Aiuto per ricorso velox

Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dako, 13 Ottobre 2005.

  1. dako

    dako Amministratore Delegato BMW

    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Reputazione:
    436
    ??????
    Ieri a mia moglie è arrivato un ricco verbale per eccesso di velocità, con circa 150 eurozzi, e 2 punti sulla sua immacolata patente.

    Non vi dico che casino è successo, incazzata nera voleva strappare il verbele e bruciarlo :evil:

    Allora, in fondo al verbale, c'è scritto che non è stato possibile fermare il veicolo perchè non vi erano spazzi adeguati, falso perchè ho le chilometriche di varie piazzole dove poteva appostarsi una seconda pattuglia, oppure vi ricordate che si parlava anche di un certificato per i velox???

    Come posso impostare il ricorso???
     
  2. dako

    dako Amministratore Delegato BMW

    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Reputazione:
    436
    ??????
    Nessuno sa nulla??? :cry:
     
  3. resunoiz

    resunoiz Presidente Onorario BMW

    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    Reputazione:
    14.442.553
    no so ma l' altro giorno la municipale stava in superstrada con un velox dopo una curva dove ad un tratto spuntano i 70 all' ora :evil: speriamo nn facciano i bastardi, da 110 a 70 troppi punti ci stanno.... :evil:
     
  4. luka20

    luka20 Amministratore Delegato BMW

    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Reputazione:
    67.050
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Re: Aiuto per ricorso velox


    Bhe per quel che riguarda l'impossibilità di fermare il mezzo dipende non solo dalle piazzole di sosta, ma anche dal traffico e dal loro "impegno"...nel senso che se il traffico è intenso e dare l'alt ad un veicolo comporta pericolo per gli altri, non ti fermano, così anche se ne hanno gia li fermi un paio e lo spazio per far fermare altre auto è insufficiente.

    Non addurre la causale della doppia pattuglia, in quanto loro li ti rispondono che la pattuglia in servizio era singola e tanti saluti.

    I velox devono essere verificati e certificati con un carta regolarità, puoi chiedere se quello usato per fotografare la tua auto sia in regola, se non lo è vinci, se esibiscono il certificato sei fregato.

    Alcuni giudici accolgono i ricorsi per mancato alt immediato. Altri no...dipende da come lo imposti e sopratutto da come si "difende" la controparte.
     
  5. Ricky76

    Ricky76 Collaudatore

    295
    0
    21 Settembre 2005
    Reputazione:
    10
    concordo con luka20


    anzitutto ti conviene VERIFICARE ke il tratto di strada dove era posizionato il VELOX sia AUTORIZZATO dal prefetto della provincia.. in caso contrario, il verbale si annulla da sè.

    poi..... è gran difficile.
     
  6. BRIAN

    BRIAN Direttore Corse

    1.578
    67
    27 Maggio 2004
    Reputazione:
    3.020
    SUBARU
    Re: Aiuto per ricorso velox

    Secondo me è una causa persa...(ti allego sotto i miei spunti l'articolo facente riferimento al cds 201 (giustificazioni della mancata contestaz immediata), e succesivamente una sentenza che ha reso colpevoli..

    Tuttavia verifica bene
    1) intestazione corretta e articoli corretti del verbale (specifica di apparechiatura)
    2) presenza di cartelli di avviso di zona sotto controllo di velocità
    3) presenza di firma del vigile che ha redatto il verbale (data e giorno corretto)
    4) verifica la foto, che riporti lo stesso orario e data, e targa leggibile)
    5) che la strada sia stata considerata a rischi dal prefetto (chiedere verbalmente o x scritto alla prefettura, dipende dalla zona)
    manderei anche una copia ai vigili (cc o polizia) per comprovare l'azione di interessamento, a fronte di una non risposta.

    una volta letti gli articoli e la sentenza, leggi in basso

    Art.201 cds
    premessa che l'art.201 del cds prevede giustificazioni alla lettera per la mancata contestazione immediata, Quali: 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggettii indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale (1) ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque (1) dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per ii residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
    ---------
    (1) art. 4, c. 1, let. -a), Legge 214/2003
    ---------
    1 bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
    a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
    b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
    e) :arrow: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale ovvero nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
    f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; (2)
    ---------
    (2) art. 4, c. 1, let. -b), Legge 214/2003
    ---------
    g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.
    ---------
    (3) periodo soppresso dall'art. 4, c. 1, let. -b), Legge 214/2003, e sostituito dal seguente 1 ter
    ---------


    1 ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati :arrow: deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis :arrow: non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.




    In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, è possibile effettuare la contestazione tramite verbale notificato al trasgressore in data successiva alla violazione. :rolleyes:

    :arrow: Lo ha ribadito la Cassazione, ricordando che tale ipotesi è espressamente prevista dall'art. 384 reg. cod. strada, il quale stabilisce che in caso di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrarle l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature autovelox in esame, la contestazione può pur sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata.

    :idea: Questa una sentenza

    Cassazione Civile

    Sentenza n. 5528 del 14-03-2005


    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato in data 9-3-2001 P. G. adiva il giudice di pace di Chiaromonte, proponendo opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione emessa in data 18-1-2001 dal Prefetto di Potenza, notificata in data 19-2-2001, con la quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della sanzione amministrativa di lire 510.500 per violazione dell'art. 142. A base della proposta opposizione veniva addotta la mancata contestazione immediata della infrazione, in assenza di giustificati motivi.

    La opposta Prefettura di Potenza non si costituiva in giudizio. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione.

    Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'amministrazione dell'Interno sulla base di un motivo cui non resiste il P.

    Motivi della decisione

    Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione dell'interno deduce sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'omessa contestazione immediata dell'infrazione abbia determinato la nullità dell'ordinanza - ingiunzione e che la motivazione in ordine a tale circostanza fosse insufficiente.

    Il motivo è fondato.

    :arrow: Invero l'articolo 201 del codice della strada espressamente prevede che " qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile" deve essere notificato entro un certo termine il verbale di contestazione contenente oltre agli estremi della violazione le ragioni per cui la contestazione immediata non è stata possibile.

    :arrow: Tale norma trova applicazione anche in riferimento alle violazioni per eccesso di velocità accertate tramite autovelox.

    Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, :arrow: è possibile effettuare la contestazione tramite verbale notificato al trasgressore in data successiva alla violazione.

    :arrow: Tale ipotesi è espressamente prevista dall'art. 384 reg. cod. strada, che stabilisce che in caso di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo :arrow: nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrarle l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature autovelox in esame, lacontestazione può pur sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3836/01; Cass 12330/99).

    A tal fine appare del tutto adeguata la motivazione fornita dall'autorità amministrativa che ha dato esattamente conto della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per non dar luogo alla contestazione immediata e cioè che l'apparecchio consentiva la rilevazione solo dopo che il veicolo era transitato ovvero era già a distanza dalla pattuglia accertatrice. A tale proposito a nulla rileva che la clausola utilizzata sia una clausola di stile dal momento che la stessa da esattamente conto dell'accadimento e giustifica quindi le ragioni della mancata contestazione immediata.

    Il ricorso va, pertanto, accolto.

    La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. può procedersi alla decisione nel merito rigettando l'opposizione. Il B. va condannato alle spese del giudizio liquidate in euro 1600,00 di cui euro 1500,00 per onorali oltre spese prenotate a debito.

    P.Q.M.

    Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione.

    Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorali oltre spese prenotate a debito.

    Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.

    Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2005

    Dovresti aver ricevuto anche un accompagnatoria nel verbale, facente riferimento al art.126bis del C.D.S.
    Tale regola esprime l'obbligo di dichiarare chi fosse al volante entro 30gg (non 1 mese) nella circ d'infrazione, pena la sanzione di cui all art.180 del cds che nel caso di omessa dichiarazione per "giustificato motivo" prevede la non decurtazione dei punti ma una sanzione da 250 a 1000euro.

    Tuttavia, per provare il giustificato motivo, nella fattispecie, bisognerebbe dimostrare o, che è passato troppo tempo dall'accertamento della violazione e, per tale ragione, il proprietario non ricorda più, ragionevolmente, chi era alla guida del proprio veicolo, oppure che, il mezzo, viene usato da soggetti diversi sicchè risulta praticamente impossibile ricordarsi chi ne era alla guida.

    Spero di esserti stato di aiuto.
    Saluto Brian :mrgreen:
     

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