Tamponamento a catena | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog

Tamponamento a catena

Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da luca76, 19 Ottobre 2010.

  1. gomma

    gomma Amministratore Delegato BMW

    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    Reputazione:
    80.968
    118d futura 3p
    non sempre, puoi fare delega di pagamento al carrozziere, e te non tiri fuori un euro...

    in pratica dichiari all'assicurazione che non paghino l'indennizzo a te ma che lo girino direttamente al carrozziere, dalle mie parti fanno tutti cosi, sempre se non hai una brutta fama...:wink:
     
  2. 120dlucky

    120dlucky Kartista

    213
    1
    16 Ottobre 2009
    Reputazione:
    10
    bmw 120 d futura + cbr600rr
    Concordo con tutti coloro che affermano che se il carroziere vuole l'auto torna come nuova se non meglio. Ho un carissimo amico carroziere che appunto anni fà spiegava come fosse solo un problema economico riportare l'auto all'originale efficenza. Perchè prima finisci più guadagni ovviamente.

    Anni fà riportò a nuovo una tipo di un mio parente che tutti dicevano era da buttare e l'auto era perfetta. Se i carrozzieri fossero tutti amici:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  3. Ciumaca

    Ciumaca Presidente Onorario BMW

    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Reputazione:
    280.075
    Z4 2.5i
    esatto puoi fare pure cosi... ma i carrozieri difficilmente accettano se non son sicuri ke tu abbia ragione al 100% preferiscono ke saldi tu, poi a te in futuro ti arrivera l'assegno dalla tua assicurazione
     
  4. Superb77

    Superb77 Collaudatore

    329
    66
    21 Luglio 2010
    Mantova-Corvara
    Reputazione:
    1.055.682
    Bmw G21 320xd msport
    Il top è avere un carozziere di fiducia, ti chiede i soldi quando l'assicurazione ti ha saldato!!5 anni fà ho fatto un frontale per una precedenza non rispettata dall'altro, mi hanno pagato dopo 6 mesi circa perchè l'altro mi ha fatto causa(per fortuna è intervenuta la polizia e c'erano i loro rilevamenti a darmi ragione)l'avvocato era quello di famiglia non quello dell'assicurazione e mi aveva gia rassicurato!!!!morale la macchina era tornata a nuovo e meglio di prima e ho saldato il carrozziere dopo 6 mesi....problemino dopo un mese che avevo la macchina mi hanno tamponato cavandomi via una ruota, altri 15 gg senza auto....il secondo sinistro è stato pagato prima del primo!!!!!le assizìccurazioni sono dei figli di ******* quando devi pagare la quitenza i soldi li vogliono subito quando devono tirar fuori loro i soldi c'impiegano una vita!!!!!poi la macchina l'ho veduta samai che mi tirasse sotto un treno ed era perfetta sembrava nuova dopo 7 anni di vità!!!!!!!
     
  5. sail4fun

    sail4fun Secondo Pilota

    830
    16
    9 Ottobre 2009
    Reputazione:
    218
    bmw 118d futura
    Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza n. 1823 del 03/07/2008

    Questa sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un principio importante ai fini dell’individuazione del conducente responsabile nel caso in cui si verifichi un tamponamento a catena, distinguendo a seconda che l’incidente abbia riguardato veicoli fermi in colonna oppure veicoli in movimento.

    Nel caso di tamponamento a catena di veicoli in sosta o fermi incolonnati (in coda, ad un incrocio, ad un semaforo, ecc.), la responsabilità di tutti i tamponamenti è del conducente dell’ultimo veicolo.

    Nel caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, il conducente del primo veicolo è esente da responsabilità ed il conducente dell’ultimo veicolo è responsabile dei danni provocati al veicolo che lo precede.

    Per i veicoli intermedi, si presume che la colpa sia, in egual misura, di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante.

    Ciò vuol dire che, in caso di urto tra tre veicoli A, B, C, dei danni riportati da A sono responsabili al 50% i conducenti di B e C. Il conducente B, però, può fornire la prova contraria dimostrando, in concreto, di aver tamponato A solo dopo essere stato tamponato da C.

    Più nel dettaglio ... con riferimento alla prima evenienza, la Corte di Cassazione si è limitata a confermare un orientamento già precedentemente espresso, in base al quale è possibile porre a carico del conducente dell’ultimo veicolo in colonna una presunzione de facto di mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Tale conducente, di conseguenza, è responsabile dei danni riportati da tutti i veicoli che lo precedono, se non dimostra di aver tamponato per una causa a lui non imputabile.

    Con riferimento alla seconda evenienza, poiché non è possibile in astratto stabilire se ciascuno dei veicoli intermedi sia stato tamponato dal veicolo che segue prima o dopo aver a sua volta tamponato il veicolo che precede, la Corte di Cassazione ritiene che vada comunque applicata, in via di regola, la presunzione di concorso paritetico di responsabilità stabilito dall’art. 2054 co. 2 c.c. con riferimento a ciascuna coppia di veicoli tamponante e tamponato.

    La presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 co. 2 c.c. può essere superata attraverso la prova contraria, che può essere fornita dall’uno o dall’altro conducente.
     
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2010

Condividi questa Pagina