postazione telelaser: in quale caso non sono a norma? | BMWpassion forum e blog
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postazione telelaser: in quale caso non sono a norma?

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da diego1974, 21 Febbraio 2011.

  1. diego1974

    diego1974 Kartista

    209
    5
    11 Marzo 2008
    Reputazione:
    3.093
    BMW 525d E61 Futura
    Inizio questa discussione dopo aver usato il tasto "cerca", ma non avendo trovato risposta chiedo: quando una postazione telelaser rispetta il CdS?

    Purtroppo dalle mie parti la Polizia Municipale è solita tendere agguati in strade a bassissimo tasso di circolazione, tenendo il telelaser in mano (e non su treppiede) e nemmeno segnalando la postazione con i cartelli mobili recanti dicitura "attenzione velocita controllata...".
    Primo: nel caso innanzi citato, la pattuglia rispetta il CdS?
    Secondo: se loro non rispettano il CdS, nel caso venissi fermato, cosa devo fare?

    Non vorrei essere frainteso, non voglio sparare a zero su chi sta compiendo il loro dovere, chiedo semplicemente ed in maniera totalmente pacata, se quanto stanno facendo rispetta le norme per l'uso del telelaser e cosa fare per tutelarmi:wink:
     
  2. paccagnella

    paccagnella Presidente Onorario BMW

    20.686
    1.413
    3 Maggio 2005
    Reputazione:
    231.097.231
    Bmw I4 M50 e Bmw CE 04
    guarda una cosa è certa.

    Senza cartello ad almeno x metri di distanza ( non ricordo quanto ) non possono farlo....
     
  3. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    1. No. L'obbligo preventivo di segnalazione della postazione di rilevamento, fissa o mobile che sia, è finalmente sancito dalla normativa anche a seguito di numerose sentenze, non ultime quelle della Cassazione che prevedevano tale obbligo. (Vi sono numerose discussioni in merito a questa questione...una su tutte: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=137167&highlight=cartelli+con+dicitura+velox). Naturalmente anche per le pattuglie provviste di telelaser, vi è quest'obbligo; se prima del punto di rilevamento (almeno 250 mt prima) non vi è alcuna segnalazione in tal senso, la norma non viene rispettata e, dunque, vi sono i presupposti per contesatre validamente l'eventuale infrazione. La norma del CdS che prevede tale obbligo è l'art.142 comma 6 bis (vedi sotto).
    2. In tal caso, nell'eventualità di un controllo ed una contestazione immediata dell'infrazione (in quanto se trattasi di telelaser a mò di pistola che non rilascia l'attestazione dell'eventuale superamento dei limiti di velocità, la contestazione deve assolutamente avvenire immediatamente), fai mettere a verbale che la postazione non era assolutamente presegnalata dall'apposita cartellonistaica prevista dall'attuale normativa in vigore. Poi, naturalmente, dovrai proporre ricorso per far valere le tue ragioni. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere


    preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di



    segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del



    presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di




    concerto con il Ministro dell’interno.



     
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2011
  4. Ghevèn

    Ghevèn Amministratore Delegato BMW

    3.190
    212
    19 Gennaio 2009
    Reputazione:
    13.321.361
    E92 330d 245CV Futura StTronic
    Non molti si sono posti il problema di definire esattamente il "punto di rilevamento": è il punto in cui è situato il telelaser o il punto in cui il raggio colpisce l'auto e ritorna? Non è cosa da poco: i telelaser tirano 800 metri e sarebbe del tutto inutile piazzare un cartello di preavviso 400 metri prima della pattuglia...
     
  5. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    In realtà una linea guida la normativa l'ha fornita...considerando anche le condizioni (altopianimetriche?) delle strade...si fa riferimento alla distanza dei cartelli stradali.

    Concordo con te che 400 metri son pochi.....in questo caso...ma la legge parla di "almeno" tot metri prima......

    http://img.poliziadistato.it/docs/protocollo_operativo_sostituito.pdf

    Pag. 12 articolo 7 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2011
  6. diego1974

    diego1974 Kartista

    209
    5
    11 Marzo 2008
    Reputazione:
    3.093
    BMW 525d E61 Futura
    Ti ringrazio e ti do una rep virtuale, perchè il sistema non mi consente di dartene un'altra:wink: (appena riesco te la do).

    Ieri dopo la postazione dei vigili ho incrociato una pattuglia dei Carabinieri: volevo quasi fermarli e portarli a vedere come l'altra pattuglia stava facendo "sicurezza stradale" con l'uso del telelaser](*,)](*,)](*,).

    Poi invece ho continuato perchè ero in ritardo per un appuntamento di lavoro...

    Ragazzi che rabbia vedere ste cose:sad:
     
  7. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Grazien a te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  8. gomma

    gomma Amministratore Delegato BMW

    4.051
    171
    23 Ottobre 2007
    Reputazione:
    80.968
    118d futura 3p
    aggiungo anche come da recente modifica del cds che l'autovelox non puo essere messo di un km dal cartello che indica il limite di velocità...
     
    A 1 persona piace questo elemento.
  9. diego1974

    diego1974 Kartista

    209
    5
    11 Marzo 2008
    Reputazione:
    3.093
    BMW 525d E61 Futura
    Scusa, spiegami meglio, non possono mettersi oltre 1 km dal cartello di avviso "attenzione velocità contr....." oppure dal cartello con segnato il limite di velocità? (tipo "50" oppure "70"...)
     
  10. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    In realtà tale norma, nel Cds, non esiste: ci si limita a dare delle indicazioni di massima ma che comunque si rifanno a precise indicazioni sancite nel Regolamento di attuazione (vedi miei post precedenti) e lo stesso decreto 15 agosto 2007 (all'art. 2) richiamato più volte, indica solamente la distanza massima in cui deve essere piazzato il rilevatore; distanza da misurarsi dal relativo cartello "Controllo elettronico della velocità" (o similare):

    Art. 2.


    1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi



    devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove



    viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da



    garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'



    locale predominante.
    La distanza tra i segnali o i dispositivi e la


    postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in



    relazione allo stato dei luoghi;
    in particolare e' necessario che non


    vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento



    intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del



    messaggio dopo le stesse,
    e comunque non superiore a quattro km.

    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

     


     
  11. gomma

    gomma Amministratore Delegato BMW

    4.051
    171
    23 Ottobre 2007
    Reputazione:
    80.968
    118d futura 3p
    È stato modificato il 142 in dicembre, ed è stato inserito quello che dicevo io...
     
  12. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Dal testo del Cds aggiornato al 1 gennaio 2011 a seguito dell'adeguamento delle sanzioni aministrative

    http://img.poliziadistato.it/docs/CDS_aggiornato_con_aumenti_somme_2011c.pdf

    Articolo 142 Limiti di velocità.


    1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima


    non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,


    i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h


    per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70


    km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa


    installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per


    ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della


    velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono


    elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali


    ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano


    l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo


    quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima


    non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane


    principali.


    2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo


    anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da


    quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso


    concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi,


    seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli


    enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al


    venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle


    infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della


    strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui


    al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia


    provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture


    e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto


    di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.


    3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:


    a) ciclomotori: 45 km/h;


    b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella


    classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando


    viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;


    c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri


    sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;


    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;


    e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54,


    comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;


    f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei


    centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;


    g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno


    carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle


    autostrade;


    h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno


    carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;


    i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto


    di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle


    autostrade;


    l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori


    dei centri abitati.


    4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a)


    e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di


    veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono


    comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i)


    del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi


    indicati nell’articolo 138, comma 11.


    5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art.


    141.


    6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le


    risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media


    di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti


    relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.


    6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere


    preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di


    segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del


    presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di


    concerto con il Ministro dell’interno.


    7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di


    non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da


    €39,00 a €159,00.


    8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto


    alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00.


    9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è


    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €2.000,00.


    Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della


    patente di guida da uno a tre mesi.


    9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione


    amministrativa del pagamento di una somma da €779,00 a €3.119,00. Dalla violazione


    consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da


    sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .


    10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del


    pagamento di una somma da €24,00 a €94,00.


    11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli


    indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e


    quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è


    tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale


    apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis


    e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre


    disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al


    comma 6-bis del citato articolo 179.


    12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore


    violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della


    patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


    Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore


    violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente,


    ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.




    (segue)
     
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2011
  13. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di

    velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di

    rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di

    controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,

    n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive

    modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della

    strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai

    sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e

    all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e

    12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in

    concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei

    proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

    12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei

    proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione

    di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la

    segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di

    controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le

    spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle

    spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

    12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei

    trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono

    indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria

    spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come

    risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su

    tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale

    dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti

    dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i

    predetti proventi di cui al primo periodo, in modo difforme da quanto previsto dal comma 4

    dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia



    riscontrata una delle predette inadempienze.

    Questo è il testo del 142 ma, come dicevo in precedenza, della tua affermazione non v'è traccia.:-k:-k
     
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2011
  14. gomma

    gomma Amministratore Delegato BMW

    4.051
    171
    23 Ottobre 2007
    Reputazione:
    80.968
    118d futura 3p
     
  15. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Perfetto, gomma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Questo punto mi era sfuggito.

    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  16. gomma

    gomma Amministratore Delegato BMW

    4.051
    171
    23 Ottobre 2007
    Reputazione:
    80.968
    118d futura 3p
    grazie a te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  17. Nitrobmw

    Nitrobmw Kartista

    77
    1
    8 Marzo 2010
    Reputazione:
    35
    X3 2.0d
    Qualche giorno fa ho visto la Municipale della mia città , in zona extraurbana con il velox-laser.

    Sia il cartello mobile di avviso (posto circa 200-250 metri prima del laser), che la postazione stessa erano collocati ai bordi della strada, in realtà erano di poco dentro aree private : il laser era in un parcheggio di un condominio (il solito parcheggio davanti ai condomini, con entrata e uscita su strada pubblica), il cartello era dentro l'area antistante il cancello di entrata in un'abitazione privata.

    Questa posizione è regolare ?:-k

    Questi parcheggi dovrebbero essere privati ad uso pubblico............
     
  18. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Erano visibili (per lo meno il cartello) da chi percorreva la strada?

    Cioè, anche se di poco entro aree private, chi viaggiava verso il velox, poteva scorgere il cartello presegnalatore?
     
  19. Nitrobmw

    Nitrobmw Kartista

    77
    1
    8 Marzo 2010
    Reputazione:
    35
    X3 2.0d
    si, il cartello si vedeva
     
  20. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.625
    9.865
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Beh, allora hanno raggiunto lo scopo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     

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