Il mod.104/C-2 colpisce ancora.. | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
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Il mod.104/C-2 colpisce ancora..

Discussione in 'Ingiustizie' iniziata da TheRiddle, 18 Febbraio 2006.

  1. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale nel 2005 che ha sancito l'illegittimità della decurtazion dei punti a carico del proprietario del veicolo, nel caso in cui quest'ultimo dichiarasse di non essere in grado di risalire all'effettivo trasgressore che era in quel momento alla guida della vettura.
    In aggiunta a ciò, la Consulta ha stabilito che, in questi casi, il proprietario è comunque tenuto al pagamento di una sanzione supplementare (circa 350,00 euro).
    Eh si, chi può pagare non teme l'autovelox.

    Ok crick, lo mando pure a te lunedi. :wink:
     
  2. crickcrack13

    crickcrack13 Direttore Corse

    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    Reputazione:
    305
    m3 e36 3,2
    c'è modo di fare ricorso alle multe per violazione del divieto di circolazione? quelli che ti fanno la foto e te la mandano a casa. se ci sono speranze vi posto il verbale che mi è arrivato a casa.
     
  3. TheRiddle

    TheRiddle Presidente Onorario BMW

    5.173
    167
    13 Luglio 2003
    Reputazione:
    3.285.324
    Duemilaotto con la tela
    Dove? sul verbale che ho..perche gli unici fogli che ho sono i 2 che ho postato,un bollettino precompilato (e fotocopiato) e il foglio per la dichiarazione di chi guidava.
    ..questo devo andarlo a controllare io direttamente in centrale
    infatti mi sembra un po' differente da tutti gli altri verbali che ho preso..

    ovviamente sui fogli che ho io e' fotocopiata

    questo e' poco ma sicuro...sto attendendo una risposta dal mio amico per i dati della sua patente,al quale alleghero' una dichiarazione di "disponibilita'" ad eventuali riscontri della sua presenza in italia durante quel periodo,
    non m'interessa fare il culo alla polizia, la quale ha applicato una "giusta sanzione" a me trasgressore... quello che mi interessa e' attaccarmi ad un eventuale cavillo (in matrix sarebbe un gatto nero)che possa sconvalidare tutto il procedimento...

    ovviamente.. pero' solo se ci sono i presupposti validi per farlo..(e la sicurezza al 99% di vincerlo..
     
  4. Emiliano

    Emiliano Presidente Onorario BMW

    12.670
    535
    13 Settembre 2004
    Reputazione:
    9.416.102
    E92 335d > E93 335i - 500
    Se la firma è fotocopiata c'è già un primo vizio di forma.

    Ecco una recente sentenza che ce lo ribadisce:

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n° R. G. 982/05, avente ad oggetto:

    Opposizione avversa il verbale di contestazione nr. P63940 del 24.11.2003, redatto dalla P. M. di T. per il pagamento della somma complessiva di 42,92 per presunte violazioni del C. della S., promossa da:

    P. F., nato a T. il 31.10.1972, ivi residente in località Lama –Taranto opponente

    contro

    COMUNE DI T., in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. G. ed elettivamente domiciliato alla Via Umbria, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione opposto

    Conclusioni per l’opponente:

    “Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, sulla domanda così provvedere :

    a ) Dichiarare nullo il verbale di contestazione n° P 63940;

    b) Nel merito, dichiarare estinto l'obbligo di pagare la complessiva somma di Euro 33,60 da parte del sig. P. F. per le ragioni indicate in narrativa.”.

    Conclusioni per il Comune opposto:

    “ rigetto dell’avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.”

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto depositato il giorno 01.02.2005 il sig. P. F. si opponeva al verbale di contestazione nr. P63940 del 24.11.2003, redatto dalla P. M. di T. per il pagamento della somma complessiva di 42,92 per presunte violazioni del Codice della Strada avvenute in T. in Via Marche nr. 50, premettendo che:

    a) in data O5/03/2004, a mezzo raccomandata a.r. gli era stato notificato il verbale di accertamento di violazione dell'art. 007 comma 1 e 14 del Codice della strada, perché “... in data 24/11/2003, il conducente dell'autovettura “Smart” targata BL... di sua proprietà, lasciava in sosta il veicolo in zona rimozione in Via M. ( antistante n° civico 50 ) in T.”;

    b) in detta contestazione i verbalizzanti avevano riferito di non aver potuto contestare l'infrazione immediatamente, per l'assenza del conducente e del proprietario;

    c) il ricorrente, in data 19/09/2004, aveva proposto ricorso avverso detto verbale, presso il Giudice di pace di Taranto;

    d) all'udienza del 29/09/2004, il Comune di T. si era costituito a mezzo dell'avv. G., eccependo l'inammissibilità del ricorso;

    e) il ricorrente, in effetti, risultava assente per non aver mai ricevuto la comunicazione della fissazione di detta udienza da parte della cancelleria;

    f) il giudice di Pace, stanti l'eccezione sollevata dal Comune, la mancata produzione dell'originale del verbale di contravvenzione notificato, nonché l'assenza di adeguata documentazione comprovante che il luogo della contestata infrazione fosse nelle vicinanze dell'abitazione della defunta ascendente del ricorrente, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità del ricorso, rimettendo il sig. P.F. nei termini per proporre nuovo ricorso;

    g) detta ordinanza, unitamente al verbale d'udienza, perveniva notificata al ricorrente in data 10/12/2004.

    Sulla base di dette premesse, l’opponente riproponeva ricorso avverso la predetta contestazione elevata con verbale n° P 63940, assumendo che:

    1) sussisteva lo stato di necessità previsto dal vigente C.d.S, poiché il giorno della rilevata infrazione il ricorrente era stato informato dell'improvviso decesso della sua nonna, sig.ra G. R., residente a T. Corso Italia. Giunto nelle immediate vicinanze dell'abitazione della stessa, il ricorrente aveva dovuto parcheggiare l'auto in zona rimozione senza creare intralcio alla circolazione;

    2) detta sosta rientrava nella fattispecie dello stato di necessità come causa di giustificazione di comportamento contrario ai dettami normativi;

    3) il verbale di contestazione era viziato di nullità per violazione dei combinato disposto degli art.li 385 e 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 in relazione all'art. 201 D.L.vo n° 285/92. In particolare, il surrichiamato verbale di contestazione notificato al sig. P. F., assumendo necessaria natura di copia di quello redatto all'atto dell'accertamento era viziato, poiché privo della dichiarazione di conformità all'originale da parte del responsabile del Comando, o di un suo delegato;

    4) nel verbale di che trattasi era indicato solo nella stampa meccanografica il nome del responsabile del procedimento amministrativo, Magg. F. G.;

    5) il verbale di accertamento suddetto, pertanto, attesa la nullità assoluta ed insanabile derivante dall'omessa dichiarazione di conformità all'originale, andava dichiarato privo di efficacia, con conseguente caducazione degli atti di accertamento.

    All’udienza di comparizione del 04.05.2005 per il Comune di T. si costituiva l’avv. G.A., che chiedeva il rigetto dell’opposizione, poiché nel caso di specie non era configurabile lo stato di necessità invocato dall’opponente, né quello di forza maggiore. Ribadiva il difensore del Comune che:

    1) l’opposizione avverso il verbale di contestazione contro cui aveva già proposto ricorso e dichiarato inammissibile dal Dott. Simonetti, comportava ancora una volta l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto lo stesso era stato presentato, oltre i termini previsti;

    2) in particolare, la rimessione in termini decorreva dalla data in cui il Giudice aveva pronunciato l’ordinanza e non da quando risultava comunicata alla parte interessata;

    3) tuttavia il ricorso era infondato anche nel merito, poiché in ordine allo stato di necessità, lo stesso non era sussistente né lo stesso era stato provato in maniera certa e rigorosa;

    4) infondata era anche l'eccezione sulla mancanza di notifica di copia autentica del verbale, poiché il verbale notificato era conforme al terzo comma dell'art. 385 del Regolamenti di esecuzione al codice della Strada.

    Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, essendo sufficiente per la decisione la documentazione allegata, la causa veniva decisa, dandosi lettura dell’allegato dispositivo della sentenza in udienza e riservandone la motivazione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

    In via preliminare, inoltre, é necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per essere stata presentata l’opposizione oltre i termini stabiliti dall’ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Taranto, della quale l’opponente ha ricevuto comunicazione in data 10.12.2004, essendo stata pronunciata in sua assenza all’udienza del 29.09.2004. In altre parole, occorre stabilire se la rimessione in termini decorre dalla data di pronunciamento dell’ordinanza ( 29.09.2004), oppure dalla data del ricevimento e notifica della stessa alla parte interessata ( 10.12.2004). Orbene, per stabilire ciò, é sufficiente riferirsi alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2722 del 10/02/2005 , la quale per la notificazione a mezzo posta ha stabilito che la stessa si considera perfezionata all’avvenuta consegna al destinatario e ciò per quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, poiché “...gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.( precedenti Conformi: N. 11257 del 2003, N. 4900 del 2004, come da Rv. Italgiure)

    Per quanto sopra, si dichiara ammissibile il ricorso.

    Si tralasciano le altre eccezioni sollevate dall’opponente, le quali si ritiene di considerarle assorbite, per motivi di economia processuale, nella eccezione di nullità della notifica del verbale di contestazione, depositato dall’opponente. L’opponente, come sopra detto, ha eccepito la nullità della notifica della contestazione, effettuata in data 05.03.2004, per essere la stessa priva delle sottoscrizioni degli accertatori e/o di conformità del responsabile degli immissioni dati informatici.

    La copia notificata del verbale riporta “ Comando P.M. Verifica 1109” e “ Respons. proc. amm.vo: M. F. G..”. Sulla prima dicitura é stata apposta una sigla illeggibile e sulla seconda soltanto una sigla a “timbrino” di colore azzurro. Il Comune di T. non ha esibito la copia del verbale notificato, ma solo una copia non formale e regolamentare, chiamata “ annotazione di accertamento n. 63940 n. 55022/03 ” poco leggibile ed interpretabile.

    Per esaminare la controversia é opportuno richiamare l'art. 385 del Regolamento C.D.S, nella parte in cui prevede: “… i verbali medesimi redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'Ufficio o Comando da cui dipende l’organo accertatore “ e sancisce al 4° comma anche per l'ipotesi di contestazione non immediata della violazione accertata, l'applicazione del precedente art. 383, 4° comma, il quale, a sua volta, prevede anche la sottoscrizione degli accertatori.

    In alternativa al destinatario della notifica del verbale di contestazione deve essere consegnata una copia del verbale con l’attestazione di conformità da parte del funzionario competente o di un suo delegato.

    Orbene, si richiama la complessa normativa regolante la materia, la quale ha comportato, anche recentemente, contrastanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

    A tal fine, rilevanti. sono le seguenti disposizioni:

    a) gli artt. 2699 e 2700 cod. civ., prescrivono che il verbale di accertamento di violazione al CDS sia redatto con le "richieste formalita'" e che esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;

    b) il combinato disposto degli artt. 137 comma 2 C.P.C., prevede che la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario avviene mediante consegna al destinatario di " copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi", e dell’art. 201 comma 3 del CDS, il quale prevede che gli agenti notificatori provvedono alla notificazione del verbale di accertamento della violazione "con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero.... secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";

    c) l'art. 14 comma 4 della legge n. 689 del 1981, quale disposizione generale, richiamato dall'art. 194 del D. Lgs.vo n. 285 del 1992, il quale prevede che "per la forma" della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti;

    d) l'art. 200 commi 2 e 3 del CDS, statuisce che l'avvenuta contestazione deve essere verbalizzata come da modello "indicato" nel regolamento, e che "copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore";

    e) il combinato disposto degli artt. 385 commi 1, 3 e 4, e 383, comma 4 D.P.R. n. 495 del 1992, dove. l'art. 385, dopo aver stabilito al comma l° le modalità di redazione del verbale di accertamento della violazione non contestata immediatamente, prevede al comma 3° che detto verbale, redatto dall'organo accertatore, rimane agli atti dell'ufficio o Comando da cui dipende l'organo stesso e che ai soggetti, ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata, precisando che i verbali medesimi, redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o a norma del comma 3° il quale prevede che il Comando da cui dipende l'organo accertatore, anche per l'ipotesi di contestazione non immediata della violazione accertata, applichi il 4° comma dell’art. 383 del Regol. Escuz CDS. Quest’ultima disposizione, prescrive, anzitutto che il verbale deve essere conforme al " modello VI 1 allegato", ed, inoltre, che, se il verbale é redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, " deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello";

    f) che, l’allegato al regolamento di esecuzione del codice della strada e recante il fac-simile del verbale di accertamento, prevede, inoltre, la sottoscrizione degli accertatori.

    Dal complesso delle disposizioni sopra riportate si possono desumere in sintesi le seguenti considerazioni:

    I) é necessario che l'originale in alternativa alla copia autenticata, possa essere inviato o consegnata al trasgressore, con contestazione immediata o non immediata della violazione al codice della strada, redatto sia tradizionalmente sia con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve recare, conformemente ai principi generali ed al "modello" dianzi ricordato, la sottoscrizione autografa degli agenti accertatori, a pena della stessa inesistenza dell'atto;

    II) nell'ipotesi in cui al presunto autore della violazione, non contestata immediatamente, sia notificata copia autentica del verbale, quale che sia la forma della sua redazione, é sufficiente l'attestazione di autenticità della copia spedita per far presumere l’esistenza sull'originale) della sottoscrizione degli agenti accertatori meramente riprodotta nella copia medesima;

    III) dal combinato disposto degli artt. 200 comma 3 c.d.s. e 385, comma 3 del Regol CDS, risulta che al presunto autore della violazione deve essere notificato o uno degli originali del verbale di accertamento ovvero una copia autenticata dello stesso, per cui non può ritenersi legittima la notificazione eseguita mediante consegna di copia informe di esso, anche se recante la mera riproduzione della sottoscrizione degli agenti accertatori;

    IV) il verbale di accertamento della violazione deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200 comma 2 CDS. e 383 comma 4 Regol Esc. CDS, sia nel caso di contestazione immediata della violazione, sia in caso di contestazione non immediata la copia del verbale redatto conformemente all’allegato al regolamento deve contenere la sottoscrizione autografa o meramente riprodotta degli agenti accertatori; e siccome il verbale redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati "deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello" a norma del comma 4° dell’art. 383, richiamato dal successivo comma 4° dell’art. 385, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga notificato un verbale redatto con i predetti sistemi, non può ritenersi consentita alcuna deroga alle regole generali sopra schematizzate, sotto il profilo considerato, la redazione del verbale di accertamento della violazione con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati non produce alcun efficacia giuridica, ma, nel sistema del nuovo codice della strada, tende a rendere più snella, mediante l'utilizzazione dell’informatica, la prassi operativa dell’Organo accertatore.

    Da quanto sopra considerato, si osserva, che nella fattispecie di verbale notificata al ricorrente, sig. Padovano Fabrizio, trattandosi di notificazione eseguita mediante consegna, a mezzo del servizio postale, di copia informe di verbale di accertamento di violazione al CDS, redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione autografa di conformità del responsabile del procedimento ( essendoci solo una sigla a timbrino azzurro) o degli accertatori (indicazione a stampa), la notificazione stessa risulta annullabile, a nulla rilevando il timbrino con sigla illeggibile di “ Comando P.M. verifica 1109”.

    In tal senso la Cassazione che ha statuito: “ Alla stregua del vigente codice della strada, e del relativo regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992), deve ritenersi affetta da nullità la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di infrazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell'agente accertatore, e ciò in quanto il predetto regolamento, all'art. 385, comma terzo, stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o del comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata - dalla quale, quindi, deve risultare la sottoscrizione dell'accertatore - a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. (Sez. I, sent. n. 4567 del 07-05-1999, Prefettura di L'Aquila contro Vannelli).

    Pertanto, non si può non ritenere che la copia del verbale notificato è in violazione del comb. disp. artt. 200, comma 2° e 3°, C.d.S.; 383, comma 4° e 385, comma 3° e 4°, Reg. del C.d.S. e pertanto detta notifica di verbale è affetta da nullità.

    Tenuto conto che l’annullamento della notifica è dipeso da motivi procedurali, tra l’altro, di non facile applicazione e oggetto di contrasti giurisprudenziali, si ritiene per giusti motivi di compensare tra le parti le spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal sig. P. F., depositata il 01.02.2005, così decide:

    “ 1) accoglie l’opposizione del sig. P. F., depositata il 01.02.2005, avversa il verbale di violazione al Codice delle Strada n. 285/’92 elevato in data 24.11.2003 dalla P. M. di T. con verbale n. P63940, reg. n. 55022/2003 per il pagamento della somma complessiva di euro 42,92;

    2) di conseguenza dichiara nulla la notifica del suddetto verbale;

    3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.

    Così deciso a Taranto il 04.05.2005 Il Giudice di Pace

    (Dr. Martino Giacovelli)
     
  5. crickcrack13

    crickcrack13 Direttore Corse

    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    Reputazione:
    305
    m3 e36 3,2
    sul foglio che mi hanno mandato non c'è nessuna firma. quindi non vale?
     
  6. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    Crickcrak, se mi dai la tua mail ti mando il ricorso.
    Bye
     
  7. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    Crickcrak, se mi dai la tua mail ti mando il ricorso.
    Bye
     
  8. TheRiddle

    TheRiddle Presidente Onorario BMW

    5.173
    167
    13 Luglio 2003
    Reputazione:
    3.285.324
    Duemilaotto con la tela
    un grazie aSunnyBoy per la lettera di ricorso..

    Paolo!!

    te la mando.. intanto immaginati un sub 3d per le multe.. sarebbe utilissima mettercela dentro..
     
  9. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    Di nulla. Anzi, bella idea quella di metterla a disposizione del forum.

    Man mano che dovessi trovare altri motivi di ricorso li potrei aggiungere.

    @ crick: c'è posta anche per te.
     
  10. icenera

    icenera Direttore Corse

    2.383
    10
    3 Novembre 2003
    Reputazione:
    94
    bmw
    Allora allora... ormai di questo bastardo di 104/c2 sono diventato quasi esperto.

    Intanto bisogna sapere che non tutti i giudici danno le stesse sentenze.
    Cioè.. stesse identiche situazioni e ricorsi, un giudiche può far vincere il ricorso e un'altro no.

    Quindi avere altre sentenze aiuta, ma non è fondamentale, la cosa molto importate è trovare errori di dicitura o altro che possono significare che il verbale è mal redatto e che quinidi come per esempio è sbagliato il fatto che hai un "autoarticolato" si possono essere sbagliati di vedere la velocità o la targa della tua auto.... hanno quindi creato un "vizio" nel verbale.

    Poi ulteriore punto fondamentale in cui devi battere è la taratura...
    poco significa se la multa è stata fatta di molto sopra ai 40km/h...

    potresti anche rientrare nella fascia tra 10 e 40 e quindi senza ritiro.

    Tanto per fare un esempio che poi potresti dire in faccia al giudice...
    "Ti faresti mai vendere a peso d'oro e farti pesare in una bilancia non tarata da un ente certificatore?"

    Se hai l'auto aziendale puoi prendere tempo dichiarando che visto che non sei obbligato a mantenere un registro per l'auto non riesci a ritrovare il colpevole che era al volante ma che stai facendo il possibile per farlo e che ti metti a loro disposizione per risucire a capirlo.

    Poi procederei così:
    Invio richiesta certificato di taratura e fotografia;
    Aspettare la scadenza dei 30 giorni per inviare i dati, se mai inviassero i certificati, ed inviarli in ultimo.
    Aspettare l'arrivo dei certificati o altro dalla polizia.
    Se non arrivano entro 30 giorni dal giorno della richiesta sei già a cavallo.
    A quel punto invio per urgentissima della tua bella relazione su quanto avvenuto e ricorso al giudice di pace...
    Aspettare e pregare.

    Io ne sto svolgendo una in questi giorni, il 27 scadono i 60 giorni per fare ricorso e circa 30 giorni fa ho inviato i miei dati...
    Ancora nessuna risposta e questo andrà nel mio ricorso...


    PS: Se quel modulo per il ricorso lo posteste mandare anceh a me magari prendo qualche altra info preziosa... grazie!!

    PPS: http://forum.autovelox.info/FORUM.asp?ARCHIVE=&FORUM_ID=15

    E' una guerra non diamogliela vinta!!!!
    Supereroi contro la municipale!!
    :cool: :cool:
     
  11. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    Se mi dai la tua mail ti invio il mio. :wink:
     
  12. icenera

    icenera Direttore Corse

    2.383
    10
    3 Novembre 2003
    Reputazione:
    94
    bmw
    Inviato in pm...
     
  13. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    Posta per te. . . .
     
  14. TheRiddle

    TheRiddle Presidente Onorario BMW

    5.173
    167
    13 Luglio 2003
    Reputazione:
    3.285.324
    Duemilaotto con la tela
    allora vi aggiorno sulla situazione..

    ieri mi sono recato al comando della stradale di lucca (da dove e' partito il verbale),
    un simil-gentile agente mi strappa di mano il verbale dicendo " vediamo qua' cosa hai combinato..." (e gia' questo mi ha fatto particolarmente incazzare)

    gli chiedo quale e' la procedura da effettuare ,dato che il guidatore in questione non ero io ma bensi' un mio cliente americano.

    lui mi risponde che devo fornire loro una completa documetazione del soggetto in questione , patente (fotocopia da entrambi i lati), residenza attuale e Co.,
    incalzo dicendo " anche magari una dichiarazione di disponibilita' ad essere reperibile per maggiori accertamenti??"

    e lui " ah gia'.. buona idea..ma tutto deve essere perfetto alla virgola.. altrimenti NON CONTA NULLA E LA MULTA LA PRENDE IL PROPRIETARIO" (il tutto detto con un tono di sfida..)

    chiedo cortesemente di poter visionare sia le foto (perche' ORA sappiamo tutti che una sola foto non e' valida :mrgreen: ) e il relativo scontrino o chi per lui che possa attestare la corretta nonche' recente taratura dello strumento in questione

    sapete com'e' andata??

    la foto me ne e' stata mostrata solamente una (non so' quante ce ne fossero, il tipo era dietro un vetro e tutte le foto erano su un cd..) e oltretutto una mi mostra unacopia stampata in bianco e nero in cui si leggeva a malapena il mio numero di targa..

    a per quanto riguarda il riscontro della taratura mi sento rispondere " beh.. il limite era 50, sara' stato tarato a 55..(indicandomi la "foto")

    faccio per prendere la "foto" e mi sento dire
    "non possiamo piu' darle..ce le chiedono in troppi..devi portarci una marca da bollo di 0,26c per avere la tua foto (COOOOSAA?? 500lire per un fogli di carta??), insisto sullo scontrino dell'autovelox, e con grande stupore il polizziotto cambia tono.. "devi fare una rischiesta di accesso agli atti..marca da bollo da 026 anche qua'...la richiesta puo' essere inoltrata da un qualsiasi comando della polizia"

    comodo dico io.. ho un impegno a viareggio, prendo le marche da bollo, vado alla centale della stradale di viareggio e faccio tutto da li'...


    alla centrale di viareggio

    salve avrei bisogno di.. (gli spiego il fatto,chi guidava,la mia visita a lucca)
    e il commissario in questione sgrana gli occhi e mi dice..:

    ascolta.. innanzi tutto devi compilarlo tu il foglio di dichiarazione di chi guidava (a lucca avevano detto che potevo anche buttarlo via), facendo le veci di chi guidava,inserendo tutti i dati del tipo americano, al quale avrai richiesto tutte le generalita' e al quale avrai chiesto di buttare giu' 2 righe per far in modo che sia tu a fare le sue veci.. altrimenti tutto viene sconvalidato e PAGHI TU !!
    seconda cosa... se hai 700 €da investire, non dichiarare nulla, aspetti la scadenza del termine dei 30 giorni (pe dichiarare le generalita') e i 60 per il pagamento della multa (che deve essere pagata pero' -367€).. e dopo qualche mese paghi i restanti 300 e rotti.. ma almeno cosi' nessuhno perde deei punti ne la patente (strizzandomi un occhio.... OK MI HAI SGAMATO ZENIGATTA!!!)
    oppure..
    dov'era posizionato il velox??

    io " nel parcheggio della XXX aldila' del guard rail"

    lui " allora...te lo dico contro ogni logica.. i posteggio e' un posto privato dell'azienda XXX, e quindi gia' questo potrebbe essere un punto di aggancio per un eventuale ricorso..

    ed io: e per il riscontro della taratura e delle foto ??

    perche' non te le hanno date??

    NO! hanno detto che potevo richiederle da voi dandovi 2 marche da bollo?

    COOOSA?? Non e' vero' LORO te le devono dare senza spese,e anche tutte... per la taratura..quello puo' essere un problema...ma su richiesta te lo devono mostrare ugualmente...


    OK.. grazie delle info.. provvedero' a fare come mi ha "consigliato" lei...


    a questo punto mi sorge il dubbio che a lucca avevano volgia di farmi perdere le speranze.. mentre a viareggio (Viareggio RULEZZZ) mi abbiano detto come fare, a grandi linee, per effettuare la procedura corretta e anche come intentare un eventuale ricorso...

    voi che ne dite???
     
  15. Emiliano

    Emiliano Presidente Onorario BMW

    12.670
    535
    13 Settembre 2004
    Reputazione:
    9.416.102
    E92 335d > E93 335i - 500
    Fai una richiesta scritta senza nessun bollo e se fanno storie prendi il telefonino e chiami i cacabbicchieri e poi vediamo se le fanno uscire o meno.

    Questi mi sa che non hanno manco la seconda foto e della taratura non hanno mai sentito parlare :mrgreen:
     
  16. luka20

    luka20 Amministratore Delegato BMW

    3.647
    103
    11 Agosto 2004
    Reputazione:
    67.050
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Bha....sinceramente io pagherei la contravvenzione, dichiarerei che alla guida c'era l'americano ed eviterei il ricorso..Ok può andarti bene, ma se va male ???? Sai che legnata....Già te la cavi con poco così...Non sfidare la fortuna...
     
  17. icenera

    icenera Direttore Corse

    2.383
    10
    3 Novembre 2003
    Reputazione:
    94
    bmw
    Segui i consigli del commissario...

    Al massimo rischi il tutto per tutto, non comunichi niente di chi eri alla guida e ti giochi tutto dal giudice di pace...

    Così però rischi i 700 euro...
    con l'americano ne rischiavi solo 350, ma il giudice capendo l'inghippo potrebbe anche prendersela e mettertelo in un posto dove brucia!

    Io mi informeri "per bene" dal giudice di pace che devi andare e prenderei altre info dalla segreteria del giudice...

    Tra parentesi, oggi ho chiamato la segreteria del giudice di pace di Pesaro chiedendo le modalità per eleggere mio domicilio li...
    Mi ha risposto la segretaria, mi ha dato qualche info utile, perchè dice che i perugini gli stanno simpatici e che ha molti amici qui...

    bene amisci... :cool: :cool:
     
  18. sunnyboy

    sunnyboy Kartista

    135
    0
    3 Marzo 2004
    Reputazione:
    10
    BMW 330 ci
    Il discorso è uno: il ricorso al prefetto conviene perchè senon ti risponde nei 180 gg (cosa che succede molto spesso), la contravvenzione è annullata.
    E' vero che il prefetto raddoppia la sanzione, ma è altrettanto vero che l'ordinanza - ingiunzione del prefetto si può impugnare davanti al GdiP.
    In sede di impugnazione sarà sufficiente chiedere al GdiP la "riduzione della sanzione al minimo edittale", riduzione che nel 99% dei casi il giudice accorda, soprattutto quando dall'altra parte non vi è (ed in questo tipo di ricorsi NON VI E'!!) un avvocato che si oppone.
    Per quanto riguarda foto e documenti vari, vi consiglio vivamente di fare SOLO RICHIESTE FORMALI CON RACCOMANDATE CON RICEVUTA DI RITORNO. Questo perchè in giudizio vi sarà sufficiente produre le stesse per far sì che sia la vostra controparte (polizia municipale) a dover dimostrare che vi ha fornito quanto da voi richiesto.
    Spero di essere stato chiaro 8-[ :mrgreen: :wink:
     
  19. DUKE FLEED

    DUKE FLEED Direttore Corse

    1.641
    35
    22 Febbraio 2006
    Reputazione:
    8.803
    Z3M, CJ7 LAREDO, 325TI E46
    Allora...appena fatto pratica dall'avvocato per due multe simili di mio padre.
    Mi ha spiegato l'ultima sentenza della corte di cassazione:
    Praticamente la polizia ha l'obbligo di fermare il trasgressore per costatare immediatamente chi ha commesso l'infrazione, a meno che la stessa non sia stata rilevata su una strada extraurbana o autostrada.

    Quindi se non eri su questo tipo di strade hai l'obbligo di pagare la multa, ma non di dichiarare chi era alla guida e quindi niente decurtazione di punti.
    Devi però fare ricorso a giudice di pace per questo motivo e scrivere raccomandata al comando di polizia, allegando copia della ricevuta e spigando che hai fatto ricorso per il motivo che ti ho spiegato in quanto non sai chi guidava.
    Meglio se ti appoggi ad un avvocato per la pratica.
     
  20. TheRiddle

    TheRiddle Presidente Onorario BMW

    5.173
    167
    13 Luglio 2003
    Reputazione:
    3.285.324
    Duemilaotto con la tela
    per adesso ho pagato la multa..
    per la dichiarazione di chi fosse stato alla guida ho un altro mese a disposizione,periodo nel quale valutero' se usare la carta dell'americano o se lasciare a tutti il dubbio (e fare ricorso appellandomi al fatto del parcheggio privato senza autorizzazione)...

    se ne sta' gia' occupando il mio avvocato..
     

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