi tampona, paga! chi ha il motorino che invece di fare 45, va oltre è da ritenersi non omologato e quindi pericoloso! chi supera la striscia continua, va contromano! sbaglio?!
il tuo amico ha perfettamente ragione..e sel il perito dell'assicurazione gli ha dato ragione e ha promesso il risarcimento totale(ma quando glieli ridanno i soldi??)nn credo c saranno problemi..
gli sto trovando un pò di articoli... uno di questo dice che se uno scooter, su terreno pianeggiante fa oltre i 45km/h ai sensi dell'art. 97 del CdS, viene sequestrato, messo alla prova, e se risulta superiore il sequestro si trasforma in confisca e il veicolo ti viene definitivamente alienato. l'unica cosa è che al mio amico interesserebbe come scagionarsi dal fatto della freccia, il suo assicuratore dice: è un fatto che non si può dimostrare (dato che non si verrà mai alla certezze se uno l'aveva o meno)... boh! se qualcuno ne sa d+, mi faccia sapere!
fatto una piccola ricerca voi che dite, gli sarà utile? DISTANZA DI SICUREZZA: Articolo 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli. 1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 . 5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .
Omologazione: ART.97 FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Velocità scooter: Art. 52. Ciclomotori 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: -motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; -capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 45 Km/h; -trasporto limitato al solo conducente. 3.Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
STRISCIA CONTINUA Art. 40. Segnali orizzontali 3.Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata. 8.Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate, le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove e' eventualmente affiancata una discontinua. 9.Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attivita' di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza. 10.E' vietata: b.la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;