Salve Colleghi. Sto vendendo la mia auto ad un amico che vive in Svizzera. Il quale è un po' preoccupato per tutta la burocrazia e quindi vorrei riuscire a rassicurarlo che infondo non è nulla di insormontabile. L'auto è usata, ha più di 6 mesi e più di 6000 km (requisito che ho letto perchè non sia applicata l'iva come un'auto nuova). Oltre a questo come si procede? Cosa devo fare io qui o cosa dovrà poi fare lui in Svizzera? Grazie in anticipo :)
Come vendere la proprio dall'Italia ad un amico in Svizzera? Qui devi fare la radiazione x esportazione, di la... Non so Dal mio prontolare con Tapatalk
Grazie per le info. Io intanto mi sto informando, contatterò nei prossimi giorni sia l'Aci che la Dogana per avere info. Quindi se vi interessa vi terrò aggiornati.
confermo la radiazione per l'esportazione. agenzia o motorizzazione o aci....60-70 € con libretto e certificato di proprietà. per l'immatricolazione in CH credo serva un documento di conformità della vettura che dovrebbe essere rilasciato da bmw....ma sull'immatricolazione elvetica non sono un esperto
Ho chiamato la dogana svizzera e mi hanno dato questo link con le informazioni: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/00417/00419/index.html?lang=it I veicoli non imposti (non sdoganati) vanno dichiarati spontaneamente al confine presso la dogana svizzera per il trattamento doganale. La dichiarazione doganale può essere effettuata solo durante gli orari di sdoganamento presso un ufficio doganale per merci commerciabili. Se si desidera un'imposizione all'interno della Svizzera, i collaboratori della dogana o del Cgcf allestiscono un certificato d'annotazione (mod. 15.25) valido per i due giorni lavorativi successivi. Informazioni dettagliate sono desumibili dal seguente documento: "Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati". Immatricolazione Per essere ammessi alla circolazione in Svizzera i veicoli devono soddisfare alle disposizioni svizzere in materia di costruzione e di equipaggiamento. Un certificato di conformità CE (Certificate of Conformity CoC) agevola la messa in circolazione senza il controllo delle emissioni foniche e dei gas di scarico. A seconda dell'età del veicolo è consigliabile informarsi presso l'Ufficio della circolazione stradale del proprio Cantone di residenza sulle prescrizioni tecniche e le condizioni di immatricolazione. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: asa - Associazione dei servizi della circolazione (link in tedesco e francese). Per importare un veicolo circolante sulle proprie ruote (non su rimorchio), occorre di regola procurarsi una targa di controllo estera di validità limitata. A tale proposito è necessario informarsi presso il Paese d'esportazione o il venditore. L'immatricolazione presso l'Ufficio cantonale della circolazione stradale (controllo dei veicoli a motore) è possibile unicamente con il rapporto di perizia (mod. 13.20A) timbrato dalla dogana svizzera, compreso il numero di matricola assegnato da quest'ultima. Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le autovetture - validità dal 1° luglio 2012 La Confederazione intende ridurre le emissioni medie di CO2 delle nuove autovetture. Pertanto, se dal 1° luglio 2012 non viene raggiunto un determinato valore di emissione (media: 130g di CO2/km), in occasione della prima messa in circolazione di nuove autovetture viene emessa una multa (sanzione). Tuttavia, questa multa non è riscossa al momento dell'imposizione all'importazione, bensì a posteriori da parte dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Occorre quindi tenere conto che al momento dell'importazione di autovetture private, oltre alle spese di imposizione viene emessa una multa se il valore limite di emissione è superato. Ulteriori informazioni sono ottenibili al seguente link dell'USTRA. Procedura riduzione CO2 Per l'imposizione occorre presentare alla dogana i seguenti documenti: fattura o contratto d'acquisto; licenza di circolazione, certificato di immatricolazione (anche se già annullati); documento d'identità (passaporto, carta d'identità ecc.); dichiarazione doganale d'importazione; ev. prova dell'origine del venditore. Tributi doganali Le aliquote di dazio sono uguali sia per i veicoli usati sia per quelli nuovi. Per le autovetture variano tra i 12 e i 15 franchi per 100 chilogrammi lordi (a seconda della cilindrata e del peso del veicolo in prontezza di marcia). L'aliquota per le motociclette è di 37 franchi per 100 chilogrammi lordi. Nella tariffa doganale elettronica "Tares" sono disponibili ulteriori dettagli: http://www.tares.admin.ch. Accordi di libero scambio/regime preferenziale I veicoli originari di Stati con i quali è stato stipulato un accordo di libero scambio o di Paesi in via di sviluppo possono essere importati in franchigia di dazio (regime preferenziale). Per beneficiare di un'importazione fruente di agevolazioni doganali è necessario presentare una prova dell'origine valida. Di regola il regime preferenziale viene concesso solo per i veicoli importati direttamente dal Paese d'origine. L'UE (con tutti gli Stati membri) è considerata come un unico Paese. Dai seguenti documenti sono desumibili ulteriori dettagli: D.30 Accordi di libero scambio, Accordi di libero scambio, Paesi in via di sviluppo e Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali. Imposta sugli autoveicoli L'importazione di veicoli e determinati autofurgoni e furgoncini soggiace all'imposta sugli autoveicoli. L'aliquota corrisponde al 4 per cento del valore del veicolo (inclusi i tributi doganali e IVA esclusa). Le motociclette non soggiacciono all'imposta sugli autoveicoli. Emolumenti: rapporto di perizia L'immatricolazione presso l'Ufficio cantonale della circolazione stradale (controllo dei veicoli a motori) è possibile unicamente con il rapporto di perizia (mod. 13.20A) timbrato dalla dogana svizzera. Il modulo è consegnato all'atto dell'imposizione dietro pagamento di 20 franchi. IVA sull'importazione L'IVA per i veicoli ascende all'8 per cento della base di calcolo. Di regola la base di calcolo comprende la controprestazione che la persona paga o ha pagato per il veicolo, incluso il valore di un veicolo di cambio eventuale. A tal fine ci si fonda sulla fattura o sul contratto di acquisto. In determinati casi si tiene conto del valore di mercato, p. es. in caso di donazioni. Tale valore corrisponde all'importo che un altro acquirente dovrebbe pagare per il bene. A questa base di calcolo vengono aggiunte le spese sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, i tributi doganali, l'imposta sugli autoveicoli nonché tutti gli emolumenti. L'IVA estera può essere dedotta dal valore della merce se figura sulla fattura o sul contratto di acquisto del venditore. Per la conversione in franchi svizzeri della controprestazione o del valore di mercato indicati in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale, di regola il giorno precedente. Corsi dei cambi (vendita). Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, il verrebbe proceduto alla stima del valore. Ciò può portare a tributi più elevati. Pagamento dei tributi Per principio, i tributi all'importazione vanno pagati in contanti direttamente sul posto. Di regola, le agenzie di sdoganamento nonché le imprese di spedizione o di logistica incaricate del disbrigo delle formalità doganali versano i tributi e li fatturano successivamente al mandante. Non abbiamo alcuna influenza sulle tasse per il disbrigo di tali ditte. Occorre chiarire già prima dell'importazione chi si occuperà dell'imposizione (v. anche lista membri SPEDLOGSWISS). Non possiamo fornire raccomandazioni riguardo a imprese o agenzie. A coloro che effettuano regolarmente importazioni si consiglia di utilizzare la procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione delle dogane (PCD). Tasse sul traffico stradale Per il trasporto di merci in Svizzera vengono riscosse tasse sul traffico stradale. Al riguardo occorre osservare le informazioni sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e sulla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale). Veicoli in leasing I veicoli finanziati tramite banca (leasing) sono trattati allo stesso modo di quelli pagati in contanti. L'istituto finanziario deve essere d'accordo con l'esportazione del veicolo. Il finanziamento può influire sull'immatricolazione in Svizzera. Per informazioni occorre rivolgersi al competente Ufficio della circolazione stradale: asa - Associazione dei servizi della circolazione. Orari d'apertura e indirizzi degli uffici doganali Per l'imposizione doganale di merci commerciabili occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali da lunedì a venerdì durante gli orari d'imposizione. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina. Per gli orari d'apertura cliccare sul link: Indirizzi degli uffici doganali. Per le merci commerciabili, osservare gli uffici doganali o le suddivisioni con i simboli blu/biancho o blu. Amministrazioni doganali estere Non è possibile fornire informazioni sulle prescrizioni estere in materia doganale. Gli orari d'apertura, gli indirizzi e ulteriori informazioni relative alle Amministrazioni doganali estere sono reperibili al seguente link dell'Organizzazione mondiale delle dogane: WCO - National Customs. Indicazioni All'atto della reimportazione, dopo il trattamento all'estero, di un veicolo imposto e immatricolato in Svizzera valgono le disposizioni generali: Informazioni doganali per i privati. Per i veicoli di immigranti valgono disposizioni particolari (informazioni: FAQ Trasloco). Per ulteriori informazioni relative ai veicoli di lavoratori e studenti stranieri è possibile rivolgersi alle direzioni di circondario.