qualcuno sa dove posso trovare l'articolo di legge che dice che un auto in garanzia puo' essere riparata anche al di fuori dalla casa madre senza perdere la garanzia? grazie sempre e scusate la mie infinite richieste
Ecco qua il testo della legge; non mi pare che se ne fosse parlato nel forum ultimamente:wink: http://www.corrieredeimotori.it/legge_garanzia_auto_usate.asp
grazie per la risposta! saresti cosi gentile da mettermi in evidenza dove é scritto che un auto in garanzia puo essere riparata da un'altra officina che non sia la sua casa madre? grazie
Non so come si faccia a mettere in evidenza, ma la soluzione più veloce per me è il copia/incolla: Allora, il seguente passo è tratto dalla: LEGGE 1999/44 CE SENATO DELLA REPUBBLICA L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo . In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione . Facoltà di rivolgersi ad un terzo, in caso di inadempimento o rifiuto del venditore; quindi io capisco che in primo luogo ci si deve rivolgere al venditore e solo in caso di inadempienza di quest'ultimo, ci si può rivolgere ad un terzo.
Per il discorso tagliandi in garanzia da fare in altre officine, è in vigore la legge Monti: http://www.lautoparti.it/legge_monti.htm In sintesi: Con la direttiva Monti si può acquistare l'auto dove si preferisce e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio si crede purché l'officina scelta risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che possa essere negata, al cliente, l’applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità. Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo. Questa "tradizione", a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato, quindi, introdotto il Regolamento 1400. Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno, come finalità primaria, la tutela del Consumatore nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo. Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate. Se mi mandi una mail, ti spedisco il testo della legge Monti.