SUPERBOLLO oltre i 185 kW (Aggiornamento al 14 Dicembre) | Pagina 203 | BMWpassion forum e blog
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SUPERBOLLO oltre i 185 kW (Aggiornamento al 14 Dicembre)

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da Michel_Vaillant, 4 Dicembre 2011.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. antoniom3

    antoniom3 Presidente Onorario BMW

    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    Reputazione:
    323.146
    M3 E92 manuale di lusso 316d E91
    maledetto...:rosik :lol:
     
  2. antoniom3

    antoniom3 Presidente Onorario BMW

    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    Reputazione:
    323.146
    M3 E92 manuale di lusso 316d E91
    barone intende bluetooth :lol:
     
  3. relic

    relic Amministratore Delegato BMW

    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Reputazione:
    629.571
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2012
  4. *Alfonso*

    *Alfonso* Presidente Onorario BMW

    12.584
    2.113
    30 Marzo 2009
    Reputazione:
    6.955.744
    Diverse...
    ...sotto porta il correttivo dei 10 euro da 185 a 225
     
  5. relic

    relic Amministratore Delegato BMW

    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Reputazione:
    629.571
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    si appunto...
     
  6. goldie

    goldie Presidente Onorario BMW

    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.749.371
    BMW 430d
    ...dopo 270 pagine di discussione...il superbollo va pagato a gennaio o si aggiunge al bollo normale alla naturale scadenza ? :-k
     
  7. relic

    relic Amministratore Delegato BMW

    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Reputazione:
    629.571
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    si paga contestualmente al bollo ma con modulo F24...
     
  8. antoniom3

    antoniom3 Presidente Onorario BMW

    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    Reputazione:
    323.146
    M3 E92 manuale di lusso 316d E91
    sembrerebbe vero allora...

    la seconda che hai detto
     
  9. goldie

    goldie Presidente Onorario BMW

    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.749.371
    BMW 430d
    grazie mille, allora ho tempo fino a maggio :wink:
     
  10. 105andrea105

    105andrea105 Primo Pilota

    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    Reputazione:
    24.037.007
    auto
    la kasko completa, con che compagnia è?

    ricordo che, se è una compagnia "strana" (è capitato di recente con compagnie con sede legale a Malta, insolventi di fatto...), in caso di sinistro "grave", il fondo garanzia per le vittime della strada risarcisce solo il minimo di legge, per la eventuale differenza il danneggiato può rivalersi sul proprietario dell'auto (addio casa... o 20% dello stipendio pignorato a vita)
     
  11. *Alberto*

    *Alberto* Presidente Onorario BMW

    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    Reputazione:
    11.261.722
    ...Varie...
    per cambiare? o per pagare...:lol:
     
  12. goldie

    goldie Presidente Onorario BMW

    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.749.371
    BMW 430d
    per pagare, e poi l'entità dei miei bolli non è granchè rispetto al piacere di guidare la macchina che voglio io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />, mi spiace per le tutte le M invece :sad:
     
  13. 105andrea105

    105andrea105 Primo Pilota

    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    Reputazione:
    24.037.007
    auto
    è un errore del giornalista, questo il testo in gazzetta ufficiale:

    Art. 16

    Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed

    aerei

    1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

    111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A partire

    dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di

    cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di

    potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".

    2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti

    marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,

    anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della

    tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione

    di esso, nelle misure di seguito indicate:

    a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a

    12 metri;

    b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a

    14 metri;

    c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17

    metri;

    d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24

    metri;

    e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34

    metri;

    f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44

    metri;

    g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54

    metri;

    h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64

    metri;

    i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64

    metri.

    3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di

    lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari

    residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni

    ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le

    unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

    4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo

    Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,

    ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione

    dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle

    unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e

    per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

    5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita' da diporto

    possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato

    esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

    ((5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita'

    nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del

    cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per

    quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con

    mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto)).

    6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e

    3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS

    8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

    7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i

    proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato

    dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con

    provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite

    le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione

    dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni

    necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti

    anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello

    Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata

    del bilancio dello Stato.

    8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui

    al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto

    all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di

    carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i

    controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del

    carburante per lo stazionamento o la navigazione.

    9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della

    sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte

    alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e

    tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi

    derivanti dalle disposizioni di cui ai ((commi da 2 a 8)) del

    presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito

    processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione

    provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in

    relazione al luogo della commissione della violazione, per

    l'accertamento ((della stessa)). Per l'accertamento, la riscossione e

    il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui

    redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le

    disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

    esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere

    definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale

    di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione

    minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti

    l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle

    commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre

    1992, n. 546.

    10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ((di

    cui al comma 2)) si applica una sanzione amministrativa tributaria

    dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo

    della tassa dovuta.

    11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui

    all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel

    registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

    a) velivoli con peso massimo al decollo:

    1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

    2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

    3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

    4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

    5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

    6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

    7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

    b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella

    stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

    c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

    12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere

    proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato

    dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria

    dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di

    rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della

    aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del

    certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'

    inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un

    dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di

    validita'.

    13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della

    aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in

    vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta

    giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi

    stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla

    predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto

    certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta

    relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del

    certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo

    compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il

    31 gennaio 2012.

    14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di

    Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in

    esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,

    nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte

    seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di

    proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle

    scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei

    Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating

    Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza

    dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione

    nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome

    dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente

    destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

    ((14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agli

    aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la

    cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore)).

    15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'

    stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

    decreto.

    ((15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta

    di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472.

    15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,

    dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,

    rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta

    decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai

    commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data

    di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del

    30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio

    dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del

    direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

    Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in

    misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante

    dal presente comma)).
     
  14. il Conte

    il Conte Collaudatore

    370
    14
    14 Giugno 2007
    Reputazione:
    683
    130i
    Non riesco a trovare in questa discussione "quando" e "come" si pagherà sta nuova inc... ehm tassa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  15. PikoPiko E46

    PikoPiko E46 Amministratore Delegato BMW

    2.603
    93
    11 Settembre 2010
    Reputazione:
    29.247
    EVA.......ed anche una 1ER
    Allo scadere del bollo della tua paghi il bollo normalmente ed in aggiunta modulo F24 compilato per pagare anche il superbollo. :wink:
     
  16. il Conte

    il Conte Collaudatore

    370
    14
    14 Giugno 2007
    Reputazione:
    683
    130i
    Ok, grazie! Mi aspettavo un'altra fregatura a tempo tipo il superbollo 2011...
     
  17. PikoPiko E46

    PikoPiko E46 Amministratore Delegato BMW

    2.603
    93
    11 Settembre 2010
    Reputazione:
    29.247
    EVA.......ed anche una 1ER
    De nada. :wink:

    ...X eventuali nuove fregature siamo giusto al 2 gennaio....abbiamo tutto un nuovo anno davanti! #-o..... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^...famoce 4 risate che è meglio và!
     
  18. Ivano65

    Ivano65 Presidente Onorario BMW

    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    Reputazione:
    8.169.180
    BMW 530d F10
    ciao dato che sei abituato a bolli max,non è che pagheresti anche per il mio misero 530 da barboni,grazie....
     
  19. il Conte

    il Conte Collaudatore

    370
    14
    14 Giugno 2007
    Reputazione:
    683
    130i
    Ah! SOLO 530 eurozzi?? Beato te! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  20. *Alfonso*

    *Alfonso* Presidente Onorario BMW

    12.584
    2.113
    30 Marzo 2009
    Reputazione:
    6.955.744
    Diverse...
    ...si questo e' il testo ufficiale che a tutti e' noto...il fatto e' che la correzione e' dell'ultimo giorno utile per i lavori del governo del 2011 quindi di poche ore fa se si considera che e' stato festivo il sabato e la domenica...vabbe' allora come non detto sara' stato uno scherzo di fine anno o il giornalista non si era preso la briga di vedere il testo della G.U. e' ha fatto un po a modo suo mischiando vecchie notizie con le nuove.
     
Status Discussione:
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