limitazioni per i neopatentati.... | Pagina 20 | BMWpassion forum e blog
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limitazioni per i neopatentati....

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da Andr3A, 27 Aprile 2007.

  1. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    21.476.638
    un paio

    per mandarli af******* definitivamente #-o:lol:
     
  2. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    21.476.638
    un paio
  3. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    21.476.638
    un paio
    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=197198

    Neopatentati
    Per le persone a cui la patente è stata rilasciata dal 180esimo giorno dall’entrata in vigore del dl, è stata introdotta una nuova limitazione alla guida, relativa alla potenza dei veicoli (riferita alla tara), che non può essere superiore superiore a 50 chilowatt per tonnellata. Il divieto è previsto soltanto per chi consegue la patente B dal 180esimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Saranno così salvaguardati i diritti acquisiti dai cittadini che hanno già la patente da non più di 3 anni o che la conseguiranno nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma.
     
  4. mamo

    mamo Presidente Onorario BMW

    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    Reputazione:
    1.638.232
    M340i Touring
    prevedo una rivolta popolare
     
  5. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Primo Pilota

    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Vi posto il testo completo del Decreto Legge preso dall'ASAPS:

    Il Presidente della Repubblica

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Visto il decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e
    successive modificazioni;
    Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché di ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;
    Vistala deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……………;
    Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro della giustizia;


    Emana
    il seguente decreto-legge

    ART. 1
    (Disposizioni in materia di guida senza patente)
    1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
    "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.".

    ART. 2
    (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
    1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. il comma 1 è sostituito del seguente:

        "1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

        al comma 2, le parole: "e di 90 km/h" sono sostituite dalle seguenti. "e di 80 km/h";
      2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      "2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";
      d) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis" ;
      e) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
    2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
    3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a)dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.";
    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

    ART. 3
    (Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)

    1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    "6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno";
    c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
    "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .";
    1. il comma 11 è sostituito dal seguente:
    "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";
    e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:
    "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
    2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 142", le parole: "Comma 8 – 2" e "Comma 9 – 10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 – 5" e "Commi 9 e 9-bis – 10".
    3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     
  6. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Primo Pilota

    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    ART. 4
    (Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
    1. Il comma 2 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      "2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.".
    2. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
    "3.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
    3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
    3. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", dopo le parole: "Comma 3 – 5" sono inserite le seguenti: "Commi 3-bis – 5".

    ART. 5(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
    in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)
    1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:a)b)c)
      2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
      2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
      2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
      b) al comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.";
      c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
      1. al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti. "dei commi 2 e 2-bis";
      2. il comma 9 è sostituito dal seguente:
      "9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8".

      con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      " 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
      1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
      1–ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater";

      dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      "5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.";

      il comma 7 è soppresso;
    2. il comma 8 è sostituito dal seguente:
    "8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis.".

    ART. 6(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale
    in caso di guida in stato di ebbrezza)
    1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere, dopo le parole: " e delle regole di comportamento degli utenti" le seguenti: ", con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
    2. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata o all’uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducano:
    1. la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
    2. le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
    3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

    ART. 7(Entrata in vigore)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

    VI POSTO IL LINK DOVE POTETE CONSULTARE IL C.d.S. http://www.patente.it/codice/1.htm per vedere dove si collocano le modifiche.
     
  7. albycol

    albycol Collaudatore

    452
    7
    20 Agosto 2005
    Reputazione:
    925
    120d 3p attiva
  8. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Primo Pilota

    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
  9. brown81

    brown81 Guest

    Reputazione:
    0
    fesseria che non può passare,perchè se io vado in germania come la mettiamo? e se voglio andare in pista?..... e cmq se dovesse passare in primisi mi compro l'auto più lenta che c'è in circolazione col piffero che gli pago il bolo per 200 cv se tu me la limiti e appena posso saluto quest'italietta che mi sembra essere diventata un paese sotto regime sovietico:evil:
     
  10. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    21.476.638
    un paio
  11. DjMarvel

    DjMarvel Presidente Onorario BMW

    8.940
    1.063
    28 Dicembre 2004
    Reputazione:
    126.772.168
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
  12. wiz4rd

    wiz4rd Amministratore Delegato BMW

    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    Reputazione:
    7.019
    matica
    :haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha

    BRANCO DI COGLIONI!

    Mi vien solo da ridere a sentire quegli SFIGATI!!!!!!!!
     
  13. Andrea71

    Andrea71 Primo Pilota

    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    Reputazione:
    521
    E39 530d touring
    stabiliremmo un record...
    in usa, paese "libero", molte auto sono limitate a 160km/h
    in giappone, paese all'avanguiardia, le auto sono limitate a 180km/h
    in germania, paese nazista (è una battuta, si intende!), le auto sono limitate a 250km/h
    e in italia, terra di passione motoristica, dovremmo limitarle a 140?
    ce le vedo ferrari e lamborghini a produrre auto col cambio a 3 marce, e a richiamare f40 e diablo per applicare il limitatore...
    MA DAIIIIIII, ma ci pensano prima di proporre ste cose?
    come si fa a vendere una limitazione di questo genere come mirata alla sicurezza?
    se faccio un frontale a 140 mi salvo?
    se vado in città a 140 non corro rischi?
    se vado in autostrada a 140 con la nebbia non tampono?
    se trovo in terra il ghiaccio o l'olio a 140?

    dovremmo fare una campagna per donare un neurone a testa... ma probabilmente se li venderebbero al mercato nero... ](*,)
     
  14. wiz4rd

    wiz4rd Amministratore Delegato BMW

    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    Reputazione:
    7.019
    matica
    gli concedo 3 possibilità

    1: non pago piu il bollo
    2: gli rido in faccia
    3: tutti i limiti vengono spostati a 140 anche in città
     
  15. Andr3A

    Andr3A Secondo Pilota

    881
    42
    1 Luglio 2006
    Reputazione:
    15.820.435
    BMW 118d M Sport
    scusate una cosa...

    nella mia autoscuola hanno 2 smart forfour diesel... (1.4 penso..)

    cioè adesso devono cambiarle per via d sta legge??? :-s
     
  16. brown81

    brown81 Guest

    Reputazione:
    0
    ma ci sarà una deroga per le auto con i doppi comandi che vengoon usate con istruttori ecc ecc.....

    ma io dico perchè non fanno prendere la doppia patente come per le moto....addirittura per le moto ce ne sono 3

    1 - fai l'esame con il cambio automatico sei abilitato solo a guidare con il cambio automatico

    2 - fai l'esame con auto di potenza limitata per 3 anni hai la limitazione di guida

    3 - fai l'esame con auto oltre una certa potenza e puoi guidare quello che ti pare

    magari differenziando gli esami

    almeno la finiscono con sta menata che ogni tanto tirano fuori era già comparsa anni fa poi tolta ora rimessa.....bha....
     
  17. DjMarvel

    DjMarvel Presidente Onorario BMW

    8.940
    1.063
    28 Dicembre 2004
    Reputazione:
    126.772.168
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    pare di si ...

    poi nella mia ex autoscuola hanno una 330d e90 :lol: :lol:
     
  18. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Primo Pilota

    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
  19. wiz4rd

    wiz4rd Amministratore Delegato BMW

    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    Reputazione:
    7.019
    matica
    ma quindi ora che è sulla gazzetta ufficiale è passato ormai..
     
  20. luigi83

    luigi83 Amministratore Delegato BMW

    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    Reputazione:
    4.628
    E36 325 coupè

    però come tu ben sai per le moto il discorso è che puoi fare l'esame per la A2 quando ti pare,però per l'A3 devi aspettare i 21 anni.
    Allora come la metteremo con le auto?
    Facciamo uguale?
    Potenza libera dai 21 in su?Oppure faremmo fare soldi a palate alle autoscuola con le auto più potenti?:wink:
     

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