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redditometro e cv fiscali?

Discussione in 'Politica' iniziata da ZeroSwayzak, 18 Giugno 2010.

  1. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Reputazione:
    83.360
    Bmw
    il rimborso dell'Iva per crediti inferiori ai 516.000 euro avviene mediamente in 3 mesi :lol:

    hai preso l'unico rimborso d'imposta che funziona :haha
     
  2. *Alberto*

    *Alberto* Presidente Onorario BMW

    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    Reputazione:
    11.261.722
    ...Varie...
    mi fosse successo una sola volta Enry...tra 2 settimane mi rimborseranno 3200 € del 2004 ](*,)
     
  3. Il TONYM

    Il TONYM Guest

    Reputazione:
    0
    .
     
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  4. cesabas

    cesabas Presidente Onorario BMW

    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    Reputazione:
    18.749.687
    420d F36 190CV
    di bollo, assicurazione, manutenzione dovrebbe costare tanto quanto una recente. Non posso certo considerare che i ricambi si prendono allo sfascio
     
  5. Il TONYM

    Il TONYM Guest

    Reputazione:
    0
    .
     
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  6. PuccioE39

    PuccioE39 Presidente Onorario BMW

    63.542
    7.655
    11 Giugno 2005
    àtilacoL
    Reputazione:
    493.751.409
    otuA
    si ma di acquisto un'auto di 13 anni vale zero; e di ricambi spendo soldi se ne compro, altrimenti no.

    o dovrei dimostrare all'ade di essere anche in grado di cambiarmi da solo il filtro dell'olio, dopo averlo acquistato da un ricambista generico?
     
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2011
  7. cesabas

    cesabas Presidente Onorario BMW

    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    Reputazione:
    18.749.687
    420d F36 190CV
    il redditometro non stima il tuo reddito in base a cosa compri, ma in base a cosa utilizzi/hai a disposizione.

    Un metodo per controllarci devono averlo, soprattutto che rispecchi la situazione prevalente:

    quanti da 10.000€ l'anno comprano un touareg del 2004 e quanti una punto 1.3 mj?
     
  8. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Reputazione:
    83.360
    Bmw
    Ragazzi dovete mettervi in testa una cosa:

    un conto è il valore dell'auto e un conto sono le spese per sostenerne la manutenzione. Se acquistate un Bmw 750iL di 10 anni a 5000 euro comunque tra bollo manutenzione e consumi quella macchina da mantenere è impegnativa. Ora l'AdE fa un distinguo:

    l'incremento patrimoniale dell'auto (5000 euro)

    le spese di gestione

    Se un reddito di 10000 euro puo' senza dubbio motivarne l'acquisto (in assenza ovviamente di altre spese) non ne motiva la gestione perchè si presume che con 10000 euro di reddito difficilmente si possano spendere 1000 e passa euro di bollo, consumi sull'ordine dei 5Km/l e assicurazione da 1500 almeno
     
  9. PuccioE39

    PuccioE39 Presidente Onorario BMW

    63.542
    7.655
    11 Giugno 2005
    àtilacoL
    Reputazione:
    493.751.409
    otuA
    secondo te il mio reddito può esser congruo con l'auto che ho? :lol:
     
  10. PuccioE39

    PuccioE39 Presidente Onorario BMW

    63.542
    7.655
    11 Giugno 2005
    àtilacoL
    Reputazione:
    493.751.409
    otuA
    va bene Enrico, parzialmente ti appoggio.

    ma se invece di fare 2300 km al mese come faccio adesso, ne facessi 700, ti assicuro che qualcosa dell'ordine di un 750 di 12 anni fa me lo sarei anche comprato
     
  11. Il TONYM

    Il TONYM Guest

    Reputazione:
    0
    .
     
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  12. Ale_72

    Ale_72 Presidente Onorario BMW Top Reference

    56.935
    22.816
    27 Marzo 2007
    Reputazione:
    2.140.801.000
    Morgan AeroSS + AM Vantage S Roadster
    Secondo me il redditometro non ha la pretesa di essere la panacea di tutti i mali ma solo uno strumento atto ad identificare le macro incongruenze.

    In caso di controllo (come ad esempio a mia moglie, dirigente quindi dipendente) e' bastato dare le spiegazioni richieste, fine.

    Tutto questo senza neanche il bisogno di far intervenire un commercialista, viste la tipologia delle richieste.
     
  13. PuccioE39

    PuccioE39 Presidente Onorario BMW

    63.542
    7.655
    11 Giugno 2005
    àtilacoL
    Reputazione:
    493.751.409
    otuA
    si di questo ne sono convinto anch'io
     
  14. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Reputazione:
    83.360
    Bmw
    Alt qui non c'è da condividere o meno: questo è il redditometro e io in maniera semplificata vi ho esposto il funzionamento. Cio' che ho scritto non è una mia opinione!

    Concordo con voi che non prende a riferimento quello che è la parte "emotiva" della passione auto. Io posso decidere di avere un 1600cc e spendere una follia collezionando francobolli oppure destinare la stessa medesima cifra in una M3. Questo purtroppo non viene contemplato. Pero' questi sono secondo me casi limite
     
  15. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Reputazione:
    83.360
    Bmw
    Condivido appieno!

    Il redditometro spesso viene fatto a contribuenti rientranti in liste selettive particolari, non lo fanno a tutti!! Credo che se venisse applicato "bovinamente" a tutti i contribuenti ben pochi sarebbero congrui. Molti italiani possiedono una casa di proprietà con mutuo e auto da 2000cc e questo già basterebbe per far partire una verifica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
     
  16. Il TONYM

    Il TONYM Guest

    Reputazione:
    0
    .
     
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  17. Gio72

    Gio72 Presidente Onorario BMW

    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    Reputazione:
    177.690.532
    G80 M3 Competition
    Impeccabile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
     
  18. Giorgiaccio

    Giorgiaccio Kartista

    223
    2
    2 Febbraio 2011
    Reputazione:
    230
    Fiat Barchetta
    Il redditometro non è sicuramente uno strumento perfetto e lascia fuori un sacco di casi, ma è comunque uno strumento e se farà il suo dovere di scovare i tanti che dichiarano 10mila euro lordi l'anno e poi vanno in giro in ferrari, ben venga !

    E lo dico da persona che ha passato anni vivendo fuori dall'italia, assorbendo in parte la mentalità di posti dove una cosa come il redditometro verrebbe vista come una violazione della privacy e dei diritti civili. Posti dove però si rifanno tirando una stangata sul bollo e sulle tasse d'acquisto delle auto di lusso, cosa che qui non abbiamo.

    Visto che da quando sono tornato in Italia mi sono aperto una partita IVA per continuare il tipo di lavoro che facevo prima, la cosa del redditometro mi ha all'inizio un po' spaventato, tanto più che facendo poca strada ho pensato di cercare un'auo di cilindrata relativamente elevata (2.5-3litri). Però facendo due conti sinceramente mi sembra che le cifre in ballo non siano poi così fuori dalla normalità: se compro un 330D di 4 anni e mi pago il mutuo su una casa devo avere un reddito lordo di 40.000 euro o giu di li... beh, alla fine si parla di quanto, 2300 euro al mese netti ? Se vivo da solo, mi mantengo una casa e un 330D, quei 2300 euro al mese mi servono non dico tutti, ma quasi tutti. A meno che non sono uno di quelli che si compra il 330 sperando che non venga fuori nessun problema, se no poi rischio di non poter pagare la riparazione (e ce ne sono, come testimoniato da auto ben più esclusive di una BMW che si trovano in vendita a poco e non hanno visto un meccanico in anni....). Certo uno può mangiare pane e acqua, ma quando si tratta di pagare la bolletta la deve pagare come gli altri, le spese del condominio idem e via dicendo. E di pane e acqua me ne intendo, avendo fatto un dottorato in cui il primo anno ero pagato 500 euro al mese.. :mrgreen:

    Sono però daccordo che il sistema non tiene conto del fatto che auto di 10 anni di vita possano costare relativamente poco da mantenere pur essendo costate molto all'acquisto. Una correzione annuale che non si fermi al 40% del valore sarebbe forse più giusta.

    Ma alla fine non credo che ci si debba spaventare più di tanto. Almeno, io mi sento più tranquillo dopo aver fatto due conti.
     
  19. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Reputazione:
    83.360
    Bmw
    Corte Suprema di Cassazione - Civile

    Sezione Tributaria

    Sentenza n. 1294/2007

    deposito del 22 gennaio 2007

    Fatto

    1. l'Ufficio II.DD. di Verona notificava alla Signora O. G. un avviso di accertamento con il quale determinava il reddito, ai fini applicativi dell'Irpef, per l'anno 1987, in via sintetica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Tale maggior reddito era determinato, secondo l'Amministrazione fiscale, anche per il possesso di quattro automobili, di cui una d'epoca (una Jaguar MK2 di CF 23, immatricolata nell'anno 1963).

    La contribuente impugnava l'avviso di accertamento.

    2. La C.T.P. di Verona accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva il maggior reddito accertato nella misura del 40%, in considerazione del fatto che delle automobili possedute una era risalente all'anno 1963 (auto storica in base all'immatricolazione).

    3. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello, sostenendo che le auto d'epoca andavano escluse dalla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, e che al mantenimento delle altre auto avrebbe provveduto, nella misura del 70% delle spese, il coniuge.

    La C.T.R., considerate irrilevanti le altre questioni proposte con il gravame, respingeva anche quella relativa al possesso delle auto storiche, affermando che il mantenimento di tali beni è sicuro indice di capacità contributiva, atteso che esse comporterebbero, notoriamente, spese a volte anche ingenti.

    4. La signora O.G. ricorre contro la sentenza di appello con quattro motivi. Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

    Diritto

    1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992) la contribuente deduce che la Jaguar del 1963 avrebbe natura di auto storica e andrebbe esclusa dall'accertamento sintetico del reddito in quanto non posseduta per soddisfare le esigenze di circolazione. Lo stesso Secit, in un suo parere, su istanza dell'Asi (AutomobilClub Storico Italiano), avrebbe escluso le auto e moto d'interesse storico e collezionistico, ai sensi del D.L. n. 285 del 1992, art. 60, dall'applicazione del redditometro. Queste, infatti, non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze della circolazione e quindi non farebbero sorgere spese quotidiane, relative alla loro utilizzazione. Inoltre, nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, il riferimento alle automobili andrebbe riferito solo a quelle in circolazione effettiva.

    1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1922, artt. 72 e 32), la contribuente deduce che, in primo grado, l'Ufficio avrebbe modificato le conclusioni già rese chiedendo, in sostituzione dell'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente quanto alla inclusione dell'autovettura storica tra i beni legittimanti la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, la sua integrale reiezione.

    1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1922, art. 23), la contribuente deduce che, in primo grado, l'Ufficio - con il primo atto di costituzione - avrebbe condiviso le conclusioni della contribuente e rideterminato la sua pretesa, senza tuttavia depositare ex novo la documentazione a suo sostegno.

    1.2. Con il quarto motivo di ricorso (con il quale lamenta la omessa motivazione) la contribuente deduce che la sentenza non conterrebbe una motivazione sufficiente a spiegare perchè la disciplina di cui al D.P.R. n. 600, art. 38, potrebbe essere applicata anche alle auto storiche.

    2. Il ricorso, che è infondato, deve essere respinto.

    2.1. Preliminarmente, devono essere disattesi il secondo e terzo motivo di ricorso, che non risultano trattati nel corso del giudizio di appello e in ordine ai quali la ricorrente non ha adempiuto al dovere di autosufficienza che deve contraddistinguere il ricorso in tali casi.

    Come ha più volte stabilito questa Corte (da ultimo, nella Sentenza n. 19328 del 2006), qualora una determinata questione, che implichi un accertamento in fatto (nella specie: accertamento di un fatto processuale verificatosi nel giudizio di primo grado), non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare la già avvenuta deduzione della questione innanzi al Giudice di appello ma, anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione.

    Tale allegazione, però, nella specie, manca sia in riferimento al secondo che al terzo motivo di ricorso e, in applicazione di tale principio, la Corte deve dichiarare inammissibili le relative censure contenute nel ricorso per Cassazione.

    2.2. I restanti motivi (primo e quarto) devono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

    Con essi si lamenta che nella sentenza di appello si è sostenuto che il possesso di auto storiche da parte del contribuente costituisca indice di capacità contributiva, ponendosi, ad opposta ratio decidendi, rispetto a quella fatta propria dai Giudici di merito, l'esenzione dal c.d. bollo automobilistico quale segnale di attenzione del legislatore verso beni che non sarebbero più adeguati alle attuali, e sempre più complesse, esigenze della vita quotidiana.

    2.2.1. Come si è già detto, il motivo è infondato.

    La sentenza di merito ha motivato, sinteticamente, ma correttamente, in base alla considerazione del fatto notorio secondo il quale "il mantenimento di tale bene, di particolare pregio, è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto ad esso impone, notoriamente, spese a volte anche ingenti".

    Orbene, la contestazione del fatto notorio da parte della contribuente può formare oggetto di esame in Cassazione solo entro limiti determinati.

    Infatti (Sentenza n. 18446 del 2005), se l'affermazione del Giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per Cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa, allorchè si assuma che il fatto considerato come notorio dal Giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formare oggetto di revocazione a norma dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per Cassazione.

    Va perciò, preliminarmente, sgombrato il terreno dalla censura di falsità del fatto notorio posto dalla Commissione a base della sua decisione.

    Quanto all'aspetto secondo cui il notorio potrebbe essere sconosciuto dall'uomo medio, va qui fatto rilevare che non appare affatto esorbitante dalla cultura dell'uomo medio il dato secondo cui le auto c.d. storielle, formino oggetto di collezionismo e di particolare ricerca fra gli appassionati di tali beni; che esiste un particolare mercato per tali tipi di veicoli, oggetto di attenzione da parte dei suoi consumatori, e di riflesso anche relative quotazioni rilevabili da pubblicazioni di settore; e che, secondo l'id quod plerumque accidit, la manutenzione di veicoli ormai da tempo fuori produzione, comportino rilevanti costi, per tutte le necessità di manutenzione e sostituzione dei c.d. componenti soggetti a usura.

    ÿ per queste semplici ragioni che tali beni, a loro modo, secondo l'apprezzamento del Giudice di merito, incensurabile in questa sede perchè immune da vizi logici e motivazionali, e il fatto notorio dallo stesso allegato nella motivazione, sono stati posti a base della capacità contributiva della contribuente, espressa in relazione al possesso di tali beni mobili registrati.

    Nè il Giudice di merito ha violato alcuna norma di legge o di regolamento, intendendo il riferimento al possesso delle auto, contenuto nei c.d. Redditometri, anche a quelle c.d. storiche, atteso che alcuna precisazione o restrizione è contenuta in tali disposizione (né essa è stata allegata dalla ricorrente); né ha potere decisivo sulla soluzione del caso il diverso parere reso da un organo consultivo dell'Amministrazione finanziaria, quale risulta essere quello del Secit, richiamato nel ricorso, avendo il Giudice motivatamente disatteso il ragionamento contenuto in quell'atto.

    2.2.2. Infine, va rilevato che, a proposito di altri beni (immobili) storici la Corte costituzionale, nella sentenza 346 del 2003 (e ordinanza n. 170 del 2004) ha si escluso la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nella determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai fini delle imposte sul reddito (che viene stabilito mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l'immobile e quando l'immobile di interesse storico o artistico sia locato), ma è pervenuto a tale risultato poiché andava esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili in ragione del complesso dei vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni nonchè della forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di essi (ma essa non ha escluso l'opportunità di una nuova disciplina in materia che tenga conto della evoluzione del mercato immobiliare e locativo nel frattempo intervenuta).

    Una tale esclusione dalla disciplina comune, con riferimento alle c.d. auto storiche, tuttavia, avrebbe avuto bisogno di una apposita normativa, quale è quella riservata agli immobili d'interesse storico-artistico, perciò caratterizzati da uno statuto proprietario particolare, fatto di limitazioni (quale il diritto di prelazione) e controlli (da parte della autorità di settore, quali le soprintendenze) da cui sono esenti (almeno fino ad oggi) le auto di interesse storico.

    Perciò, la diversità di disciplina di tali beni risulta pienamente giustificata e impone la reiezione del ricorso, con addebito alla ricorrente delle spese di questo giudizio.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui 100,00 per esborsi, 1.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.
     
  20. scetti

    scetti Amministratore Delegato BMW

    3.208
    325
    27 Marzo 2007
    Reputazione:
    7.607.228
    M440IX G26
    bisorrebbe uscendo dal teorico vedere quanto era il reddito minimo calcolato dal redditometro e il realemente denunciato per fare una valutazione... fuori dai denti ....magari la signora denunciava un reddito di 20000€ anno..... che ne sappiamo....
     

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