Preso autovelox: domanda insolita | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
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Preso autovelox: domanda insolita

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da berva, 27 Ottobre 2010.

  1. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.598
    11.057
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.645
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Era, per caso, questa:

    NORMATIVA - CIRCOLARI - Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21/4/2009 prot.39611

    Richiesta chiarimenti segnalazione postazione autovelox (V.s. nota del 17.03.2009)

    Con riferimento alla nota in oggetto si puntualizza preliminarmente quanto segue.

    Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, al punto 4.3. in particolare, ha espresso l’avviso come, nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione (Decreto Interministeriale 15 agosto 2007 ), ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, limitatamente alle postazioni mobili di controllo con i veicoli di servizio, queste devono essere segnalate utilizzando i dispositivi luminosi presenti sui medesimi veicoli, e posizionate ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato il dispositivo di rilevamento della velocità.

    Successivamente nella Circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007, il medesimo Dicastero sciogliendo la riserva di cui al punto 4.3 della Circolare del 3 agosto, ha richiamato espressamente le indicazioni relative ai contenuti delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale.

    In particolare ha evidenziato come non fosse determinata una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo, ma che tale distanza deve essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, e che la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 KM.

    Inoltre, nella medesima circolare viene precisato che le caratteristiche costruttive dei cartelli stradali utilizzabili ( forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc. ) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di indicazione.

    Infine, nella Circolare n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 dell’ 8 ottobre 2007, il Ministero dell’Interno, al paragrafo 3.1 dell’allegato alla medesima, nel ribadire l’obbligatorietà della visibilità delle postazioni di controllo e del loro presegnalamento, con la nota n. 13 ha precisato le modalità di collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosi da utilizzare, nonché le caratteristiche dei medesimi segnali, in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge 160/2007 e dal Decreto interministeriale del 15 agosto 2007.

    In relazione alla recente sentenza della Corte di cassazione n. 11131/2009, da una attenta lettura della stessa si evince come la Suprema Corte abbia rigettato il ricorso non entrando neppure nel merito della questione relativa alla distanza da applicare tra la segnaletica e le postazioni di controllo. L’assunto richiamato nella sentenza che “le postazioni di autovelox devono essere presegnalate 400 metri prima”, risulta essere solamente un mero richiamo alle motivazioni addotte dal Tribunale di Cosenza, che nel corpo della sentenza cita la Circolare del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2007.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare evidente come, nelle procedure di accertamento del rispetto dei limiti di velocità con l’utilizzo di dispositivi elettronici, non sussista alcun obbligo della presegnalazione della postazione di controllo almeno 400 metri prima della stessa, ma solamente quella di segnalarla con l’apposita presegnaletica a non più di 4 Km.

    Per quanto concerne i singoli quesiti posti con la nota in oggetto, si precisa quanto segue.

    1. Il decreto interministeriale 15 agosto 2007 non fissa una distanza minima tra il segnale o i dispositivi luminosi di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce. Tali segnali o dispositivi devono essere installati con adeguato anticipo in relazione alla velocità locale predominante. Si può ritenere adeguata la distanza di avvistamento di cui all’art. 79, comma 3, Reg.Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione. Ovviamente anche i segnali o i dispositivi luminosi di preavviso devono essere installati in modo da essere correttamente visibili. La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a km 4.

    2. La segnalazione della presenza della postazione di controllo deve essere fornita, sia per le postazioni fisse che per quelle temporanee, attraverso la collocazione dei segnali o dispositivi luminosi di cui al punto 1. Per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione delle postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assume il carattere di sistematicità . Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorchè non vietata dalle vigenti disposizioni, se utilizzata in modo eccessivo potrebbe tuttavia determinare situazioni non coerenti con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere. Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.

    3. Ai sensi del combinato disposto dagli artt.li 14, comma 1, lett. c) e art. 37, comma 1, del Codice della strada, si evince come siano gli Enti proprietari delle strade, o i Comuni, secondo i casi, responsabili dell’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Pertanto, appare evidente come sia necessario ottenere la dovuta autorizzazione dall’ente proprietario della strada nel caso di installazioni fisse, invece, per quanto concerne l’utilizzo della segnaletica di preavviso per postazioni temporanee, a parere di questo Ufficio tale autorizzazione non è necessaria, in quanto può essere equiparata ai dispositivi luminosi a bordo di veicoli.

    4. Premesso che i servizi di polizia stradale da chiunque effettuati possono essere coordinati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 11 del Codice della strada, a parere di questo Ufficio qualora il Prefetto abbia inteso regolare i servizi e le modalità di rilevamento della velocità, codesto Comune dovrà attenersi alle relative indicazioni. In assenza di tali disposizioni, per svolgere accertamenti circa le violazioni dell’eccesso di velocità con apparecchiature approvate a tale scopo, e con la presenza dell’organo di polizia stradale, non occorra alcuna autorizzazione del Prefetto localmente competente né di altro organo. Diversamente, per la stessa procedura di accertamento, svolta con dispositivi di controllo a distanza senza la presenza sul posto degli organi di polizia stradale, possibile solo su determinate strade, come disciplinato dall’art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002, occorre la preventiva autorizzazione prevista dal comma 1 del richiamato art. 4.

    5. e 6) Questo Ufficio opera una distinzione tra postazioni temporanee e postazioni mobili, intendendo la prima come una postazione in cui il dispositivo di rilevamento è stazionato in un determinato punto per un tempo relativamente breve, la seconda come postazione in movimento. Per le postazioni mobili, e cioè le autovetture in movimento adibite al servizio di polizia stradale nelle quali sono installati a bordo i dispositivi elettronici di rilevamento della velocità, per i quali non si può propriamente parlare di postazione, non si applicano le disposizioni dettate dalla Legge 160/2007, ne, di conseguenza, le disposizioni applicative dettate con il D.M. 15.08.2007, come espressamente previsto dall’art. 3 del medesimo.
     
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2010
  2. Ghevèn

    Ghevèn Amministratore Delegato BMW

    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Reputazione:
    13.321.361
    E92 330d 245CV Futura StTronic
    Sottolineo, considerando quanto già commentavo nel mio primo post: "L’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorchè non vietata dalle vigenti disposizioni, se utilizzata in modo eccessivo potrebbe tuttavia determinare situazioni non coerenti con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere."
     
  3. Spettro

    Spettro Secondo Pilota

    907
    74
    18 Maggio 2010
    Reputazione:
    4.772
    ///M3 e46
    1) Finchè non ti arriva stai manzo

    2) quando ti arriva se ne riparla, prima è dar aria ai denti
     

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