Domande dagli utenti alle nostre FDO | Pagina 157 | BMWpassion forum e blog

Domande dagli utenti alle nostre FDO

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da wiz4rd, 30 Agosto 2007.

  1. falkonero

    falkonero Kartista

    182
    6
    8 Settembre 2009
    Reputazione:
    173
    Z4 2.5i (E-85) - 316i e36 - Subaru
    Ho letto bene e proprio per questo ho replicato. :wink:

    Il discorso era sul fatto che hai scritto "Comunque i vigili sono agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria già al momento della loro entrata in servizio, come previsto appunto dalla legge-quadro.... "

    I Vigili sono agenti di Pubblica sicurezza, ma ... ausiliari. Se rileggi con calma tutto vedrai che sono stato chiaro. Il resto l'ho messo per completezza.

    Per quanto riguarda la Pubblica Sicurezza e la non comparazione con le Forze di Polizia, questa non voleva essere un'offesa, ognuno ha i suoi compiti.
     
  2. indipendent-motorsport

    indipendent-motorsport Kartista

    135
    2
    19 Luglio 2011
    Reputazione:
    54
    rr evoque / mini R53
    vampire ti chiedo gentilemente di espormi dettagliatamente(nei limiti del tuo tempo disponibile e della tua voglia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) la seguente richiesta:

    che pene e che articoli si violano circolando con uno scarico non omologato provvisto di targhetta di omologazione falsa,le pene sono molto piu aspre che nel caso si circoli con uno scarico non omologato sprovvisto di targhetta(se non sbaglio sono 397euro + revisione).

    nel caso particolare lo scarico (ammettendo l'omologazione originaria) è stato modificato direttamente dal costruttore permettendo di utilizzare a piacimento la "linea" silenziata oppure una "linea" completamente vuota,la sezione libera è saldata al componente omologato quindi ne diventa parte integrante.

    a quello che so che ho letto su vari articoli(che non trovo cosi alla veloce) si tratta di contraffazione di atto pubblico e truffa.

    ciao!
     
  3. vampire

    vampire Kartista

    181
    26
    24 Aprile 2010
    Reputazione:
    4.173
    BMW E91 320d
    Per l'installazione di uno scarico non omologato o artigianale non si configura nessuna modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 78 cc. 3 e 4. La sanzione da comminare è invece l'art. 72 c. 13 che prevede la sola sanzione di 80 euro per aver installato un silenziatore non approvato. Se invece il sistema di scarico è stato modificato utilizzando tubi di diverso diametro è considerata modifica. L'installazione di un silenziatore con sistema di apertura/chiusura di una valvola che permette l'emissione di quantità di gas di scarico e rumore variabile a piacimento, non potrà essere un dispositivo approvato, quindi ricorre il predetto art.72 con 80 euro.

    La falsificazione della targhettao la mancanza ne determinano solo un illecito amministrativo, sanzionabile appunto dall'art. 72 c. 13 del C.d.S.; se invece vengono falsificati i documenti di circolazione allora di entra nel campo penale per falso in atto pubblico.
     
  4. indipendent-motorsport

    indipendent-motorsport Kartista

    135
    2
    19 Luglio 2011
    Reputazione:
    54
    rr evoque / mini R53
    vampire il comma 13 dice:

    3. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (4).

    se la mia interpretazione non è errata si riferisce a sistemi senza omologazione e senza targhetta, credo che l'applicazione di una targhetta attestante l'omologazione ricada nel codice di procedura penale piu precisamente:

    Capo II: DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO

    Art. 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

    Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.

    Art. 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti

    Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

    Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

    Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

    Art. 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

    Art. 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

    Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o degli altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila.

    Art. 472 Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta

    Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di "pesi" è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

    Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali

    Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

    Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

    grazie vampire per la disponibilità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  5. 105andrea105

    105andrea105 Primo Pilota

    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    Reputazione:
    24.037.007
    auto
    forse anche a Venezia avevano l'arma alla fondina, la mia attenzione si è focalizzata sul manganello (tipo quello che si era visto a Genova nel 2001)
     
  6. labrie_it

    labrie_it Presidente Onorario BMW

    61.530
    25.388
    6 Novembre 2007
    Netflix
    Reputazione:
    2.147.476.440
    car2go
    guarda, usare lo sfollagente (il manganello è di mussoliniana memoria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) secondo me è forse ancora più difficile che usare la pistola, per un soldato che non è abituato alle tecniche di polizia.
     
  7. 105andrea105

    105andrea105 Primo Pilota

    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    Reputazione:
    24.037.007
    auto
    concordo, infatti non mi è piaciuto per niente transitare in Strada Nuova (dove già circolano le prime maschere di carnevale, senza problemi di ordine pubblico) ed incrociare questa pattuglia "armata" (peraltro il graduato GdF, almeno lui, sarà stato addestrato) ;

    quindi tecnicamente è sfollagente e non manganello; nei verbali dei processi G8 Genova 2001, si legge ancora manganello, e si faceva questione se era quello di ordinanza oppure no;
     
  8. Elric

    Elric Secondo Pilota

    557
    15
    17 Settembre 2010
    Reputazione:
    1.934
    BMW M3 e46
    voglio vederli a correre dietro a qualcuno di martedi grasso quando la gente manco riesce a camminare per le calli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  9. 105andrea105

    105andrea105 Primo Pilota

    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    Reputazione:
    24.037.007
    auto
    i giorni clou del carnevale sto alla larga da Venezia, ma tanto di cappello alle FdO che debbono mantenere l'ordine pubblico (non solo borseggiatori, ma spintonamenti pericolosi e, di notte, bande di ubriachi; una mia zia, anziana, che abita a Cannaregio ha già completato le scorte di vettovaglie ed evita di uscire di casa fino al termine del carnevale);
     
  10. labrie_it

    labrie_it Presidente Onorario BMW

    61.530
    25.388
    6 Novembre 2007
    Netflix
    Reputazione:
    2.147.476.440
    car2go
    l'anno scorso ci sono andato la domenica di carnevale e davvero non si poteva stare. tra l'altro ormai le "feste" a base di rum per le strade non si contano. troppo casino.
     
  11. vampire

    vampire Kartista

    181
    26
    24 Aprile 2010
    Reputazione:
    4.173
    BMW E91 320d
    Gli articoli del C.P. che hai menzionato non sono applicabili al singolo individuo che installa un silenziatore alterando la targhetta di omologazione o togliendola, non si configura un reato. Diverso è invece se lo vendesse con targhetta alterata, in quel caso però dovrebbe essere l'azienda produttrice a presentare denuncia-querela per contraffazione dei loro prodotti, ma sono casi più unici che rari che richiederebbero una valanga di accertamenti e di tempo, praticamente impraticabile. Ancora diverso sarebbe se venissero venduti scarichi artigianali con falsa attestazione di conformità, in quel caso la denuncia sarebbe d'ufficio per diversi capi di imputazione, ma questo non è il caso da te presentato, come non lo sono i precedenti.

    L'alterazione della sola targhetta implica tuttavia solo che il dispositivo di equipaggiamento non è conforme, ovvero omologato ed essendo appunto un dispositivo di equipaggiamento anche se alterato (a meno che non sia venduto a terzi) non configura reato. Ad esempio la falsificazione della dichiarazione di conformità del silenziatore stesso non è reato, poichè non è un documento rilasciato da un ente pubblico/autorità, ma solo da un'azienda e in quel caso, come già spiegato dovrebbe essere l'azienda a presentare denuncia-querela ma è praticamente irreaslizzabile... figurati se un'azienda si mettesse a denunciare un singolo individuo per aver alterato un suo prodotto o la dichiarazione di conformità per il solo uso personale, quindi non destinato alla vendita. Irrealizzabile!

    P.S. la sanzione per l'art. 72 è di 80 euro non 78.
     
  12. indipendent-motorsport

    indipendent-motorsport Kartista

    135
    2
    19 Luglio 2011
    Reputazione:
    54
    rr evoque / mini R53
    vampire io intendevo proprio il caso in cui aziende appongano sigilli/targhette attestanti l'omologazione e li vendano a terzi

    comunque,

    la differenzazione fra azienda e privato non è specificata negli articoli,cioè,non viene descritto se l'illecito è da riferirsi solo in caso di vendita di prodotti con "sigilli/autenticazioni ecc ecc" o anche se la contraffazione avviene dopo la vendita regolare senza sigilli, a essere truffato/frodato è il ministero dei traporti.

    le certificazioni non possono essere "autocertificazioni" come nel caso delle sospensioni(che non sottostanno alla direttiva macchine) ma sottostando a una normativa (europea) con parametri chiari e modi di rilevamento ben definiti i test devono essere effettuati dagli uffici della motorizzazione pubblica dove siano provvisti i sistemi tecnici per accertare i parametri oppure per delega ufficiale gli enti privati come TUVsüd , FAKT e altri,quindi è come se si (anzi lo è) falsificasse un documento ufficiale di un ministero pubblico.

    cioè non si parla di tutela di marchio ma di documentazione ufficiale di enti/ministeri pubblici.

    comuque sia se ho detto qualcosa di "storto" dimmelo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    potresti anallizzarmi questi casi:

    -scarico non omologato venduto con contrassegni di omologazione falsi / inesatti (presi da uno scarico realmente omologato,non credo cambi comunque nulla)

    - circolazione con suddetto scarico,il dolo è della ditta,ma se la ditta facesse ricadere la colpa sul cliente? sarebbero comunque grane grosse e lunghe no?

    ti ringrazio,

    ! sempre un piacere discutere con te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    p.s. la distinzione fra azienda / privato penso non ci sia, tutti gli articoli iniziano con CHIUNQUE ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2012
  13. 105andrea105

    105andrea105 Primo Pilota

    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    Reputazione:
    24.037.007
    auto
    sono comunque tutti reati "dolosi", il privato che acquista senza consapevolezza della alterazione/falsità non risponde (discorso opposto per la azienda che produce/commercializza)
     
  14. indipendent-motorsport

    indipendent-motorsport Kartista

    135
    2
    19 Luglio 2011
    Reputazione:
    54
    rr evoque / mini R53
    credo che se becchi il giudice in*****so passi belle grane anche a girarci,la legge è chiara,poi sicuramente si potrà accertare la propria estraneità(anche se troppo spesso si è d'accordo con i venditori,soprattutto artigianali):

    Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

    Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione,FA USO della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

    Art. 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

    attendiamo riscontro di vampire
     
  15. chent

    chent Presidente Onorario BMW

    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    Reputazione:
    1.175.404
    330ci SMG (e46)
    in ogni caso nel diritto italiano c'è differenza implicita:

    un atto può essere finalizzato ad un illecito guadagno o meno, nel caso dell'azienda, vendere ad un ignaro acquirente qualcosa spacciandolo per "conforme", crea illecito guadagno.

    apporre una targhetta su uno scarico, dopo l'acquisto, potrebbe avere anche motivazioni "nobili" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, tipo evitare rogne ai controlli, vantarsi con gli amici dopo un paio di sgasate "spaccatimpani" ("ed è pure omologato: vedete?" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D) etc.

    quello da un punto di vista può configurarsi come frode al ministero dei trasporti, da un altro può essere visto come una bravata. mentre l'illecito guadagno, come lo vedi lo vedi, non cambia fisionomia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  16. indipendent-motorsport

    indipendent-motorsport Kartista

    135
    2
    19 Luglio 2011
    Reputazione:
    54
    rr evoque / mini R53
    Tutto vero chent,l'azienda che appone falsi riconoscimenti sui prodotti commette un illecito gravissimo(non parlo solo di scarichi dove il rischio è minore,ma freni e altri componenti tecnici sono "mortali").

    Non so quanto possa definire "bravata" la falsificazione di un "sigillo" ufficiale un giudice non proprio buonista,la falsificazione è indistintamente grave sia che si tratta della targhetta dello scarico o del certiicato di omogazione dei freni o della modifica della misura dei cerchi a libretto,sono tutti documenti ufficiali.

    La questione mi fa imbestialire perchè aziende serie come la mia o supersprint giusto per citare un marchio concordente (anche se facciamo prodotti diversi) spendono fior di soldi in test e omologazioni,mentre dei cialtroni continuano a spacciare impunemente prodotti non omologati con targhette false/non specifiche per modello,a volte a clienti inconsapevoli a olte no.

    Nel produrre scarichi non omologati non cè nulla di male,li facciamo pure noi,ma non metteremo MAI un targhetta di omologazione falsa,nemmeno fosse il papa a chiederlo
     
  17. vampire

    vampire Kartista

    181
    26
    24 Aprile 2010
    Reputazione:
    4.173
    BMW E91 320d
    Io avevo capito che il caso riguardasse uno scarico non omologato, al quale era stata successivamente alterata la targhetta o rimossa dall'utente finale.

    Chiarito che non si tratta di questo, l'azienda che produce silenziatori NON omologati pur dichiarandoli approvati per i parametri che ne determinano l'omologazione, commette i reati di cui agli artt..... Art. 468.


    Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.



    Art. 470.


    Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.


    Art. 482.


    Falsità materiale commessa dal privato.
    (se altera una dichiarazione di conformità autentica, modificando quindi i dati in essa contenuti)

    Art. 483.


    Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
    (se origina una dichiarazione di conformità mendace, senza pertanto alterazioni o contraffazioni ma nasce falsa)

    Art. 515.


    Frode nell'esercizio del commercio.


    Per rispondere all'altro tuo quesito, la circolazione con suddetto scarico implica certamente il dolo da parte della ditta in virtù di quanto sopra esposto, se la ditta facesse ricadere la colpa sul cliente andrebbero dunque esperiti accertamenti più profondi, come l'ispezione all'interno dello stabilimento sui prodotti finiti, se si constata che i silenziatori vengono posti in vendita già con alterazioni di targhette e di dichiarazioni di conformità, l'autore del reato è palesemente la ditta produttrice.

    La distinzione tra azienda e privato non c'è perchè vengono ritenuti equivalenti.


    Riguardo alle sanzioni da applicare per l'installazione di silenziatori non omologati devo rettificare, ricordavo che la sostituzione del solo terminale di scarico con uno non omologato comportasse solo l'applicazione dell'art. 72, invece controllando nel C.d.S. nei dispositivi di scarico (facenti parte delle caratteristiche costruttive dei veicoli, le cui modifiche sono soggette a visita e prova), oltre alle emissioni inquinanti, tipo e posizione del tubo di scarico,
    è specificato che vi rientrano anche le caratteristiche e tipo di silenziatore; pertanto le modifiche o alterazioni di questi comportano l'applicazione dell'art. 78 cc. 3 e 4 con sanzione di 398 euro e ritiro della carta di circolazione con successiva visita e prova alla M.C.T.C.


    Ricordavo male perchè l'ultima infrazione che ho contestato per lo scarico non omologato con ritiro della carta di circolazione risale a diversi anni fa e ora spulciando nel C.d.S. ricordo effettivamente che va applicato l'art. 78.

    Dopo un lungo periodo in cui non si contesta un deterrminato art., sulla strada è praticamente d'obbligo riguardare la normativa perchè la memoria a volte fa scherzi, infatti riguardandola ho scoperto di aver fatto un errore di valutazione nel post precedente, ma che ho corretto ora.:wink:
     
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2012
  18. indipendent-motorsport

    indipendent-motorsport Kartista

    135
    2
    19 Luglio 2011
    Reputazione:
    54
    rr evoque / mini R53
    Lo sapevo che a fine turno avresti risposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Che dici...sono o no uno "sbirro" mancato?? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  19. vampire

    vampire Kartista

    181
    26
    24 Aprile 2010
    Reputazione:
    4.173
    BMW E91 320d
    Ho aggiunto nel post precedente, casomai non lo avessi letto:

    Per rispondere all'altro tuo quesito, la circolazione con suddetto scarico implica certamente il dolo da parte della ditta in virtù di quanto sopra esposto, se la ditta facesse ricadere la colpa sul cliente andrebbero dunque esperiti accertamenti più profondi, come l'ispezione all'interno dello stabilimento sui prodotti finiti, se si constata che i silenziatori vengono posti in vendita già con alterazioni di targhette e di dichiarazioni di conformità, l'autore del reato è palesemente la ditta produttrice.

    La distinzione tra azienda e privato non c'è perchè vengono ritenuti equivalenti.

    P.S. Si hai giuste intuizioni, forse sei uno "sbirro" mancato:wink:

    ora vado a nanna...
     
  20. chent

    chent Presidente Onorario BMW

    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    Reputazione:
    1.175.404
    330ci SMG (e46)
    conosco "sbirri" che potrebbero essere degli ottimi consulenti aziendali, e continuano ad accontentersi del "sussidio" che gli passa lo stato, magari aspettano il pensionamento per potersi esprimere pure professionalmente (o magari lo fanno già, ma di nascosto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D)
     

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