Autovelox Mobile di Notte "invisibile" | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog

Autovelox Mobile di Notte "invisibile"

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da SIMOSBRAZ, 9 Settembre 2014.

  1. Il TONYM

    Il TONYM Guest

    Reputazione:
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    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  2. Ivano65

    Ivano65 Presidente Onorario BMW

    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    Reputazione:
    8.169.180
    BMW 530d F10
    quando si è sicuri di aver preso il verbale...è il bello che non arriva........speriamo solo che i soldi delle multe vadano a buon fine e non in tasca ai mangioni politici italiani....
     
  3. SIMOSBRAZ

    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW

    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    Reputazione:
    11.348
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    ....si andranno ai comuni per comprare nuovi Autovelox.........!
     
  4. Ivano65

    Ivano65 Presidente Onorario BMW

    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    Reputazione:
    8.169.180
    BMW 530d F10
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  5. Pin

    Pin Presidente Onorario BMW

    7.855
    3.058
    5 Febbraio 2010
    Reputazione:
    972.224.188
    ex R53-R56-R60-F56-F60 --> F60SD
  6. SIMOSBRAZ

    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW

    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    Reputazione:
    11.348
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    grazie mille per il link.... anche se dal canto loro per falsificare le prove o crearle ad Hoc penso sia un giochetto semplice semplice

    io so passato di li e la postazione era totalmente occulta nella notte, con la vigilessa al buio dotata di mini torcia. un furgone blu scuro, come si puo vedere dalla foto, un tecnico in abiti civili, e nessuna pattuglia accanto al velox, ovviamente dopo la mia chiamata ai CC han provveduto immediatamente come per magia a regolarizzare il tutto.. purtroppo qua oramai ci dobbiam dotare tutti quanti di videocamere e fotocamere a infrarossi con sovrimpresione della data e dell ora e di posizionamento GPS !!
     
  7. CgOUCg

    CgOUCg Amministratore Delegato BMW

    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    Reputazione:
    186.212
    PegPerego 4x4 TDI
    in questi casi è inutile scendere a discussioni con polizia o carabinieri. Figurati se ti danno ragione, se ti chiedono scusa, se ammettono gli sbagli e se si auto arrestano tra di loro:rolleyes:

    Meglio lasciare correre, far finta di niente e pagare la multa...

    Quando poi beccheranno il figlio di bip che si nasconderà anch'egli dietro ad un cespuglio con un fucile da cecchino puntato sui loro genitali, saranno cacchi loro:mrgreen:
     
  8. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    L'Art. 142/6 bis del C.d.S. prescrive l'obbligo di segnalazione delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione della velocità, sottolineando che debbano essere anche ben visibili, rimandando ad apposito Decreto Ministeriale per le specifiche modalità:

    "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno."

    Il Decreto Ministeriale in oggetto, è il D. 15/8/2007:

    "Art. 1.


    1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:

    a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

    2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

    3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

    4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".

    5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


    Art. 2.


    1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

    2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".


    Art. 3.


    1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento"."

    Come puoi ben capire, la normativa da rispettare c'è, seppur sia prevista la distanza specifica massima di segnalazione ma non la minima, oltre al fatto che ci sarebbe da aprire un lungo discorso sull'Art. 3, per contrasto di gerarchia normativa (un D.M. è inferiore ad un D.Lgs., ovvero al C.d.S. nello specifico, dunque non avrebbero potuto prevedere tale esenzione per la rilevazione dinamica della velocità), ma siccome non compete direttamente il tuo caso, non mi dilungo più di tanto.

    Il raddoppio della sanzione è obbligatorio ove il ricorso rigettato sia stato proposto al Prefetto (Art. 204/1 del C.d.S.), ma non se proposto al G.d.P., il quale può fare lo stesso, ma non è obbligato.

    Colpa dell'Art. 201 e del 126-bis del C.d.S.: pensare di far prevenzione, inviando a casa la sanzione, è assolutamente finalizzato a tutt'altro, ma non di certo alla sicurezza. In 90 giorni un conducente realmente pericoloso quanti altri potenziali danni avrà già fatto? Ben inteso che da quei 90 giorni continuerà a farli, o perché non indicherà chi era alla guida (Art. 126-bis/2), o perché comincerà il balzello dei ricorsi, ecc.

    Tutt'altra questione quando si sia in presenza di apposito posto di controllo delle F.d.O., ma le quali devono fermare davvero il trasgressore, altrimenti l'utilità, chiamiamola "utilità", sarebbe la medesima della rilevazione elettronica.

    Premesso questo, la Legge va rispettata, dunque bisogna sempre scindere tra il giusto ed il lecito, i quali non vanno spesso di pari passo, purtroppo.

    Diminuire il limite massimo di velocità a 50 km/h, su una strada extraurbana secondaria la quale avrebbe 90 km/h, non significa classificarla automaticamente centro abitato, bensì signifiva che l'Ente proprietario della strada abbia valutato che il limite fosse troppo elevato, in funzione di diversi parametri (dato dell'incidentalità, strutture presenti, condizioni della strada, ecc.), magari per tanti opinabili, ma questo è quanto.

    La velocità effettiva differente da quella riportata dal contachilometri varia da auto ad auto, ma a prescindere da questo, i dispositivi elettronici di rilevazione della velocità, come qualsiasi altro dispositivo utilizzato, vengono omologati presso il Ministero dei Trasporti, e non sono assolutamente "tarabili" a discrezione dell'utilizzatore.

    Comunque, sulle rilevazioni elettroniche effettive, viene applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h (Art. 1 del DM 29/10/1997).

    90 giorni (Art. 201/1 del C.d.S.), mentre i 60 giorni ai quali fai riferimento sono la tempistica massima per poter pagare la sanzione pecuniaria in misura ridotta (Art. 202/1).
     
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2014
  9. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.745
    11.215
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Per il primo grassettato attenzione: le norme sono cambiate. Ora anche in caso di ricorso dinanzi al GDP, se non si verificano talune premesse e talune circostanze, ci potrebbe essere il raddoppio della sanzione.

    Per il secondo, ricordiamo lo sconto del 5% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica,ove possibile.
     
  10. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    L'ho scritto, è a discrezione: "il quale può fare lo stesso ma non è obbligato".

    Sicuramente, ma la mia era la motivazione data ai 60 giorni nominati dall'utente sopra (in luogo dei 90 della notifica).
     
  11. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.745
    11.215
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Attenzione bis: i giudici, sovente, non indicano nemmeno l'importo da pagare (non si pu mai scendere sotto il minimo edittale) e si limitano solo a "rigettare l'opposizione" e/o a "confermare il provvedimento impugnato".

    In tutto ciò, se non hanno concesso a sospensione del provvedimento impugnato, "di fatto" ti fanno raddoppiare la sanzione anche se non lo scrivono espressamente in sentenza.

    Non so se mi son spiegato.

    Infatti il mio era un mero "ricordare" prendendo spunto dal tuo post.
     
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2014
  12. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    Si Nivola ti sei spiegato assolutamente, quello che intendevo era che con "il quale può fare lo stesso ma non è obbligato" sintetizzavo (all'estremo) quanto da te ben più dettagliatamente esposto, ergo, il Prefetto in caso di rigetto del ricorso raddoppia per forza, mentre il G.d.P. dipende dal caso. C'è però da dire che mentre per il Prefetto si hanno 60 giorni per proporre il ricorso, nei confronti del G.d.P. sono solo 30, dunque chi è indeciso avrebbe la metà del tempo, seppur 30 giorni non siano i 5 per la riduzione del 30% :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  13. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.745
    11.215
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Si, ci siamo capiti fondamentalmente ma quello che voglio sottolineare è che il "dipende dal caso", per mia esperienza personale, si sta tramutando in un raddoppio della sanzione anche dinanzi al GdP nel senso che non sanno (per superficialità o negligenza non saprei) o fanno finta di non sapere, che la normativa è cambiata, appunto. E non la applicano a dovere.

    Esempio classico: la norma dice che il giudice deve indicare in sentenza l'importo della sanzione...ebbene, nessuno lo fa e questo comporta "automaticamente" il raddoppio della sanzione, in caso di rigetto del ricorso.

    L'automaticamente virgolettato si riferisca al fatto che anche se nel ricorso si chiede la sospensione dell'fficacia esecutiva del provvedimento, sono pochissimi quelli che la concedono.
     
  14. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.242
    328
    14 Maggio 2013
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    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    Io dubito che lo facciano per sbaglio, o perché non sappiano, ma proprio con tale intento (IMHO).
     
  15. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.745
    11.215
    6 Aprile 2008
    موليز
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    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Ecco, io non l'ho scritto ma l'ho pensato...tu, in tal senso, sei stato più "coraggioso" di me!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  16. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.242
    328
    14 Maggio 2013
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    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  17. SIMOSBRAZ

    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW

    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    Reputazione:
    11.348
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    piccolo Update, ad oggi , posso dire che non ho ancora ricevuto nulla.....

    la sera del fattaccio fu l 8 di Settembre.... ho letto in giro e mi sembra di aver capito che i termini di notifica ora sono di 90 gg , beh ad oggi sono passati 100 giorni. che dite. che oramai sono a posto o c'e qualche gabola che possono fare per fregarmi?

    grazie in anticipo.
     
  18. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.745
    11.215
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Aspettiamo ancora un pò per essere tranquilli totalmente.
     
  19. SIMOSBRAZ

    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW

    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    Reputazione:
    11.348
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    grazie mille nivola....cmq anche tu mi confermi che entro 90 gg deve avvenire la notifica?

    io aspetto cmq...
     
  20. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    90 giorni (360 solo per i residenti all'estero). 100 giorni al proprietario se viene notificata direttamente al trasgressore (Art. 201/1 C.d.S.).
     
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2014

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