Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema riguardante una multa che ho preso. I fatti: 11/10/2011: supero i limiti di velocità in un tratto autostradale coperto da Tutor. 12/12/2011: mi arriva a casa la raccomandata contenente la multa e la richiesta delle generalità del conducente. 23/12/2011: PAGO LA MULTA, ma NON COMUNICO le generalità. 15/05/2012 (oggi): mi arriva la raccomandata (timbro postale odierno) contenente la multa di € 289 per non aver comunicato le generalità del conducente. Poiché la seconda infrazione (=mancata comunicazione dati identificativi) è scattata il 13/02/2012 (= 61 esimo giorno oltre la notifica del verbale “padre”), i 90 gg entro cui mi doveva pervenire la seconda multa sono scaduti il 13/05/2012 e, quindi, non dovrei pagare. È corretto il ragionamento? Grazie in anticipo per l’aiuto!!:wink:
Teoricamente... Il verbale ti è stato notificato il 12/12/2011: quindi i 60 giorni per la comunicazione del guidatore scadono l'11/02/2012, aggiungendo altri 90 giorni per la notifica della mancata comunicazione sarebbe il 10/05/2012 Posso anche sbagliare ma dovresti salvarti, ora nn so se devi andare dal giudice di pace per l'annullamento
tecnicamente dico anche io che il tuo ragionamento è corretto, ma comunque devi proporre ricorso al giudice di pace per l'annullamento del secondo verbale, credo in questo caso entro 30 giorni dalla notifica del suddetto, quindi entro il 13/06/2012 circa per il ricorso, l'articolo del cds in questione è il 201 Art. 201. (1) (2) Notificazione delle violazioni. 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata... (omissis) Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. suppongo che l'articolo in questione (i 90 giorni) valga anche per le notifiche delle violazioni del'art. 126bis (patente a punti) comma 2 La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075. o almeno così io imposterei il ricorso :wink:
Innanzitutto, grazie per la risposta.:wink: Adesso, prenderò carta, penna e calamaio e farò ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto (se non erro, sul verbale sono indicati entrambi gli organi). Almeno metto le cose in chiaro ed evito di trovarmi, tra qualche anno, un pignoramento sulla testa per multe non pagate (fatto capitato ad un conoscente).
per il giudice di pace hai tempo 30 giorni e paghi mi sembra 48€, per il prefetto 60 giorni ma non so quanto si paga
ai fini della tempestività della (seconda) notifica, non conta la data in cui ti è arrivata la busta, ma la data del timbro di spedizione (se è stata spedita prima del 13 maggio, direi che il ricorso potrebbe essere respinto...)
quello dovrebbe essere il timbro dell'ufficio postale di "arrivo", guarda sull'altro lato della busta (per intenderci, dove c'è il tuo indirizzo), la data di "spedizione"; in tanti anni, non mi è mai capitato di vedere una notifica per posta partire ed arrivare lo stesso giorno; poi può essere...