Che il nostro non sia uno stato di diritto purtroppo non lo scopriamo oggi. Per una volta che non lo è per una ragione giusta, non mi scandalizzo più di tanto, anzi.
Promesse Elettorali Ufficiali..Tradite del 99,9% Uso PERSONALE di leggi e condoni. Uso PERSONALE di sedi/risorse pubbliche. Ripetute offese verso la costituzione e le istituzioni acrdine dello stato. Distruzione totale dell'immagine italiana all'estero. ...Chi la tradito il patto coi cittadini?
vedo che di fisco non ti intendi proprio moltissimo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> , vanno in detrazione solo i bolli dell'auto interamente concessi in uso a dipendenti o gli autocarri, e non credo siano i casi delle M3 , negli altri casi deduzione è al 40%
Vedo che non leggi proprio benissimo quello che scrivo...:wink: Infatti, ho scritto: il che, tradotto in una forma più semplice, significa che il bollo di qualsiasi auto intestata ad una società può essere portato in deduzione o detrazione -ho saltato la deduzione, mea culpa-. Del resto, quando si parla con chi ha a che fare ogni giorno con queste cose, si possono dare per scontate questioni sulla differente percentuale di deduzione o detrazione secondo l'uso, o no?:wink: Quanto alle auto dei dipendenti, beh, io ho sotto mano più di un caso di 997 concesse in uso a "dipendenti"...:wink:
Per veder di fare chiarezza, per iniziare sul lato Iva, ho trovato una tabellina che mi parrebbe esprimere la situazione in vigore -se così non fosse *****tto il mio commercialista...-: Il testo della norma per stabilire la detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, si trova nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto che è stato modificato dalla Finanziaria 2008 per essere adeguato alla normativa UE. Il testo in vigore prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% - che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria. Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale. Anche L'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo. DETRAZIONE IVA SU AUTO E SU SPESE D’IMPIEGO E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada. La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente: Detrazione 100% dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc; Detrazione limitata (40%) dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, Attenzione: certi piccoli autocarri Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva: riguarda solo le moto > 350 cc. Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali. RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata: Autocarri > =35 q.li: si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio. Autovetture o autocarri b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d’impiego si deducono al 40%. b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d’impiego si deducono al 40%. Autovetture o autocarri si detrae il 40% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 90%. Agenti e Rappresentanti: di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%. LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti dal 2008: Autovetture: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230; Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta: nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilita’ del 90%; Autovettura acquisita in leasing: l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza; Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo: l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti; Canoni di noleggio auto: costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore); Canoni di noleggio auto affidata a dipendente: nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 90% del costo del noleggio; Motocicli: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%; Ciclomotori: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%.
E questo articolino per le altre spese: Deducibilità integrale dal reddito Sono interamente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli di cui all’art. 164 del TUIR (i primi quattro dell'elenco del paragrafo precedente) utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che gli stessi siano: • utilizzati in via esclusiva quali beni strumentali nell’attività della propria impresa; Per beni strumentali si intendono quei beni cosiddetti ad utilità ripetuta, senza i quali l’attività non può essere esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri. Il costo non viene detratto interamente nel periodo di acquisto ma ripartito in più esercizi secondo la logica dell’ammortamento. • adibiti ad uso pubblico: la destinazione ad uso pubblico viene riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione; rientrano ad esempio in questa categoria i veicoli utilizzati dal titolare della licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi; • dati in uso promiscuo ai dipendenti: è consentita la deducibilità per intero delle spese e degli altri componenti negativi se i veicoli sono dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. È necessario che l'automezzo sia utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta. In caso di acquisto o vendita nel corso di tale periodo il veicolo deve essere utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni di effettivo possesso. È irrilevante il fatto che l’utilizzo non avvenga in modo continuativo o che il veicolo sia sempre utilizzato dal medesimo dipendente. La concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente deve essere provata con idonea documentazione (scrittura privata fra datore di lavoro e dipendente, clausola inserita in un contratto di lavoro, ecc.) Deducibilità parziale dal reddito In caso di acquisto da parte di imprenditori di auto aziendali, per utilizzi diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente, le spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili dal reddito nella misura del 50%. Per coloro i quali svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la percentuale è elevata all’80%. Per i professionisti la deducibilità parziale è consentita limitatamente ad un solo veicolo (un professionista che utilizza contemporaneamente un’autovettura ed un motociclo, non può dedurre le spese di entrambi i veicoli); nell’ipotesi di esercizio in forma associata la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ogni socio o associato. I veicoli aziendali acquistati in proprietà, comporta l'indeducibilità della parte di costo che eccede l'importo di euro 18.075,99, mentre le spese rientranti nel predetto limite sono deducibili al 50%. Ai fini della determinazione del costo rilevante per l'applicazione del limite devono comprendersi anche gli oneri di diretta imputazione (per esempio l' iva indetraibile).
ho sbagliato anch'io con la parola detrazione, la seconda è quella giusta, deduzione al 40%, esattamente come nella tabella che hai riportato, vuole dire che costo 1000 superbollo, deduco 400, cioè risparmio circa 200 euri /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Il 997 dato in uso a dipendente, con il fringe benefit che si prende, è una manovrina almeno definibile singolare, a proposito di elusione mi pare che ti abbiano già chiarito però /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Ora che ci siam chiariti, non perdiamo il nocciolo della questione: il superbollo alle aziende può anche costare nulla, per via dei meccanismi sopra riportati. E, in questo, di equità ce n'è pochina.
...Ma da chi l'avranno imparato 'sto "condono" poi..... /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20"> P.S. ...Ce ne fossero di "omuncoli" come Benigni.... Per l'appunto.
Se Benigni è un omuncolo....mezza popolazione è fatta di bacarozzi /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
una delle poche cose che non condivido e l'aumento di 10 centesimi per benzina e gasolio... questa se la potevano risparmiare.... si potrebbe portare al 5% il prelievo sui capitali scudati...
eh gia... pero il ministro Fornero ha ammesso che la manovra non è perfetta,lo ha detto ieri a ballaro dicenco che in 17 giorni non si potevano fare miracoli e che sicuramente,avendo piu tempo sarebbe stato possibile fare qualcosa di piu "lavorato",ma ha poi ribadito che la situazione è molto critica...
Peccato che, come ha detto saggiamente Maroni, per imbastire una manovra "tutta tasse" sarebbe bastato il Ragionier Fantozzi...
Detto da uno che come quoziente intellettivo...puo' forse pulire le suole delle scarpe sia a Villaggio che a Fantozzi.... ...sostiene la teoria della complicatezza. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
beh,volevo vedere maroni con poco piu di 15 giorni di tempo,cosa avrebbe creato...e per di piu se sarebbe riuscito a fare qualcosa,avrebbe detto che era perfetta e senza errori la fornerno ha amesso che non è perfetta...
Beh..ci ha messo 15 anni a fare riforme "tutte tasse" /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> federalismo stra-compreso....
Beh, se Maroni dice che secondo i suoi calcoli il sitema pensionistico italiano sarebbe stato sostenibile senza modifiche fino al 2060, probabilmente qualcosa di vero c'è. Tanto, gira e rigira, il punto è uno solo: questa manovra piace solo perché la propone Monti, non per i contenuti. Se il precedente governo avesse anche solo pensato qualcosa del genere, ci sarebbe la guerra civile. E, sempre gira e rigira, a pagare son sempre i soliti, perché il grosso della manovra viene da: - pensioni - ici (e, al suo interno, il grosso viene da quella sulla prima casa) - accise sui carburanti Il resto è tutta roba di facciata, a partire dal superbollo, passando per la tassa sulle imbarcazioni ed elicotteri.
non mi sembra che io abbia parlato di governi precedenti incopetenti,perche ognuno ha le sue idee e come ho detto,il punto è stata la rapidita del provvedimento a renderla molto aggressiva io sono il primo che dico che si poteva fare di meglio,lo dice il ministro fornero pure figurati....ma i tempi sono troppo stretti per permettere secondo me una manovra meno brusca e che trattasse meglio alcune parti
Ma qui non è questione di trattare meglio alcune parti, è questione che si para il c u l o alle banche a spese dei pensionati e di chi ha la prima casa. E' macelleria sociale allo stato puro, altro che equità!