Iniettore e pompa | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
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Iniettore e pompa

Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da BIKERMAN, 26 Giugno 2009.

  1. Max530d

    Max530d Direttore Corse

    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Reputazione:
    22.396
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Io sono dello stesso parere di qualcun altro.......cioè....SE SAPEVI CHE LA MACCHINA NON AVEVA I KM ORIGINALI,COSA L'HAI COMPRATA A FARE!!!!!!!A volte ci si lascia prendere dalla bella macchina,dal sogno nel cassetto,e si lasciano tutte le possibili conseguenze alla sorte....Io prima di acquistare l'auto,ho portato la chiave in Bmw e loro mi hanno detto vite,morte e miracoli dell'auto!!!E calcola che per andare a comprare la mia ,mi son fatto ben 800 km!!!Cn questo voglio dire che,magari,spostandoti un pò ne avresti trovata qualcuna migliore e soprattutto con i km ORIGINALI!!!!!!!:wink::wink:
     
  2. uploader

    uploader Guest

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    0
    Non credo proprio.
    La vendita "vista e piaciuta" è un'invenzione tutta italiana, in quanto la garanzia annuale è dettata da una norma imperativa, a nulla valendo il patto contrario.
    Quanto alla normativa europea, la prassi è un'altra cosa: vai, paghi e ritiri la macchina, a volte il contratto non te lo danno (come quì).
    Quanto alla denuncia penale, che poi si chiama querela per la truffa semplice (ti devi documentare:biggrin:), i casi sono due: o il venditore ti manomette i km (e vallo a dimostrare), o te lo nasconde dolosamente ( e in questo caso gli è stato detto che i km non vengono garantiti). In poche parole, il venditore PUO' anche riportare il chilometraggio sul contratto, ma serve una diversa e distinta dichiarazione che ne garantisca l'autenticità. E poi mondial service o altro, quelle sono polizze assicurative, ma tu i diritti ce li hai nei confronti del venditore, tanto che se quella polizza prevede esclusioni o franchigie, a te non deeve importare.
    Quando fai una querela, pensaci bene, perchè rischi di perdere tempo e soldi. ..........
     
  3. Max530d

    Max530d Direttore Corse

    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Reputazione:
    22.396
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Stra-Quoto...=D>=D>
     
  4. dot.miglio

    dot.miglio Presidente Onorario BMW

    7.314
    613
    24 Novembre 2004
    Reputazione:
    37.169
    530d Futura e61
    Bèh? Morta qui la storia?
     
  5. uploader

    uploader Guest

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    Tutte chiacchere e distintivo .......... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  6. ciclo

    ciclo Aspirante Pilota

    40
    0
    8 Aprile 2009
    Reputazione:
    10
    bmw 525 touring e61
    eccomi doctor e uploader..:)
    Perugia, 04 luglio 2008 - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ieri in tribunale durante l’interrogatorio di garanzia con il giudice per le indagini preliminari Marina de Robertis, sei dei sette arrestati il 27 giugno dalla polizia stradale nell’ambito dell’operazione 'Lifting car'. Tutti costretti ai domiciliari con l’accusa di truffa aggravata perché avrebbero scaricato i contachilometri di auto usate prima di rivenderle, ieri hanno comunque deciso di non aprire bocca davanti al giudice.......
    .....Il reato di truffa aggravata, che viene ipotizzato dal pubblico ministero Gabriele Paci nei confronti di queste persone, è stato notificato agli stessi dopo un’indagine della sezione di polizia giudiziaria della polstrada di Perugia: è venuto fuori un giro di auto taroccate, vetture che venivano fatte passare per seminuove solo perché prima di essere rimesse in vendita il loro contachilometri faceva qualche giro al contrario: in questo modo un’auto presa in permuta dalla concessionaria con un 'passato' tra i 200 e i 250mila chilometri, dopo il lifting era ringiovanita di un terzo del chilometraggio

    TRUFFA AGGRAVATA= REATO PENALE diverso da querela per truffa semplice....=ARRESTI DOMICILIARI
    spero nessuno di voi sia un legale..:)
     
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2009
  7. dot.miglio

    dot.miglio Presidente Onorario BMW

    7.314
    613
    24 Novembre 2004
    Reputazione:
    37.169
    530d Futura e61
    Beh si parla di un giro.. penso che sia ben piu grave la storia!

    1 a 1 palla al centro, scatta in avanti Uploader..:mrgreen:
     
  8. ciclo

    ciclo Aspirante Pilota

    40
    0
    8 Aprile 2009
    Reputazione:
    10
    bmw 525 touring e61
    ecco il resto..

    Nel marzo di quest’anno, col Decreto Legislativo n° 24 / 2002, ha trovato attuazione nel nostro ordinamento l’importante Direttiva Europea 1999 / 44 / CE sulla “vendita e le garanzie dei beni di consumo”, attraverso l’introduzione nel Codice Civile, nel capo sul contratto di vendita del libro IV, dopo l’articolo 1519, degli articoli da 1519 – bis fino a 1519 - nonies.
    Questi articoli, come di legge nel titolo del paragrafo che li racchiude, si riferiscono solo alla vendita di “beni di consumo”, intendendo per tali tutti i beni mobili, anche da assemblare, eccetto quelli oggetto di vendita forzata disposta dall’Autorità Giudiziaria, l’acqua, il gas e l’energia elettrica.

    Questa Direttiva ed il suo provvedimento di attuazione, costituiscono un altro passo in avanti verso il completamento di un corpus di norme sulla tutela del consumatore, realizzato attraverso la ricezione nel nostro ordinamento di una serie di Direttive Europee, iniziato col DPR 224 / 1988 sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, proseguita coi Decreti Legislativi n° 50 / 1992 e 185 / 1999 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e sulle vendite a distanza (in cui rientra anche il commercio elettronico), n° 74 / 1992 sulla pubblicità ingannevole, n° 111 / 1995 sulle vacanze “tutto compreso”, n° 115 / 1995 sulla sicurezza generale dei prodotti e le Leggi n° 52 / 1996 sulle clausole vessatorie nei contratti stipulati coi consumatori e n° 281 / 1998 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.
    Ad esse si aggiungeranno, presumibilmente entro un anno, i provvedimenti di attuazione delle Direttive 2000 / 31 / CE sul commercio elettronico e 1998 / 06 / CE sull’indicazione dei prezzi.

    Torniamo ora ai contenuti del Decreto Legislativo n° 24 / 2002. In primo luogo, esso stabilisce (art. 1519 – ter) che il venditore (finale) ha l’obbligo di consegnare al consumatore (acquirente) “beni conformi al contratto di vendita”.
    La cosa interessante è che è una delle prime volte, se non addirittura la prima, che viene utilizzato espressamente in un testo normativo italiano un concetto tipico della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, quale quello di “conformità”, nel significato, in questo caso, “del bene al contratto di vendita”.
    Come nelle norme volontarie (e quindi non giuridiche e cogenti) della qualità, l’articolo 1519 – ter, spiega che il bene di consumo è conforme al contratto se è idoneo all’uso a cui serve quel tipo di beni, è conforme alla descrizione fattane dal venditore (compresa quella delle sue prestazioni), anche attraverso l’esibizione di un campione o modello, presenta la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare dalla natura del bene o dalle dichiarazioni riportate su di esso e sulle sue qualità e prestazioni dagli strumenti o dai supporti della comunicazione aziendale (per esempio, in uno spot pubblicitario o su un depliant illustrativo o assicurate verbalmente dal venditore).
    Il difetto di conformità comprende anche quello dell’installazione quando quest’ultima è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

    L’articolo 1519 – quater stabilisce che “il venditore (finale) è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino di essa, senza spese ed in un congruo (breve) termine, mediante riparazione o sostituzione del bene (salva l’impossibilità o l’eccessiva onerosità del rimedio rispetto al valore del bene) od alla riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto (esclusa, quest’ultima, solo nel caso di lieve entità del difetto).
    L’articolo 1519 – quinquies prevede il diritto di regresso a favore del venditore finale, responsabile nei confronti del consumatore, qualora il difetto di conformità del bene sia imputabile ad uno o più altri soggetti della catena distributiva (il canale commerciale) o produttiva del bene (per esempio, il grossista, l’importatore od il produttore) entro un anno dall’esecuzione della prestazione dovuta per la garanzia a favore del consumatore – acquirente del bene difettoso.

    La garanzia prevista dalla legge vale solo se il difetto di conformità del bene si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna di esso (articolo 1519 – sexies).
    Il consumatore ha l’obbligo di denunciare al venditore finale il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, pena la decadenza della garanzia. La prescrizione dell’azione di garanzia è, pertanto, di ventisei mesi dalla consegna del bene.
    Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della garanzia per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (articolo 1519 – octies).

    Oltre alla garanzia obbligatoria per legge, il venditore può offrire al o può concordare col consumatore una “garanzia convenzionale ulteriore” (articolo 1519 – septies) più ampia, che deve risultare per iscritto o su altro supporto duraturo ed accessibile al consumatore.
    Infine, l’articolo 1519 – octies prevede la “nullità di qualsiasi patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti da queste norme”. Inoltre, “questa nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
    La nullità vale anche per quelle clausole contrattuali che, “prevedendo l’applicabilità al contratto della legislazione di un paese extracomunitario, privi il consumatore di questa garanzia, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea”, essenzialmente, quindi, nel caso in cui la consegna del bene venga fatta ad un consumatore (cittadino o meno di un paese comunitario) che in esso risieda, per un periodo abbastanza lungo (esclusi, quindi, i turisti), anche se non in via definitiva (classici i casi dello studente o del lavoratore temporaneo in un paese dell’Unione).
    Gianfranco Visconti
    Consulente di direzione aziendale

    SE SERVE ALTRO SONO A DISPOSIZIONE...
     
  9. ciclo

    ciclo Aspirante Pilota

    40
    0
    8 Aprile 2009
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    bmw 525 touring e61
     
  10. uploader

    uploader Guest

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    Caxxo c' entra quel caso? Quello minimo è un reato associativo ........ #-o
    Qui si parla della vendita di UNA macchina, non di un giro del genere .....
    Ti faccio un altro esempio. Se fai un incidente finto con un tuo amico, mica ti arrestano ed è a querela. Se diventa un sistema con giro di milioni di euro, allora è diverso.
    Forse speri che nessuno di noi sia un legale per poterle sparare tranquillamente ............ :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  11. ciclo

    ciclo Aspirante Pilota

    40
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    8 Aprile 2009
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    bmw 525 touring e61
    Uploader ma sei laureato al CEPU???
     
  12. uploader

    uploader Guest

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    0
     
  13. dot.miglio

    dot.miglio Presidente Onorario BMW

    7.314
    613
    24 Novembre 2004
    Reputazione:
    37.169
    530d Futura e61
     
  14. bluemarine

    bluemarine Presidente Onorario BMW

    7.441
    4.717
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Reputazione:
    1.131.212.559
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    In questo caso la truffa è aggravata dall'associazione a delinquere ed inoltre non è un caso singolo ( truffa semplice ) ma è un "sistema".
     
  15. ciclo

    ciclo Aspirante Pilota

    40
    0
    8 Aprile 2009
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    10
    bmw 525 touring e61
    MI sa che non esiste dialogo.. le leggi te le fai da solo.

    reato previsto dal Codice Penale all’art. 515, frode in commercio, chiaramente se a commetterlo è un venditore che con questa azione conta di trarne profitto e, se il commerciante è ignaro del fatto che sulla vettura a lui consegnata è stato attuato il “trucchetto” è tenuto a risponderne lo stesso, civilmente, secondo il disposto art. 1490 Codice Civile.
     
  16. uploader

    uploader Guest

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    E' inutile fare i copia incolla dal sole 24 ore. Le leggi non sono formulette matematiche, vanno interpretate e applicate. E ogni caso è diverso dall'altro.
    L'Italia poi è il paese dove se uno ti truffa, lo quereli e ti trovi tu condannato per calunnia.](*,)
     
  17. uploader

    uploader Guest

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    0
    Faglielo capire Emanuele, tu che al palagiustizia sei quotato ........
     
  18. ciclo

    ciclo Aspirante Pilota

    40
    0
    8 Aprile 2009
    Reputazione:
    10
    bmw 525 touring e61
    Non devo convincervi ragazzi.. fate e commentate come volete... Piu' di cosi' non posso fare......:)
    Ma se vi serve una consulenza ben venga.
    Buona serata a tutti
     
  19. viperino

    viperino Presidente Onorario BMW

    17.362
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Reputazione:
    989.730.533
    G26 20d xdrive - Countryman Cooper D
    a seguirvi comincio ad avere qualche problema.:eek::-k:sad:
     
  20. dot.miglio

    dot.miglio Presidente Onorario BMW

    7.314
    613
    24 Novembre 2004
    Reputazione:
    37.169
    530d Futura e61
    Mi sa che devi rileggere le pagine precedenti..:mrgreen:
     

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