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Garanzia auto usata

Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Camaleonte77, 15 Novembre 2010.

  1. Camaleonte77

    Camaleonte77 Kartista

    190
    4
    12 Aprile 2007
    Reputazione:
    272
    X5 E70 3.0d (ex 320d e92)
    Ciao vorrei chiedervi un ulteriore chiarimento, ma la garanzia che rilasciano i rivenditori di auto su auto usate non più coperte dalla casa costruttrice in cosa consistono?
    E inoltre per far riparare una eventuale rottura a chi bisogna rivolgersi?
    Grazie.
     
  2. Camaleonte77

    Camaleonte77 Kartista

    190
    4
    12 Aprile 2007
    Reputazione:
    272
    X5 E70 3.0d (ex 320d e92)
    Nessuno mi sa rispondere?

    grazie
     
  3. atd1963

    atd1963 Presidente Onorario BMW

    15.256
    565
    29 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.521.754
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    I veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia di legge di due anni, con un accordo tra le parti si può ridurre ad un anno, ma ogni accordo che elimini la garanzia è nullo.

    Forse non tutti sanno che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose.

    Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni
     
  4. atd1963

    atd1963 Presidente Onorario BMW

    15.256
    565
    29 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.521.754
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Testo integrale della legge LEGGE 1999/44 CE

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    IV Legislatura

    ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

    Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

    ( Parere ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000 , n.422 )

    ( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello piu’ elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dell’art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima.

    La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha all’uopo fissato alcun criterio .

    In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di modifica dell’istituto della vendita disciplinato dal codice civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per l’adempimento del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia assolto all’onere della tempestiva denuncia del difetto di conformità .

    In relazione all’articolo si segnala che :

    L’ Art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta , quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo . Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto dell’usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .

    L’ Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì con riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .

    L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .

    In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

    L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

    L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

    L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

    L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

    Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

    L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

    L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .

    La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni
     
  5. atd1963

    atd1963 Presidente Onorario BMW

    15.256
    565
    29 Aprile 2007
    Reputazione:
    21.521.754
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
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  6. Camaleonte77

    Camaleonte77 Kartista

    190
    4
    12 Aprile 2007
    Reputazione:
    272
    X5 E70 3.0d (ex 320d e92)
    =D>grazie tante.
     
  7. Brian Jones

    Brian Jones Kartista

    107
    3
    21 Settembre 2020
    Milano
    Reputazione:
    5.138.958
    BMW 218 i Active Tourer Advantage Benz.
    Salve sto acquistando un BMW con annesso garanzia di un anno Mapfre Assistance, Mechanical Warranty. So già in partenza che "questa" garanzia potrà darmi dei problemi di assistenza (per sentito dire) da informazioni Adiconsum Cisl sembra legale e non contestabile. Sarà anche estendibile ma non so a quale costo.
    Grazie
     
  8. Ale_72

    Ale_72 Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    53.015
    20.614
    27 Marzo 2007
    Reputazione:
    2.147.436.212
    Morgan AeroSS + AM Vantage S Roadster
    Perché ti interessa estendere un’assicurazione che sai già potrà darti dei problemi?
     

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