solo il 4% d'IVA x un auto nuova... | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog

solo il 4% d'IVA x un auto nuova...

Discussione in 'Off-Topic' iniziata da xluigi, 7 Gennaio 2008.

  1. Gabo

    Gabo

    40.200
    5.474
    17 Gennaio 2006
    Bassano del Grappa
    Reputazione:
    469.017.279
    BIESSE Racing Vicenza
    Si lo so, non era mi intenzione farlo :wink:
    rispetto per gli invalidi, con la squadra di volley serie A per cui gioco organizziamo spesso incontri con persone meno fortunate di noi e ogni volta mi convinco della mia fortuna... la salute!
     
  2. atd1963

    atd1963 Presidente Onorario BMW

    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.521.754
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    4 percento di iva piu sconto del 16 per cento
     
  3. Brais

    Brais Amministratore Delegato BMW

    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    Reputazione:
    4.579
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Agevolazioni auto disabili
    Per i diversamente abili (coloro i quali abbiano difficoltà di deambulazione ma anche psichica e che comunque abbiano avuto indennità di accompagnamento) che acquistano un veicolo ci sono diverse agevolazioni: Moto e motocarrozzette, esenzione del bollo auto sugli autoveicoli (tutti ) nuovi o usati purché di cilindrata non superiore ai 2000cc se a benzina e 2800cc se diesel. La limitazione va anche per l’Iva ridotta al 4% che il disabile paga per veicolo nuovo od usato, nonché la detrazione Irpef del 19% fino ad un importo massimo di 18.075,99 euro. Rinnovabile ogni 4 anni.

    1. CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO
    L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata.
    In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
    1. i non vedenti e sordomuti
    2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
    3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
    4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
    I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
    Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
    I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale - stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione - abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
    In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
    La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
    I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità moto­rie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.
    Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell’adattamento.

    2. PER QUALI VEICOLI
    Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli:
    • motocarrozzette
    • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
    • autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).
    3. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE
    Spese di acquisto
    Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
    Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
    La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro.
    È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.
    In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
    Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%.
    Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.



    Spese per riparazioni
    Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
    Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
    Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.


    Intestazione del documento comprovante la spesa
    Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
    Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.


    4. LE AGEVOLAZIONI IVA
    È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.

    È applicabile l’IVA al 4 per cento anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
    L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati diretta mente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

    Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli motore a benzina, e fino (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

    L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di nuove o usate valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.

    Gli obblighi dell’impresa
    L’impresa che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve:
    • emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
    • comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.
    5. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
    L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

    L’ufficio competente
    L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi dell’ente Regione.
    Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia.
    Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
    Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

    La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione. rivolgersi all’Ufficio locale Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

    Quello che deve fare il disabile
    Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
    La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione).
    Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.
    Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
    Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.
    Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
    Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto alla esenzio­ne dal bollo.
     
  4. Brais

    Brais Amministratore Delegato BMW

    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    Reputazione:
    4.579
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ
    Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
    Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
    L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
    La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.


    7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
    Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

    Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.
    Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
    Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

    8. LA DOCUMENTAZIONE
    Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
    • certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
      • per non vedenti e sordomuti:
        certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;
      • per disabili psichici o mentali:
        verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
      • per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
        verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
    • ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
    • fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).
    Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.

    9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE
    Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se versano nella condizione di “particolare gravità” prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati.

    Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
    Ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, per disabile, secon­do la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
    Nel quadro della categoria generica dei disabili, ai fini dell’agevolazione fiscale in discorso è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere “motorio”. Vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell’intervento assistenziale “permanente”, previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.
    La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.

    Per quali veicoli
    Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef ), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
    • motocarrozzette
    • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
    Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella.


    L’adattamento del veicolo
    Come già detto, per questa categoria di disabili, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra).
    Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automati­co (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
    Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veico­lo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
    Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elen­cano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
    • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/ idraulica;
    • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/ idraulica;
    • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/ idraulica;
    • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/ idraulico;
    • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
    • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
    • sportello scorrevole;
    • altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologa­zione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
    L’Iva agevolata per gli acquisti
    Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole particolari:
    1. l’acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
    2. i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;
    3. il diritto all’Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.

    Gli obblighi dell’impresa
    L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

    La documentazione
    I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:
    1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
    2. ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
    3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
    4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

    CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
    autovetture (*): Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
    autoveicoli per trasporto promiscuo (*): Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
    autoveicoli specifici (*): Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
    autocaravan (*) (1): Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
    motocarrozzette: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
    motoveicoli per trasporto promiscuo: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
    motoveicoli per trasporti specifici: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose odi persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

    (*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco (1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
     
  5. xluigi

    xluigi Amministratore Delegato BMW

    2.841
    55
    28 Giugno 2006
    Reputazione:
    32.533
    Ex 335d E92 - A1 185cv
    Vabbè se tuo fratello è daccordo!:mrgreen:
     
  6. xluigi

    xluigi Amministratore Delegato BMW

    2.841
    55
    28 Giugno 2006
    Reputazione:
    32.533
    Ex 335d E92 - A1 185cv
    Grazie brais!!
     
  7. smercki

    smercki Presidente Onorario BMW

    11.513
    816
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    Reputazione:
    281.521.737
    G31 Lci 530d
    Quello che ha scritto fraby1900 in parte è corretto
    - L'auto si può intestare all'invalido o alla persona cui è fiscalmente a carico se non percepisce redditi propri (pensione di invalidità e accompagnamento esclusi) superiori a 2500 euro circa (se non ricordo male)
    - L'esenzione bollo spetta per tutta la durata che l'auto è dell'invalido o di chi è fiscalmente a carico.
    - come motorizzazioni non debbono superare 2800 cc se diesel o 2000 se benzina
    - Come sconto il concessionari bmw di solito non va oltre il 5% e l'iva va pagata al 4%
    - Dalla dichiarazione dei redditi detrai il 19% fino ad un importo di circa 18.000 euro
    - l'ipt o passaggio di proprietà è gratuito (a parte le spese di agenzia)
    - Si può fare anche con auto usate purchè l'iva sia esposta (fatturabile)
    - Le riparazioni straordinarie e i pezzi di ricambio (quindi esclusi i tagliandi e i materiALI SOGGETTI AD USURA) con iva al 4%.
    - non si può ulteriormente usufruire di queste agevolazioni se non sono trascorsi 4 anni dall'acquisto oppure l'auto non viene cancellata dal pra (rottamazione, furto)
    - Nessuno vieta che dopo pochi mesi l'auto venga venduta ad un familiare o al nipote, ma questo non è corretto...8-[
     
  8. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Primo Pilota

    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    La legge è fatta nel caso tu debba comprare un autoveicolo ovviamente da allestire e quindi modificare (ad esempio istallare uan pedana per far salire una carrozzella) per un familiare disabile. Ciò non significa che una persona disabile sia incapace di intendere e volere, quindi può possedere un veicolo per farsi trasportare.:wink:
     
  9. mc 007

    mc 007 Presidente Onorario BMW

    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Reputazione:
    102.634.077
    330cd ///M Performance
    bel trucco,ha ragione di usufruire...perche' regalare allo stato
     
  10. Brais

    Brais Amministratore Delegato BMW

    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    Reputazione:
    4.579
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Si, io mi riferivo al caso specifico di mio papà!
    In qualsiasi caso, se leggi sopra, l'agevolazione non vale solo per i casi da te riportati.
    Ciao!
     
  11. smercki

    smercki Presidente Onorario BMW

    11.513
    816
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    Reputazione:
    281.521.737
    G31 Lci 530d
    Uns volta era così ora non più, mi sembra con la finaziaria del 2001 in poi, in quant ole agevolazioni sono state estese anche ad altri disabili, tipo i cechi e i sordomuti :wink:
     
  12. Night

    Night Direttore Corse

    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    Reputazione:
    77.157.112
    M4 Comp Austin Yellow
    Se debba o no essere intestata all'invalido non lo so, ma credo che non sia necessario... più che altro bisogna dimostrare che è per l'invalido...

    Nel caso in cui vada intestata all'invalido, basta fare una cosa semplicissima, ovvero una scrittura privata in cui l'intestatario dichiara di aver venduto il veicolo al "vero proprietario" e di aver già ricevuto il corrispettivo della cessione. A lato si fa una bella procura a vendere anche a sé stessi data dall'intestatario al "vero proprietario" e il gioco è fatto.

    Si potrebbe fare una anche un mandato fiduciario in cui l'invalido dichiara di essere solo l'intestatario ma non il proprietario, ma io la socnsiglierei...

    Federico
     
  13. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Primo Pilota

    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Verissimo, su questo non c'è dubbio, solo che ho postato mentre stavi inserendo la normativa.:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  14. FaBrY1900

    FaBrY1900 Kartista

    60
    3
    4 Aprile 2007
    Reputazione:
    52
    206 1.4hdiS, 320d E92 for sale

    Lo sconto del concessionario (PER ALCUNI MODELLI) viene aumentato addirittura di 2 punti percentuali... secondo direttive da circolare BMW

    Ad esempio ad un mio amico avevano fatto un 11% di sconto, poi passato al 13% (x una E90)

    Per la mia (che poi nn ho fatto con la 104) nn erano previste "altre agevolazioni"...
     
  15. FaBrY1900

    FaBrY1900 Kartista

    60
    3
    4 Aprile 2007
    Reputazione:
    52
    206 1.4hdiS, 320d E92 for sale

    Esatto, ed è per questo che ti citavo i vari comma della legge 104

    Per il comma 1 e 2 avrai bisogno di "modificare" l'auto a seconda dell'handicap dell'intestatario (quindi ke ne sò, volante piccolo, pedane x entrare...e cose del genere)

    Se invece bekki il comma 3 o 4 (problemi di deambulazione, x esempio) non hai, naturalmente, bisogno di modificare nulla.... :wink:
     
  16. PuccioE39

    PuccioE39 Presidente Onorario BMW

    63.455
    7.615
    11 Giugno 2005
    àtilacoL
    Reputazione:
    493.751.409
    otuA
    scusate, ma anche una volta c'erano le agevolazioni per i non vedenti, lo so per certo
     
  17. marchigiano

    marchigiano Presidente Onorario BMW

    5.181
    213
    31 Gennaio 2007
    Reputazione:
    5.542
    ex Lucia
    infatti in quel caso verrà a chi lo ha a carico e dimostra di utilizzarla per i benefici del trasportato


    IO ho un invalidità... ho comprato l'auto con l'iva al 4% ecc

    ho dovuto fare prima la patente speciale... poi comprare l'auto... intestarmela e farla adattare per le mie esigenze.

    procedura semplice se sei onesto... se vuoi fare il furbo te lo sconsiglio... considerato poi quanto prodi, giustamente in questo caso, si sia messo in moto per evitare questo tipo di truffa a noi italiani da parte di altri italiani :mrgreen:
     
  18. Brais

    Brais Amministratore Delegato BMW

    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    Reputazione:
    4.579
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Nessuna furbizia!
    Basta vedere che abbiamo appena comprato una ICS3 senza bisogno di attendere l'invalidità civile (3 mesi di attesa per la visita), eppure sarebbe stato un sacrosanto diritto poter usufruire della legge 104.
    Poco importa.. Sarei più contento se non fossi qui a parlare di questa esenzione!
    Saluti!
     
  19. pablito

    pablito Kartista

    71
    1
    3 Novembre 2007
    Reputazione:
    11
    bmw 320d e91
    per togliersi ogni dubbio visitate il sito agenzia delle entrate dove troverete gli estratti delle leggi che regolano le agevolazioni per i diversamente abili.
    cmq l'acquisto con iva al 4% ( auto con iva esposta anche usata ), sconto categoria protetta che va dal 8% al 18% a seconda delle marche e dei modelli ed a totale discrezione delle case automobilistiche , la detrazione irpef 19% ( per max circa 18.000 euro ) e l'esenzione del bollo ( a tempo indeterminato ) SPETTA ad alcune categorie di invalidi o ai rappresentanti legali o tutori degli stessi.
     
  20. CarloX6

    CarloX6 Presidente Onorario BMW

    16.648
    818
    19 Novembre 2007
    Reputazione:
    3.003.314
    Una Stella - ZetaJones 2.8

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