SUPERBOLLO oltre i 185 kW (Aggiornamento al 14 Dicembre) | Pagina 42 | BMWpassion forum e blog

SUPERBOLLO oltre i 185 kW (Aggiornamento al 14 Dicembre)

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da Michel_Vaillant, 4 Dicembre 2011.

Status Discussione:
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  1. pierandre92

    pierandre92 Amministratore Delegato BMW

    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Reputazione:
    54.324
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    L'unica soluzione è quella che ho scritto prima..scappare dall'italia..andare in qualche paese di confine..
     
  2. Morgan81

    Morgan81 Kartista

    130
    3
    12 Dicembre 2009
    Reputazione:
    103
    335i Attiva
    Ah, ma le tasse alle puttane e la liberalizzazione della marjuana??? Mai? Ah cavolo è vero, c'è qulache politico che spende dei 10-20000 euro per andare a zoccole, e magari minorenni... naturalmente tutte prestaioni con fattura o scontrino! Mentre il resto è lavoro della mafia... quindi dello stato...
     
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  3. pierandre92

    pierandre92 Amministratore Delegato BMW

    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Reputazione:
    54.324
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Di sicuro le tasse sulle escort aiutano un paese a uscire dalla recessione.,,ma daiiiiii...
     
  4. Trech

    Trech Presidente Onorario BMW

    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Reputazione:
    1.021.706
    Audi R8 & BMW 430d (ex 330d E93)
    Beh oh, visti i giri d'affari ke hanno alcune una buona manonla darebbero >:>

    :haha
     
  5. Morgan81

    Morgan81 Kartista

    130
    3
    12 Dicembre 2009
    Reputazione:
    103
    335i Attiva
    No ma pagare le tasse su una escort da 5000 euro a notte mi sembra più che giusto visto che non è da tutti! Nemmeno da uno che gira in M3!
     
  6. pierandre92

    pierandre92 Amministratore Delegato BMW

    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Reputazione:
    54.324
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Solo perché uno alle sue escort regala macchine non vuol dire che bisogna tassarle :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Bisognerebbe pensare a cose serie ma in una crisi così allargata è dura..andavano fatte scelte migliori tempo fa..ma non 1 o 2 anni...molti anni fa! Prima di tutto non bisogna accettare un cambio così svantaggioso euro/lira..
     
  7. pierandre92

    pierandre92 Amministratore Delegato BMW

    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Reputazione:
    54.324
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Moralemente é giustissimo..senza dubbio.,ma quanti sono quelli che lo fanno? Quanto riesci a tirare su?

    Ovvio come esempio andrebbero fatte tutte queste cose..ma servono cose pratiche che portino tanti soldi nelle casse..
     
  8. Trech

    Trech Presidente Onorario BMW

    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Reputazione:
    1.021.706
    Audi R8 & BMW 430d (ex 330d E93)
    Beh l'ultima frase è ovvia. Io l'avevo messa sul ridere ma condivido quello ke dice Morgan. È un po' come i tagli ai parlamentari. In fin dei conti non cambia un caxxo, ma è un giusto segnale ke deve essere lanciato!
     
  9. pierandre92

    pierandre92 Amministratore Delegato BMW

    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Reputazione:
    54.324
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Esatto è quello che ho detto io, moralmente serve come esempio..ma passando alla fase pratica non serve a niente..
     
  10. Morgan81

    Morgan81 Kartista

    130
    3
    12 Dicembre 2009
    Reputazione:
    103
    335i Attiva
    Si ma oh, una baldracca sulla via Emilia lavorando a 50 euro a botta facendo 2 calcoli: 5 botte in un giorno sono 250 euro, moltiplicate per 24 giorni (escluso mestruo) sono 6000 euro... alcune persone lo guadagnano in 6 mesi e magari lordi!

    E si parla di baldracche di bassa fascia... tassarle farebbe bene, anche perchè vorrebbe dire legalizzare la cosa e quindi meno malattie in giro perchè controllate!
     
  11. Trech

    Trech Presidente Onorario BMW

    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Reputazione:
    1.021.706
    Audi R8 & BMW 430d (ex 330d E93)
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  12. Trech

    Trech Presidente Onorario BMW

    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Reputazione:
    1.021.706
    Audi R8 & BMW 430d (ex 330d E93)
    Mi fai da commercialista!? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> i conti piú belli ke abbia mai visto >:>
     
  13. ///M3

    ///M3 Presidente Onorario BMW

    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    Reputazione:
    57.718
    E46 coupe & E36 vert
    Ragazzi quì non è che ora bisogna mollare le auto e andare a puxxane... è proprio l'Italia che ci sta già andando adesso! Grazie Monti! Grazie politici itagliani!!!](*,)](*,)](*,)
     
  14. Morgan81

    Morgan81 Kartista

    130
    3
    12 Dicembre 2009
    Reputazione:
    103
    335i Attiva
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ti ringrazio, ma faccio già abbastanza soldi gestendo le mie 5 baldracche in via Emilia!

    :haha

    :mrgreen:
     
  15. DanieleTuning

    DanieleTuning Secondo Pilota

    521
    17
    14 Novembre 2011
    Reputazione:
    1.551
    E93M-M6-Gallardo-Lupo-E36M
    Porta a Porta ha appena portato 20€ al kw dai 170, sole 24 ore anche sull'ultima notizia di oggi indicando nuovamente la differenza della data di immatricolazione
     
  16. DanieleTuning

    DanieleTuning Secondo Pilota

    521
    17
    14 Novembre 2011
    Reputazione:
    1.551
    E93M-M6-Gallardo-Lupo-E36M
    Su facebook sto facendo girare quanto quì di seguito, chi è con me?

     
  17. DanieleTuning

    DanieleTuning Secondo Pilota

    521
    17
    14 Novembre 2011
    Reputazione:
    1.551
    E93M-M6-Gallardo-Lupo-E36M
    Art. 16

    Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

    1. (AUTO) 1. A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, per le autovetture e per

    gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati nei tre anni

    precedenti alla data del pagamento, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad

    euro venti per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centosettanta chilowatt, da versare alle

    entrate del bilancio dello Stato. Il versamento dell'addizionale è effettuato, negli stessi termini di

    pagamento della tassa automobilistica ordinaria, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con

    esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13

    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. Resta

    fermo quanto previsto nel decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.

    2. A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, restano ferme le disposizionidi cui

    al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente alle autovetture e dagli autoveicoli per il trasporto

    promiscuo di persone, immatricolati da più di tre anni alla data del pagamento.

    3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi

    nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono

    soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di

    esso, nelle misure di seguito indicate:

    a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

    b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

    c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

    d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

    e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

    f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

    g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

    h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

    i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

    4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12

    metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione,

    nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore

    ausiliario.

    5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e

    del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità

    da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

    6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri

    enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo

    comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

    7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed

    associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

    8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata

    secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da

    diporto.

    9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli

    acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di

    pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle

    informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica

    senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata

    del bilancio dello Stato

    10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal

    comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di

    carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere

    l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

    11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare,

    nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria

    vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di

    violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale

    dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della

    violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si

    applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano

    le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.

    Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di

    constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per

    cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle

    commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione

    amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa

    dovuta.

    13. (aeromobili) È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744

    del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure

    annuali:

    a) velivoli con peso massimo al decollo:

    1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

    2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

    3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

    4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

    6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

    7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

    b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente

    peso;

    c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

    15. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario,

    acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria

    dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di

    revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso

    in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo

    degli importi di cui al comma 13 per ciascun mese di validità.

    16. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità

    alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data,

    in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 13 per ciascun mese da quello in

    corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso

    termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del

    certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in

    vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

    17. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 13 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi

    equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,

    nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e

    III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di

    addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni

    (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club

    d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili

    immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati

    all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

    18. L’imposta di cui al comma 13 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente

    decreto. Art. 17
     
  18. Pisolo

    Pisolo Collaudatore

    386
    11
    25 Febbraio 2008
    Reputazione:
    668
    BMW M3 E92
    Ragazzi, aiutatemi capire quanto previsto dal Decreto Salva Italia relativamente alla nuova tassazione.


    Art. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei


    1. (AUTO) 1. A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati nei tre anni precedenti alla data del pagamento, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro venti per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centosettanta chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Il versamento dell'addizionale è effettuato, negli stessi termini di pagamento della tassa automobilistica ordinaria, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. Resta fermo quanto previsto nel decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.

    2. A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, restano ferme le disposizionidi cui al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente alle autovetture e dagli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati da più di tre anni alla data del pagamento.

    Omissis

    Domanda, la mia emmona è stata immatricolata il 1° Gennaio 2008, non riesco capire se devo o non devo pagare. Nel Decreto, come ho evidenziato in grassetto, si parla dei tre anni precedenti alla data di pagamento, Gennaio 2012. Se conto a ritroso i tre anni, se non sbaglio qualcosa si parte dal 2009 - 2010 - 2011.

    In pratica non dovrei pagare nulla.

    Cavolo, di sicuro mi sfugge qualcosa. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Grazie.
     
  19. Mr.Blonde

    Mr.Blonde Kartista

    228
    5
    6 Novembre 2007
    Reputazione:
    171
    Z4 E89 35i e 320d E90
    Ma è 170 o 200 il limite di kw???????

    Nn si capisce più na fava
     
  20. viperino

    viperino Presidente Onorario BMW

    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Reputazione:
    991.548.873
    G26 20d xd MHEV U25 Countryman d MHEV
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2011
Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.

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