Ciao a tutti! Volevo sapere se è vero che, dopo aver ricevuto una multa con decurtazione punti, al momento di dover dichiarare chi era alla guida dell'auto si può dichiarare di non sapere chi fosse alla guida al momento della violazione,e in tal modo ricevere solo una sanzione amministrativa senza decurtazione. Risulta anche a voi? E' davvero un metodo per salvare almeno i punti? Ciao!
da come la so io se non dichiari chi guidava paghi il doppio della sanzione originale ma salvi i punti ciao
Articolo 126 bisPatente a punti. 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €263,00 a €1.050,00. La comunicazione alDipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
Quindi non avviene in automatico la decurtazione al propietario del veicolo in caso di mancata segnalazione?
Una volta era così. Poi è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale e si è modificato l'art 126 Bis del Codice della strada.
un modo per salvare punti e soldi c'è... avere un amico o amica residente in uno stato in cui non c'è la patente a punti e designare lui come guidatore. Paghi la sanzione normale e a lui non cambia PRATICAMENTE nulla... N.B. se il vostro amico estero supera il totale di 20 punti con tutte le infrazioni di cui gli avete dato la responsabilità (carogne!!! :-) ) gli viene interdetta la guida in Italia per 2 anni.
Concordo!!!:wink: E poi, quando ti ferma la Polizia, rivogersi all'agente che è pronto per sodomizzarti seduta stante e dirgli: "Per cortesia..sia....delicatisssssimo!!"