prova

Discussione in 'Test board' iniziata da Anonymous, 4 Aprile 2003.

  1. Anonymous

    Anonymous Direttore Corse

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    prova
     
  2. nivola

    nivola

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    A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato.
     

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