A termine delle mie prime vacanze con la mia 530d touring devo dire che i km a dispetto di quanto potevo pensare non sono stati un problema, l'andata verso la Puglia in 8 ore e 1200km sono passati bene, l'assetto msport in fine dei conti non penalizza troppo il comfort della vettura e i consumi contenuti fanno si che mi possa ritenere soddisfatto dell'acquisto fatto!!! Voto 8+++:wink:
Pregasi indicare allora consumo medio e tipologia di percorso/velocità, altrimenti la tua soddisfazione non vale..
sono partito da bergamo direzione lecce, 1200km impostando il limitatore a 160km/h, ne ho fatti altrettanti per il ritorno e in più ho girato gran parte della puglia il tutto alla media dei 13.5km/l e direi del tutto accettabile anche perchè il gas non lo misuro sempre anzi, ho il piede piuttosto pesante
guarda io sono in autostrada tutti i giorni ed usando come velocità massima i 160 di tachimentro, considerando uno scarto di 10km/h + rallentamenti e arrotondamento dei limite del 15%, ti posso assicurare che di multe non me ne sono mai arrivate...
sono anch'io a quel chilometraggio, presa i primi di giugno e non mi aspetto molto di più, diciamo che mi accontento cosi anche perchè prima giravo con un V8 a benzina e a confronto mi sembra di risparmiare tantissimo
Beato allora, i miei amici sono stati sfortunati allora, a tre gli è arrivata la multa perché correvano a 139. 142, 144!!!
Anche a me era arrivata una multa con 131 km/h, ma ero sulla Milano Genova e il limite era di 110... Se tu applichi il 15% sul limite di 130, quanto fa?? Dunque ti sembra possibile una multa per quelle velocità??
Ma davvero c'è la "franchigia" del 15%? Io sapevo del 5% Il 15% vorrebbe dire che per un limite di 130 siamo "tranquilli" fino a 152 effettivi, quindi fino a circa 155-160 di tachimetro... e mi pare strano... ma spero che abbia ragione tu Comunque 13.5 km/l a quelle andature è una media eccellente per un'auto così con un 3litri 6L da quasi 250 cv...
Circ. Min. interno n. 26352 del 3/08/2007 in cui si parla I risultati ottenuti debbono essere corretti in riduzione a favore del trasgressore nella seguente misura: velocità accertata 70 Km/h 9% velocità accertata da 70 a 130 10% velocità accertata sup. a 130 Km/h 15% dall'art.345 del Reg. C.d.S. (rif. art.142 C.d.S.) >
Ciao Piccolo OT, l'articolo è un pò contorto trovato a : http://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/art_142.htm Art. 345 (Artt. 142 Codice della strada) (Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita')Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo' essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, e devono essere nella disponibilita' degli stessi.