Ciaoooo a tutti Oggi ho scoperto che la bmw serie 1 ordinata a inizio novembre forse mi arriverà per metà febbraio, non ho ancora sentito il venditore, ma volevo sapere se é possibile sostituire l'auto ordinata, magari con una in pronta consegna, dello stesso valore, loro dovevano consegnarmela a dicembre per degli obiettivi di fine anno , in questo caso ci vanno a perdere e pure io ci perdo perche sono quasi senza macchina,se rescindo il contratto penso di perdere la caparra.. Avete qualche soluzione da suggerirmi? Grazie ciao marco
boh non vedo una motivazione valida per rescindere il contratto... Che data è scritta sul contratto? Al massimo fatti dare una sostitutiva per il mese di gennaio visto il ritardo e vivi felice...
Ci sn un sacco di associazioni se ti serve una consulenza perchè Nn hanno rispettato il contratto che avrete firmato.
Ciao, nel contratto che hai sottoscritto, alla voce CONSEGNA oltre alla data (esempio Dicembre 2012) dovresti trovare anche la formula "salvo tolleranza prevista dall'articolo 2.2 (lo trovi qui sotto) delle condizioni generali della compravendita. Se non viene rispettata la data prevista, chiedi una macchina sostitutiva, e come già consigliato, stai sereno. :wink: Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW Art. 2 Consegna 2.1. Appena il bene è pronto per la consegna il Venditore avvisa l’Acquirente che l’autoveicolo / motoveicolo è disponibile per l’immatricolazione (notifica all’Acquirente della disponibilità per l’immatricolazione e successiva consegna). 2.2. La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 50 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta al Venditore; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
grazie a tutti, ho sentito il venditore, non ho molta possibilità, devo aspettare, finiti i giorni di tolleranza dell'articolo 2.2 posso chiedere indietro la caparra oppure farmi dare un auto sostitutiva, l'avventura in bmw non inizia benissimo...