Nel dpcm in relazione al divieto di circolazione (coprifuoco) Manca, l’espressa menzione del rientro al domicilio, ciò al fine di impedire gli abusi e le elusioni alla norma: il senso del coprifuoco è limitare al massimo il numero di persone in giro e le occasioni di incontro tra non conviventi. Quindi non è consentito il rientro al proprio domicilio dopo le 22.
Nelle autocertificazioni viene scritto questo: - Che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative; motivi di salute; altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai precedenti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; Tra gli "altri motivi ammessi" percepisco ampi spiragli...
Vorrei fare chiarezza su alcuni punti del mio pensiero. Premesso che da venerdì sera non mi sono più mosso da casa e dal divano (e considerato che il 13 novembre esce il nuovo call of duty avrò da fare sul divano) altresì premesso che non giustifico chi elude le norme o le aggira piegandole al proprio fabbisogno e che ritengo che oltre le norme di diritto si debba usare il buon senso di cui ognuno di noi dovrebbe essere dotato, Tutto ciò premesso i miei interventi sul domicilio e la possibilità di spostarsi tra questo e la residenza era puramente informativo è incentrato sullo spiegare situazioni reali di esigenze reali. Condanno, moralmente, chi va nella casa al mare per fare il weekend, ma ciò non toglie che questo, in determinati casi, possa essere legalmente fatto. Io vivo a milano e ho la donna a Pavia, potrei dichiarare durante la settimana di aver il domicilio da lei e volendo avrei la possibilità di provarlo agevolmente senza incorrere in alcuna sanzione tantomeno in quella di falsa dichiarazione. Il mio spostamento sarebbe in massima sicurezza in quanto da casa mia (o dal mio ufficio) salirei in auto da solo e arriverei nel garage di casa sua senza incontrare fisicamente anima viva. Potrei restare qualche giorno recandomi in ufficio da casa sua per poi farvi rientro. Purtuttavia al momento abbiamo deciso di evitare di vederci per rispetto di ciò che sta accadendo.
Ma nemmeno per motivi di lavoro? Se uno, ad esempio, fa il lavapiatti in un ristorante da asporto che oltretutto si trova in un altro comune, e finisce di lavorare alle 22.30, immagino possa rientrare a casa senza essere sanzionato.... o vuoi dirmi che hanno lasciato dei buchi nell'interpretazione delle restrizioni principali e offerto lo spazio per sanzionare un onesto cittadino che fa solo il suo lavoro??
nessuno pensava che ti avvalessi di questi mezzucci per andare al mare anche la mia compagna ha la residenza, per pigrizia, ancora a casa sua pur essendo domiciliata a casa mia (insieme a nostra figlia ). e dichiarerà ovviamente il vero quando verrà fermata mentre torna a casa (nostra). resta però la possibilità di sfangarla dichiarando il mezzo vero (o il mezzo falso) se qualcuno volesse farlo. quello che io sostengo è che lo stanno facendo in tanti. IMHO.
Anche la mia attuale compagna ha mantenuto la residenza dai suoi. E' bene che si senta provvisoria da me...
Allora vinco io: sia io che la mia fidanzata abbiamo la residenza (e pure il medico di base) in città diverse dal luogo in cui abitiamo. Se non fosse per le bollette non avremmo alcun modo di dimostrarlo. Se mai dovessero contestarmelo (al rientro dal supermercato o altro) vorrà dire che li costringerò ad inseguirmi, a sirene spiegate, fino a casa, dove li inviterò a salire e bere tutti insieme, senza mascherine e distanziamento.
se glielo dico mi uccide no, noi siamo stati solo pigri. anche perchè non è che posso cacciarla se c'è la bambina in casa mia. poi non essendo sposati il nucleo familiare non si presume.
Forse a qualcuno di voi converrebbe fare un leggero ripassino in diritto tra residenza / dimora e domicilio ma sono stanco di entrare nel merito di cose di questo genere considerato che i miei interventi avevano ben altro scopo. Ps. Lo spostamento verso la casa al mare non è domicilio ma dimora. Per favore cerchiamo almeno di dire cose appropriate. Poi....se si vuole capire......se invece si vuole fare i soliti italiani.....va bene lo stesso
ll domicilio è il luogo in cui una persona ha posto la sede principale dei propri interessi ed affari. La residenza è il luogo in cui una persona vive abitualmente. La dimora è il luogo in cui un soggetto soggiorna in via puramente temporanea. L’esempio più tipico di dimora è rappresentato dalla casa per le vacanze. In alcuni casi, domicilio e residenza possono coincidere, ma può anche succedere che tale coincidenza non vi sia perché un soggetto può avere il domicilio nel posto in cui lavora o studia e risiedere in un luogo diverso. Requisiti del domicilio Per stabilire il domicilio devono ricorrere determinati requisiti ovvero occorre che la persona abbia: una certa stabilità in un luogo; l’intenzione di stabilire in quel determinato luogo la sede principale ed esclusiva dei propri affari ed interessi. Come si stabilisce il domicilio e come si cambia La scelta del domicilio non segue alcuna formalità e, pertanto, non è prevista alcuna registrazione pubblica. Il domicilio si individua eleggendolo, cioè rilasciando una dichiarazione scritta con la specificazione del luogo scelto come tale, nei casi in cui sia richiesta. Si pensi, ad esempio, quando è necessario accertare l’indirizzo completo del posto in cui un determinato soggetto studia, lavora o più in generale svolge i propri interessi e affari. In tale ipotesi è sufficiente che il soggetto scriva un’autocertificazione nella quale riporti la via, il numero civico e la città che ha scelto come proprio domicilio. Allo stesso modo, per il cambio di domicilio non sono richieste particolari formalità, ma basta il semplice trasferimento perché abbia effetto. Anche la comunicazione del cambio può avvenire mediante un’autocertificazione. Quali sono i differenti tipi di domicilio Esistono diversi tipi di domicilio: volontario, che è quello stabilito volontariamente da una persona; legale, che è quello che viene stabilito dalla legge in alcuni casi specifici e per determinate categorie di persone. Ad esempio la legge prevede che il minore abbia il domicilio nel luogo in cui hanno la residenza la famiglia o il tutore, mentre nel caso in cui i genitori siano separati o il matrimonio è stato annullato o si è sciolto, il minore abbia il domicilio presso il genitore con cui convive. Per l’interdetto, invece, il domicilio è quello del tutore; generale, che è quello in cui la persona stabilisce la sede principale ed esclusiva dei propri affari ed interessi. Esempio classico di elezione di domicilio generale si ha nel caso di un libero professionista il quale fissa o elegge il proprio domicilio presso lo studio in cui svolge la sua attività (si pensi ad un commercialista, ad un legale o ad un medico); speciale, che è il luogo in cui un soggetto stabilisce la sede di determinati affari o atti come nell’ipotesi in cui un soggetto si rivolge ad un avvocato per una causa ed elegge domicilio presso il suo studio. Questo comporta che il legale riceverà tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla controversia, direttamente presso il suo studio. Uno stesso soggetto può avere più domicili speciali in relazione ai propri affari; digitale, che facilita la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini. Infatti, è facoltà di ogni cittadino indicare alla Pa un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a titolo di domicilio digitale. Questo indirizzo di posta elettronica sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Domicilio temporaneo Il domicilio temporaneo non è altro che una specie di domicilio speciale, trattandosi del luogo in cui una persona si trasferisce provvisoriamente. L’esempio più tipico è quello del domicilio temporaneo sanitario che può essere richiesto da coloro che per motivi differenti si trovano a soggiornare in luoghi diversi dalla propria residenza abituale. Poiché a tali soggetti deve essere garantita l’assistenza sanitaria in maniera continuativa anche quando sono lontani da casa, hanno diritto a scegliere un medico di famiglia nella località in cui si trovano. Casi di domicilio temporaneo Esistono casi differenti di domicilio temporaneo, peraltro, riconducibili a ragioni diverse tra loro. Ad esempio, ci sono soggetti che si trasferiscono da una città ad un’altra per motivi di lavoro si pensi a coloro che sottoscrivono un contratto a tempo determinato o vengono distaccati dall’azienda nella quale sono impiegati in una sede diversa o anche vengono mandati in trasferta per un dato periodo. C’è chi si sposta per motivi di studio ovvero per frequentare l’università o corsi di specializzazione/master in un luogo diverso da quello in cui vive abitualmente. In quest’ultima categoria rientrano pure i convittori e i seminaristi. C’è poi, chi lascia il posto in cui risiede per motivi di assistenza perché deve occuparsi di un familiare in maniera assidua o deve essere assistito da un parente e pertanto, si trasferisce presso quest’ultimo. Ci sono anche i ragazzi impegnati nel servizio civile in un luogo diverso da quello in cui hanno la residenza o coloro che per motivi religiosi si spostano da un luogo ad un altro. Nel caso di affidamento di minori, è possibile che il genitore affidatario debba trasferirsi temporaneamente nel luogo in cui vivono i minori in affidamento. I militari in carriera possono prestare servizio in un posto differente da quello in cui sono residenti ed anche coloro che stanno scontando una pena detentiva o si trovano in uno stato di semilibertà possono trovarsi momentaneamente a vivere in un luogo diverso dalla residenza. Anche i motivi di salute possono determinare l’allontanamento provvisorio dal posto in cui si vive stabilmente perché ad esempio ci si deve sottoporre a specifiche cure mediche in un centro lontano da casa oppure per fare le cure termali in una località climatica. Dichiarazione di domicilio temporaneo In ciascuno dei casi sopra elencati, è possibile che sia necessario attestare il domicilio temporaneo sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. A tal fine, si potrà utilizzare un modulo di cui viene fornita una dettagliata descrizione. Nello specifico, si tratta di una dichiarazione sostitutiva o certificazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dichiarante certifica di eleggere domicilio temporaneo in un determinato posto per dei motivi specifici da indicare nella stessa. Il dichiarante, inoltre, si assume la responsabilità sia civile sia penale, di quanto attestato nell’autocertificazione. Gli uffici della Pa ai quali viene presentata possono verificarne la veridicità e in caso di dichiarazioni false o mendaci, al dichiarante si applicheranno sanzioni a norma del Codice penale. L’autocertificazione deve essere accettata dagli ufficiali pubblici ai quali viene presentata e il relativo rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio sanzionabili a norma del codice penale. Contenuto del modulo dichiarazione domicilio temporaneo Il modulo dichiarazione domicilio temporaneo si compone di più parti: nella prima sezione, vanno indicati i dati anagrafici del dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, provincia, via/piazza e numero civico); segue l’assunzione di responsabilità nel caso di dichiarazioni false e mendaci; quindi, la dichiarazione di avere eletto domicilio temporaneo in un determinato luogo, di cui va indicata la città, la provincia, la via/piazza ed il numero civico. Vanno inoltre, specificati la data e i motivi dell’elezione di domicilio temporaneo; poi, bisogna riportare il luogo, la data e la firma del dichiarante; per finire, la dichiarazione relativa all’allegazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità nonché le diciture relative all’autorizzazione al trattamento dei dati personali, alla violazione dei doveri d’ufficio nel caso di mancata accettazione della dichiarazione e all’esenzione dall’imposta di bollo.
Ergo molti di voi parlano impropriamente di domicilio quando invece trattasi di dimora che è cosa completamente diversa e regolamentata secondo regole a se stanti (e NON PREVISTE dal DPCM se non per le case al mare ove, però, devono sussistere situazione ben codificate di urgenza)). Tipico caso dei giornali e televisioni che non sanno neppure coniugare verbo essere e avere. La legge, ricordate, non ammette ignoranza