Grazie! Sono poche righe, da buon dattilografo faccio prima a scrivere Compagnia: Linear 7. Eventi atmosferici 7.1 Oggetto dell'assicurazione: Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, mareggiate e smottamenti nei limiti indicati nella scheda contrattuale e con il massimo di 1.600 euro e una franchigia fissa di 100 euro. In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. 7.2 Esclusioni: Sono esclusi i danni da allagamento provocati esclusivamente da precipitazione atmosferica. Mi sa che mi conviene iniziare a guardare cosa offre il mercato...
la farò + per gli atti vandalici che per il furto, questa è l'undicesima macchina di mia proprietà e non ho mai avuto un problema , considera anche che vivo in un paese di 50.000 abitanti e molto tranquillo!!! poi che centra può succedere ma dalle mie parti sarebbe veramente un caso rarissimo..
Io ho la M con la RAS in piazza sotto casa, in I classe ,con solo RCA ,massimale da 50mln ,e cristalli (grazie a Alex) non incidenti da 10 anni ,pago 650 eurozzi l'anno... Ma con Dialogo ne pagherei 400 senza cristalli e con mass da 25mln... Stica...ma poi se faccio un incidente (sgrrrrraaaaatttt) pagano ?
Ti saprò dire quando l'INAIL mi visiterà e io presenterò il conto alla Dialogo quale mia assicurazione.
Puoi stare tranquillo in caso di incidente ti appoggi direttamente alla casa madre Fondiaria-Sai. Tranquillo è un'eufemismo.. è pur sempre un'assicurazione..
e perche a me non è praticamente cambiato niente dalla 320 con 192 cv alla M3 con 321cv??? i cavalli fiscali tra le due cambiano e non di poco
La discussione mi ha dato lo spunto per riguardarmi le condizioni del contratto di assicurazione; in particolare alle clause che pongono le assicurazioni quando si parla di rivalsa. A questo proposito, chiedo agli esperti che cosa significhi la frase evidenzata: Art. 18 - Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - in caso di dolo del conducente; - nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed integrazioni al Codice della strada”, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo stesso o dall’art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada; - per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché‚ da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall’art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Io capisco che se la compagnia non può opporre al danneggiato nessuna delle esclusioni riportate nel contratto, in ogni caso si rivale sull'assicurato; ma è possibile che sia così? No, perchè se fosse così, tutte le compagnie Low cost, evidenziano questa clausola.
E' così. Infatti se noti quando ho fatto riferimento alla mia ass. io ho la rinuncia alle rivalse, che mi ha consigliato il mio amico assicuratore!!!:wink:
1700 annui, RCA+incendio e furto per 31.000 e massimali per 2mln Io ho 29 anni e il mio M3 è intestato a me
Per dare disdetta alla vecchia Compagnia basta anche un FAX vero? Ho scaricato il modello dal sito Genertel... lì c'è scritto che basta un fax... confermate?