oggi sono andato da un mio fornitore che doveva farmi un lavoretto urgente mi ha detto che chi doveva saldarmi il tutto era dovuto andare in ferie perchè sennò la ditta avrebbe preso una multa... cioè?? che vuol dire?? io ho maturato 650 ore di ferie ma non mi risulta che la ditta abbia mai preso multe.... chi mi illumina??
Nemmeno io so niente di questa legge-multa... però nella mia azienda siamo obbligati a fare tutte le ferie disponibili entro il 31/12 altrimenti le perdiamo(non ci vengono liquidate) perchè altrimenti pesano sul bilancio... adesso non so bene come funzioni, però ci è stata detta una cosa simile...
forse dipende dal contratto nazionale, comunque da me so che per legge bisogna consumare i 20 giorni di ferie all'anno obbligatoriamente, almeno in teoria
allora, se non ricordo male le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. L'unico caso dovrebbe essere un contratto a termine o la risoluzione del contratto. Per cui, sempre se non mi sbaglio, la cosa sta così: hai 600 ore di ferie dell'anno prima....non te le possono pagare a meno che non ti licenzi. Non possono cancellartele perchè sono un diritto acquisito... Per cui...restano lì...magari ci saranno periodi dove il lavoro è più rarefatto ed allora il datore di lavoro ti manderà 15gg in ferie.... almeno da noi succede così...ed ho colleghi che, escluse le ferie dell'anno in corso, hanno 5 o 6 settimane di ferie degli anni scorsi. Io, ad esempio, ho accumulato 56 ore di festività non godute (giorni festivi capitati di domenica)!!!
ah ecco... infatti sapevo anch'io di sta cosa... però quello che non mi è chiaro è il fatto della multa del mio fornitore...
dipende sempre dai contratti nazionali.. a me ad esempio le festività non godute le pagano... comunque per la "multa" al datore di lavoro penso si riferiscano al fatto che appunto essendo contratti nazionali se uno va tramite sindacati xkè non gli hanno lasciato fare le ferie per la ditta son cazzi...
In relazione alla multa, trattasi in realtà di recupero di contributi su ferie non godute (oltre sanzioni civili e interessi) in relazione ai seguenti principii: la scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati: - entro il termine fissato dalla legge (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie; - ovvero, nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione delle ferie dai regolamenti aziendali o dalle pattuizioni individuali rispetto alla previsione legale o contrattuale, sempre comunque nei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970 (18 mesi dalla fine dell'anno che dà il diritto alle ferie, che possono essere prolungati, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore interessato); - in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18º mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001, al 30 giugno 2003 e così via. Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.). che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa Individuato il momento impositivo con i criteri sopra menzionati, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute. Dato che l'indennità sostitutiva delle ferie rientra negli elementi variabili della retribuzione in attuazione della , i relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
NONO, i lavoratori in questo caso sono coscienzienti... nel senso che non le hanno fatte perchè non avevano interesse a farle... io stesso non le faccio perchè non mi va di stare a casa a far niente... mi prendo quella settimana all'anno per i miei viaggi..
in pratica : diciamo che in un anno si maturano 4 settimane. due settimane consecutive si devono fruire nell'anno di maturazione (obbligatorio x legge 2 settimane consecutive); le altre due anche in periodi diversi ma entro 18 mesi dall'anno di maturazione
Dipende tutto dagli accordi aziendali... io non ho obblighi di settimane consecutive... devo solo finirle entro il 31/12...