2 rossi,patente sospesa | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
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2 rossi,patente sospesa

Discussione in 'Ingiustizie' iniziata da Silvernik1, 29 Marzo 2008.

  1. resunoiz

    resunoiz Presidente Onorario BMW

    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    Reputazione:
    14.442.553
    avvertimento:

    se ci deve essere dibattito ben venga. se si inzia a fare sarcasmo o diventa una guerra del quartierino chiudo in 4 secondi netti.
     
  2. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    No tranquillo... si chiama solo falsa dichiarazione... la legge non lo permette affatto, state attenti quando lo fate... potrebbe rivelarsi un arma a doppio taglio... e mi fermo qui...

    Purtroppo il CdS non può articolarsi diversamente poichè, quando un infrazione non viene contestata nell'immediatezza, non vedo alternative se non quella di invitare il proprietario del veicolo in oggetto a comunicare i dati del conducente che ha commesso l'infrazione, se questi non adempie all'invito, l'inottemperanza non può che trasformarsi in sanzione amministrativa, anche perchè inizialmente si era parlato di "decurtare" i punti all'obbligato in solido (proprietario), e se questi era un società? Che si faceva... Nulla!
    Ricapitolando: Chi non comunica i dati del conducente entro il termine stabilito nel verbale (o 30 o 60 giorni) e soggetto ad una sanzione che va da 250 a 1000 €.
    Nonostante questo favorisca i "benestanti", penso sia la cosa più giusta.
    Anche perchè allora in tutto sono favoriti... e quindi dov'è il problema? è ovvio che dove c'è da pagare, chi a meno soldi sta peggio... no?

    Per quanto riguarda le infrazioni contestate sul posto, potete avere tutti i soldi che volete, ma non cambia nulla. Perchè il trasgressore è li...
     
  3. mauro.76

    mauro.76 Secondo Pilota

    600
    9
    7 Agosto 2007
    Reputazione:
    557
    330i touring, ex 318i touring
    succedesse a te... e ti servisse l'auto per lavorare.. che faresti?
    beh.. probabilmente pageresti 250€ in più. Ma secondo il tuo ragionamento sarebbe sbagliato anche così. Perchè non devi dichiarare che guidavi tu se effettivamente è stata colpa tua?

    Poi ride bene chi ride ultimo. Fortunatamente le mie multe si limitano ad un autovelox a 60 all'ora appena fuori dal centro abitato 10 anni fa... non conosco la tua storia di guida.. ma avrai sicuramente ancora tutti i tuoi punti.



    Passare con il rosso poi non vuol dire per forza attraversare l'incrocio a 180 senza rallentare.. magari stava svoltando a sx mentre è scattato. C'è un momento in cui tutti i semafori sono rossi, prima che scatti il verde. Non sempre si creano situazioni di pericolo.

    Mi disiscrivo da questa discussione perchè i toni che ha preso mi porteranno sicuramente a farmi ammonire se contiuno a scrivere. :wink:
     
  4. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    Le alternative sono 2:

    1 - comunichi chi guadava e accette le conseguenza più che giuste del tuo gesto.

    2 - non comunichi e paghi i 250 €

    Sono 2 alternative previste dalla legge, se una persona preferisce pagare e tenersi la patente affari suoi! Sicuramente la lezione servirà comunque... bruciare più di mezzo milione al giorno d'oggi non fa piacere a nessuno!!!


    PS: ci sarebbero altre alternative lecite più vantaggiose ma non le scrivo, non si leggono nei forum, bensi nel CdS... studiatevelo un pò... :wink:
     
  5. Silvernik1

    Silvernik1 Kartista

    173
    10
    2 Gennaio 2008
    Reputazione:
    297
    AUDI TT TFSI
    Sappiamo tutti benissimo che non è che il verde x gli altri scatta appena scatta il rosso x noi,ma c'è un delay di qualche secondo,almeno,negli incroci in questione è così di sicuro,quindi se io avessi fatto un incidente,significava che anche l'altro utente era passato con il rosso,solo che lui lo aveva pieno xchè era x forza di cose fermo,mentre io l'ho preso al limite!!poi se vogliamo continuare a dire che ho cercato di ammazzare qualcuno,diciamolo pure!!vorrei vedere in quanti di voi sono capitati nella mia situazione e si son sempre fermati!!Ripeto,non è che uno commette un infrazione,è beccato quindi è un criminale e chi la commette e non viene beccato non è nulla!!!
     
  6. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    Vai tranquillo... chi punta il dito solitamente è un ipocrita!
    Pagherai il dovuto e basta! Deve servire per farti riflettere, io credo che hai capito e la prossima volta aspetterai anche col giallo, sono sicuro!
    Non sei un criminale e non hai cercato di ammazzare nessuno, hai solo infranto il codice della strada, si parla solo di sanzione amministrativa!
     
  7. resunoiz

    resunoiz Presidente Onorario BMW

    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    Reputazione:
    14.442.553
    ecco un esempio di dialogo costruttivo :wink:
     
  8. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    frutto e frutto di esperienza lavorativa... :wink:
     
  9. Silvernik1

    Silvernik1 Kartista

    173
    10
    2 Gennaio 2008
    Reputazione:
    297
    AUDI TT TFSI

    grazie mille x l'appoggio!!!so di aver sbagliato e pagherò..come ho già detto ora ad ogni giallo ora mi fermerò!è servita sicuramente la lezione
     
  10. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    Questo dovrebbe essere il senso delle sanzioni del CdS... non fare cassa ecc. poi se qualche comune approfitti della situazione per "ritoccare" il bilancio è un altro discorso piuttosto triste... ma la legge glielo permette!!!
    c'è da dire che se tutti gli utenti rispettassero le regole gli enti locali si "attaccherebbero"!
    Ho visto alcuni video riguardo lo scandalo dei T-Red, tutte le "vittime" che si lamentano tanto nei filmati passano col rosso pieno! posso capire che magari il giallo dura poco, e questo è sicuramente da rivedere, però la gente quando vede giallo deve rallentare e fermarsi... non accellerare a bomba per poi passare col rosso e dire "era giallo", la sanzione per chi passa col giallo o col rosso è la stessa... Lo sapevate???
     
  11. BRIAN

    BRIAN Direttore Corse

    1.578
    67
    27 Maggio 2004
    Reputazione:
    3.020
    SUBARU
    No guarda, io tengo a sottolineare anzitutto che non sono arrabbiato, ne desidero prendere in giro qualcuno. Perdonami semmai ma il mio è un modo come un altro per nn commentare le barzellette, ma riderci sopra se qualcuno le cita.
    Con questo ne ti prendo in giro, ne cerco di raggirare l'avviso del moderatore. Questa volta, qualcuno ha interpretato personalmente la legge, dichiarando che questa concede. E non è cosi' mi spiace.
    Piuttosto se nn si conosce o si crede si scrive "a me pare che, la legge" ma non "la legge ammette una boiata!".
    Come ti ho già ricordato nn è mio interesse giudicare, ma ricordare per coloro che leggeranno un semplice esempio ciò ce è.

    Per il resto nn scendiamo sul personale, l'argomento è generale. Non sono i tuoi punti ne la mia patente ne un rosso che determinano come una persona guida, ne cosa con esatezza può avere vissuto od il perchè questo può essere avvenuto.

    I casi previsti dalla legge, sono:
    sanzione+ dichiarazione dati patente gudatore. O
    sanzione+ applicazione della sanzione (a me pare NON dell'articolo) prevista dall EX art.180 comma 8 CDS, che da qualche anno aggiornato potrebbe essere passato da cifre comprese tra 367 a 1445 euro; a cifre aggiornate, dai 250 a 1000 euro, se nn vado errato.:redface:
     
  12. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    Si, correggo, faceva parte di un decreto legge che decadde perchè non venne convertito in legge. Prima, se non comunicavi chi era il conducente eri soggetto ad un pagamento di una sanzione amministrativa che andava da 370 a 1485 € (art. 180 cc 8). Da ottobre 2006 invece, dopo la modifica del 126 bis c'è una sanzione che va da 250 a 1000 €.
     
  13. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    scusa se correggo: non ex articolo 180 cc 8 CdS
    non è un ex articolo, quello c'è sempre, ma non viene applicato nel caso in questione.
    l'articolo 180 non è stato modificato ne aggiornato. Viene sempre utilizzato per altri casi, come ad esempio quando si è invitati a presentarsi in un comando di Polizia per fornire dei documenti di guida mancanti ad un precedente controllo. Se non ci si presenta si è soggetti alla sanzione indicata già in precedenza di 370 € ecc.
    Inizialmente si applicava questo articolo anche per chi non ottemperava all'invito di fornire i dati del conducente nei casi di infrazioni con decurtazione di punti; poi, visto che non era proprio la stessa cosa, è stato modificato l'art 126 bis che riguarda le patenti a punti, introducendovi all'interno che: "chi non ottempera all'invito di comunicare i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 €" (in base all'art. 126 bis :wink:) lo stabilisce già quello!

    Spero di essermi spiegato.
     
  14. BRIAN

    BRIAN Direttore Corse

    1.578
    67
    27 Maggio 2004
    Reputazione:
    3.020
    SUBARU
    beh per intenderci io pensavo fosse un ex, ora integrato.
    Cmq non mi pare venga applicato l'articolo, ma la sanzione prevista dall'articolo 180, viceversa sarebbe (credo) contestabile .:wink:
     
  15. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    No, il 180 è sempre in vigore tale e quale a prima, hanno modificato il 126bis introducendovi che: "chi non ottempera all'invito di fornire i dati del conducente è soggetto al pagamento di una sanzione che va da 250 € a 1000 €".
    Dire: "Viene applicato l'articolo" è corretto quanto dire "Viene applicata la sanzione prevista dall'articolo". Che stai dicendo???
    Ma poi che centra la contestabilità???
    e poi rileggi la mia ultima frase... mi sembra di avere scritto che: "chi non ottempera all'invito di comunicare i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 €" (in base all'art. 126 bis).
    Quindi che stai a dì??? :eek: :eek: :eek:
     
  16. BRIAN

    BRIAN Direttore Corse

    1.578
    67
    27 Maggio 2004
    Reputazione:
    3.020
    SUBARU
    Bene, io generalmente mi esprimo con il potrebbe essere, perchè rispetto te sono un ignorante.:redface:

    Ma ora ti motivo ciò che potrebbe essere con calma.

    1) l'articolo 180 comma 8 del cds è solo rappresentativo, e non ricongiungibile direttamente al art 126bis, se non per ciò che si definisce "un combinato", tra il comma 2 ed UN RICONGIUNGIMENTO ALLA SOLA SANZIONE DI CUI ALL'ART 180 CC 8.
    Rimodificata peraltro nei valori che, tu come me, hai ricordato (da 250 a 1000 euro).
    A questo punto, dato che vi è il comma 2, che l'art 180 comma 8 ci sia ancora o meno, nn penso importi nulla a nessuno sai, e ti spiego anche il perchè::wink:

    Per ciò che concerne la contestabilità, che secondo il tuo modo non centra nulla, ti cito un esempio del tutto banale.
    TU DICI: Dire: "Viene applicato l'articolo" è corretto quanto dire "Viene applicata la sanzione prevista dall'articolo".

    Io ritengo potrebbe essere un grave errore esserne cosi certi, nel senso che le interpretazioni personali contano ben poco con la legge.:confused:
    Cmq vediamo:
    Conoscendo la legge dell'art 180 comma 8 potremmo accorgerci che, nell 'ipotesi in cui applicassero (non la sanzione di cui al 180c8) ma proprio l'articolo 180 c 8, a me basterebbe recarmi entro 30/60 giorni presso un qualunque comando, per PER RENDERE NOTA, A VOCE, LA MIA INCOLPEVOLE IGNORANZA SULLA POSSIBILITA DI RICONOSCERE IL CONDUCENTE..IN QUANTO TRASCORSO TROPPO TEMPO DAL PERVENIMENTO DEL VERBALE.:mrgreen: =D> :razz:
    Bene a questo punto tu sai che potrebbero dirmi? Non solo loro ma anche un giudice?
    ASSOLUTAMENTE NULLA e... niente sanzione.:biggrin: :cool:
    Perchè? Beh ma perchè avrei ottemperato alla presentazione di patente personalmente, e di un ragionevole motivo presso le autorità.:lol: :lol:
    Visto, che stai a di???? che centra???
    Ora, per favore, sono certo tu non sia nemmeno un avvocato quindi queste cose nn le sai perchè non ti competono, ma se proprio non si è sicuri, prendiamo magari l'umile abitudine di scrivere "a me pare" si resta più credibili fidati.. :wink:
     
  17. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    Apparte il fatto che credo competano più a me queste materie che ad un "avvocato"!
    Ti do un consiglio, rileggi quello che hai scritto e vai a prenderti il codice della strada, correggiti da solo perchè non ha senso spiegare le cose ad una persona che definisco un "so tutto io" quando in realtà non sa proprio niente!
    Spero intervenga qualcuno nella discussione per spiegarti che stai scrivendo errori pazzeschi, spero anzi intervenga una persona che come me può spiegarti qualcosa di più su questa materia che ci riguarda in particolare!
    Non ho più voglia di risponderti perchè non avrebbe senso, qualunque cosa io dirò tu continuerai ad arrampicarti sugli specchi per avere ragione, scrivendo esclusivamente "boiate"!
    Che l'art. 180 cc 8 ci sia o meno non importa a nessuno??? ma cosa scrivi scusa??? Verrà comunque applicato in altre situazioni, ma non quelle che riguardano la decurtazione di punti! Ma questo l'ho già scritto prima, mi sembra di essermi spiegato anche bene, al contrario di te che salti da un discorso all'altro senza seguire un filo logico, tiri fuori argomenti che nessuno ha citato e cerchi di avere ragione! Fidati tu di me, releggiti quello che IO ho scritto che è corretto e poi prenditi un codice della strada e studia che ti fa bene!
    Sul discorso del tempo trascorso dal "pervenimento" del verbale (semmai notifica visto che non lo trovi per strada ma te lo notificano a casa) chi ha parlato??? io quel trucco lo conosco molto meglio di te, te lo posso assicurare, sai quanti ricorsi al GdP ho visto su quella base? Io parlo perchè è il mio lavoro e per conoscenza personale... non per sentito dire!!!
    Consglio: Studia meglio il CdS che ti fa bene... CIAO :wink:
     
  18. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    Fammi un piacere, non ti chiedo di leggere tutto il CdS, ma almeno prima di scrivere, leggiti almeno i 2 articoli interessati e magari le sentenze del Ottobre 2006 sulla modifica del 126bis e l'introduzione del cc 2 che è andato a svolgere il compito del 180 cc 8.
    Poi rileggi i miei messaggi e smettila di attaccarti a cose sbagliate perchè ti garantisco che posto tutto quello che ho scritto assieme a sentenze e articoli per dimostrare a chi legge chi sta "delirando"... ok? Ciao ciao :mrgreen:
     
  19. Robby84

    Robby84 Secondo Pilota

    704
    20
    14 Marzo 2008
    Reputazione:
    250
    BMW 330D coupè
    articolo 180: Possesso dei documenti di circolazione e di guida
    1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

    a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

    b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

    c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

    d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

    2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

    3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

    4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)

    5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

    6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento. (2)

    7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.

    8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)


    (1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
    (2) Dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003, il comma è sostituito come segue:
    6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.



    Non credo ci sia scritto che da quando c'è il 126bis cc 2 questo non esiste più...
     
  20. BRIAN

    BRIAN Direttore Corse

    1.578
    67
    27 Maggio 2004
    Reputazione:
    3.020
    SUBARU
    io ti dico solo una cosa, mi rendo conto che può darti fastidio aver detto qualcosa di sbagliato, convinto di essere certo, ma non devi lasciarti prendere dalla foga di riscrivere 3 post, come un matto per confondere le idee.:-k
    Guarda che può capitare.:wink:

    Ora tu hai postato il 180 c8.
    Bene, rileggiti l'esempio che ti o fatto, e nell'ipotesi in cui lo applicassero al 126b capirai che il mio atteggiamento è permesso e corretto.
    Chi rilegge il mio post precedente (sia vigile, avvocato, giudice) vedrai che darà ragione a me.:razz:
    In quanto al comma 2, lo avevo già scritto, sempre in quel post, con un ricongiungimento..alla sanzione di cui al 180. Ma tu leggi in fretta.

    Ma su, scrivi con calma, e senza denigrare...offendere...con parole come studia... fai..., sennò magari perdi di credibilità se uno rilegge tutto.
    E Possono farlo tutti.

    Perchè poi ancora citi....parole come "delirando" io posto io faccio...A me pare tu abbia fatto abbastanza, forse troppo, anche ciò che nn serve:mrgreen:

    Per non parlare del tuo esempio ove secondo te delirio perchè il 180 comma 8 si utilizza ancora??...e per cosa, pe ril 126 b?:lol: :lol:
    Non mi hai per secondo post ricordato che ora c'è il comma 2? :lol: #-o

    Dai ti auguro buona serata, riorganizzati, e studiati anche da dove deriva il comma 2. Poi scrivi con calma, o dovrai riscrivere altri 3 post ove in modo evidente t contraddici e messo al muro magari denigri.:confused:
    ciao:mrgreen:
     

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