beh, veramente anche la mia è perfetta. mai un saltellamento neppure per sbaglio. i km sono però ancora pochi (circa 10.000) e quasi mai sono stati fatti in coda. altre bmw, che ho avuto, lamentavano invece il problema. :wink: Cristiano, segnala.... male di certo non fa. sono per la correttezza del cliente, che non deve inventare malfunzionamenti che non ha, ma neppure soprassedere ai "piccoli" difetti. ah... poi facci sapere. :wink:
Infatti... sono stato e ho segnalato; deve provarla il capofficina oggi pomeriggio.. è lui che decide. Il difetto è minimo, ma siccome la procedura deve avvenire fino a che siamo in garanzia, io segnalo. Il meccnico a detta sua sostiene che potrebbe anche darsi che necessiti solo dell'aggiornamento (ci provano sempre....), che assolutamente non voglio fare. Io so che la mia ha lo step 2, ma so anche che il 3 non serve a nulla.... Qui non c'entra nulla.. ma riguardo alla guarnizione.. ha guardato la macchina e mi ha detto:" Ma questa è nuova, ormai hanno risolto sulle nuove, comè possibile???" Io: "Guardi, è del 2010 questa......." Non ci credeva...
All'inizio, prima della modifica/rettifica del volano (inizio secondo semestre 2011) e nuova progettazione del gruppo (kit 2012 del febbraio dello stesso anno), la sostituzione del meccanismo richiedeva, a volte, la supervisione del delegato bmw. Oggi la procedura può ritenersi snellita (verifica dei tecnici della concessionaria) previo, ovviamente, la sussistenza effettiva del problema. Ad ogni segnalazione deve corrispondere l'effettivo riscontro del problema. A titolo di cronaca comunico che il Kit 2012 non viene montato se sulla macchina non è installato lo step3
anche a me l'hanno sostituita dopo un primo aggiornamento software senza fare storie, e senza ispettore. Ho fatto una semplice segnalazione verbale, loro l'hanno inoltrata a BMW, dopo un mese circa mi hanno richiamato che era arrivato il kit e me l'hanno sostituita.
In primis perchè non siamo di fronte ad un difetto considerato sotto il punto di vista giuridico; In secundis perchè su non tutti i modelli si evidenzia il problema (anche dello stesso mese e giorno di produzione). Ergo il richiamo sarebbe una procedura non corretta: il suddetto, per specifica disposizione, viene attuato solo quando si riscontra un difetto costruttivo o di assemblaggio (sotto il punto di vista giuridico) su uno specifico stock di auto. Il caso di specie non rientra in tale casistica. Tengo a precisare che, secondo la legge, il richiamo ufficiale certifica un difetto di produzione o di progettazione (regolarmente iscritto in uno specifico registro presso il Ministero dei Trasporti). Se, ad esempio, lo stesso giorno escono dalla catena di montaggio 1000 bmw x1 sdrive 20d e solo alcune presentano il difetto ( valutato in senso lato e non strettamente giuridico e, oltretutto, sussistente su valutazione meramente soggettiva e con peso diverso), non possiamo essere di fronte né ad un difetto di produzione/assemblaggio né ad un difetto di progettazione. Le aspettative dei clienti sono cosa ben diversa dalle disposizioni normative e non sempre le due cose coincidono.:wink:
Fatta provare al capoofficina, in un minuto ha fatto slittare la frizione come io non c'ero mai riuscito... Un po' perché di certo io c'avevo fatto l'abitudine a guidarla un po' perché ho capito che a loro conviene che slitti realmente... I controlli della casa ora sono severi, la voce del kit 2012 s'è sparsa e tutti vogliono sostituire. Appuntamento fissato per il 18 giugno per la sostituzione. Ci vogliono 3 /4 giorni perché va seguita la procedura completa: prima tutti gli aggiornamenti e poi la sostituzione... In pratica devono installare li step 3 che mi manca e provare che slitta anche quello, dopodiché sostituiscono, lasciando l'auto una volta sola. Contestualmente mi cambiano i fari e sistemano la guarnizione. Ho un po' da aspettare poi scriverò.
Bene ero sicuro che l'avrebbero tenuta senza problemi /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Nella speranza di fare cosa a tutti Voi gradita, anche al fine di non ingenerare false aspettative e infondate lagnanze, sono a ricordare che l'inquadramento normativo della responsabilità del produttore per difetto di un bene - stretta conseguenza della legittimazione del produttore stesso ad effettuare un richiamo ufficiale - è connessa alla definizione di difetto sotto il punto di vista giuridico. Un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. E' difettoso il prodotto il cui uso in sé è potenzialmente dannoso, ovvero la cui pericolosità è connaturata, intrinseca nel modo di essere del bene stesso in quanto il suo utilizzo può essere fonte di danno per l'integrità fisica e la salute del consumatore ovvero per i suoi beni. Affinché si possa parlare di responsabilità per difetto del prodotto occorre che esso sia originario. Il bene deve risultare potenzialmente difettoso già al momento della sua messa in circolazione, indipendentemente dalla circostanza che poi il vizio si manifesti solo una volta immesso sul mercato. L'originalità del difetto è essenziale per evitare di imputare responsabilità al produttore in caso di danni provocati da interventi di terzi sul prodotto già circolante (per manipolazioni e/o modalità di conservazioni errate). Sulla base della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale si possono individuare due tipologie di difetto: A. il difetto di fabbricazione; B. il difetto di progettazione o di costruzione; Difetto di fabbricazione. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie. Tale difetto è dovuto a “defaillances” dei macchinari o a sviste dei lavoratori che determinano una difformità del prodotto singolo, rispetto agli altri esemplari della stessa serie. Se un prodotto non offre la sicurezza ordinariamente presente negli altri esemplari della stessa specie, il produttore è responsabile degli eventuali danni dallo stesso arrecati, senza poter invocare alcuna causa di esclusione della responsabilità. Si tratta, in questo caso, di una forma di responsabilità oggettiva. Difetto di progettazione o di costruzione. Le legittime aspettative di sicurezza devono essere commisurate all’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere. La norma relaziona le cautele che l'utente deve osservare nell'uso di un determinato prodotto, con i necessari accorgimenti che devono essere previsti e adottati dal produttore. Essa impone al produttore, nella fase dell'ideazione, progettazione e costruzione del bene, di prefigurarsi (secondo canoni di ragionevole prevedibilità) gli usi e i comportamenti possibili del consumatore, onde adottare tutte quelle misure o quegli accorgimenti che siano idonei a soddisfare le legittime aspettative di sicurezza, ovvero che consentano la tendenziale idoneità del bene ad essere utilizzato in condizioni di sicurezza. In altri termini il produttore deve garantire la sicurezza del prodotto con riferimento al suo ragionevole e prevedibile impiego da parte del consumatore. L'uso del bene anomalo, irregolare e comunque difforme dalle istruzioni da parte del destinatario interrompe il nesso causale tra una asserita difettosità del bene e l'evento di danno, e quindi esclude la riferibilità di questo alla responsabilità del produttore. In conclusione. Partendo dall'assunto iniziale ove si esplicitava una stretta correlazione tra difetto e azione di richiamo ufficiale; considerato che il "lamentato saltellamento" non può e non deve essere considerato difetto per espressa disposizione normativa in quanto non va ad incidere, inficiare ed invalidare la sicurezza dell'utente/utilizzatore; si può concludere che Bmw non abbia legittimazione - per l'annoso problema del saltellamento della frizione - ad effettuare un richiamo ufficiale con conseguente e pregiudizievole iscrizione dello stesso nel Registro del Ministero dei Trasporti.
perfetto. grazie per il "racconto". sono contento ti si possano risolvere (tutti) i problemi. ci aggiorniamo a giugno. :wink:
Ho capito...e' meglio averti amico e in caso consigliarti, a chi può aver bisogno di un avvocato con le contropalle ...complimenti!!!
frizione x1 vibrazione salve a tutti, vi ringrazio anticipatamente per i buoni consigli e le osservazioni, spesso molto competenti,che leggo sul sito, sono già intervenuto sul forum "frizione x1" partecipandovi della mia esperienza con la mia x1 20 sd con cambio manuale alla quale ho dovuto sostituire la frizione col nuovo kit 2012 dopo 3 mesi di vita e circa 5000 km. nell'aprile scorso e vi ho chiesto se anche le vostre con la nuova frizione presentano una vibrazione avvertibile sul pedale della frizione nelle posizioni intermedie avvertibile in particolare a inizio corsa anche da fermo e in folle e che scompare quando si schiaccia sino a fondo corsa ma che si può sentire chiaramente sotto il piede se in marcia costante si prova a pigiare parzialmente il pedale, mi sono recato in concessionaria e mi hanno detto che ho il piede "particolarmente sensibile" , volevo chiedervi se anche sulle vostre x1 avvertite lo stesso broblema perchè tuttora non sono convinto che sia un mio problema di sensibilità.
Io l'unica vibrazione che ho avvertito sul pedale della frizione e' quella, lievissima, che si sente con il tergicristallo acceso, e tra l'altro non sono l'unico.