Tutor ed Autovelox - quando sono in funzione, come funzionano. Tutto quello che c'è da sapere. | Pagina 259 | BMWpassion forum e blog

Tutor ed Autovelox - quando sono in funzione, come funzionano. Tutto quello che c'è da sapere.

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da Dylan908, 26 Maggio 2008.

  1. rsturial

    rsturial Presidente Onorario BMW Top Reference

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    5 Maggio 2020
    Bergamo
    Reputazione:
    2.147.483.647
    F36 420d xdrive
    No, solo velocità media, ma aggiunge il controllo dei limiti di massa e sorpasso dei mezzi pesanti e dei veicoli contromano.
    Per noi non cambia nulla, forse sarà più attento (efficiente) e sfuggiranno meno infrazioni.
     
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  2. Nik_82

    Nik_82 Primo Pilota

    1.147
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    3 Marzo 2024
    Firenze
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    200.601.029
    X1 U11
    Per misurare la velocità istantanea è necessario un radar, così da oggettivare la misura della distanza e consentire quindi il calcolo della velocità istantanea.

    A dirla tutta, sarebbe (anzi, è) possibile misurare la velocità istantanea anche con un sistema puramente ottico. Sempre nell'azienda in cui ho lavorato, avevamo progettato e realizzato degli autovelox fissi che, grazie a 2 ottiche montate su un asse verticale con una particolare geometria ed uno specifico setup di installazione, tramite algoritmo riusciva a misurare la velocità istantanea con estrema precisione.

    Allego una foto. In realtà le ottiche sono 3, perché una serve per l'immagine di contesto:

    Screenshot_20250617_023846_Brave.jpg
     
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  3. THOMAS73

    THOMAS73 Presidente Onorario BMW Top Reference

    17.844
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    9 Febbraio 2014
    Reputazione:
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    Bmw F31 320 touring
    Installato da qualche anno sulla sp45 Adria-Loreo, esteticamente molto particolare rispetto agli altri che siamo soliti vedere
     
  4. Sam_Cooper

    Sam_Cooper Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.933
    23.643
    30 Maggio 2008
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Un cassonetto
    Infatti.
    Di solito si vedono questi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Il secondo è il famoso Velocar VRS (basato sul solito radar), il quale inizia a misurare la velocità del veicolo già parecchi metri prima del suo posizionamento, rendendo vana l'eventuale frenata all'ultimo secondo.
     
  5. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

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    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Per chiudere la questione sulla possibilità del Sicve (tutor) di monitorare la velocità istantanea e media, permettetemi di dire che, in sostanza, non ci si capiva perchè occorreva, secondo me, apportare alla discussione delle immagini esplicative che chiarissero la questione.
    Fermo restando che per quanto concerne la velocità istantanea occorre, come detto, la presenza del radar, mi son sempre chiesto come potesse essere questo radar e come potesse essere piazzato sui portali. Dopo una approfondita ricerca ecco scoperto l'arcano.
    Lascio "parlare" le immagini che sono tratte dal manuale di Uso e Manutenzione del Tutor:
    0.jpg 1.jpg 2.jpg

    Nella prima foto si spiega il perchè si è inteso omologare il sistema anche per il controllo della velocità istantanea (e facendo riferimento al verbale da me sopra postato ed alla mia spiegazione su dove è posizionato il portale, al termine di una discesa dopo una curva a destra - conosco benissimo la zona-) mi è chiaro che possiamo trovarci di fronte ad un punto critico o ad alta incidentalità.
    Le foto successive spiegano le varie modalità del sistema con o senza radar. L'ultima foto illustra finalmente, anche come è questo radar e come è posizionato.
     

    Files Allegati:

    • 3.jpg
      3.jpg
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  6. rsturial

    rsturial Presidente Onorario BMW Top Reference

    14.514
    13.575
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    Reputazione:
    2.147.483.647
    F36 420d xdrive
    Quindi i tutor provvisti di radar sono ben identificabili a vista, anche se quando li riconosci è troppo tardi.
    Ma se li conosci li eviti :mrgreen:
     
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  7. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.697
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    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Queste foto che seguono sono ancora più esplicative:
    telecamera sens radar.jpg
    Senza radar
    tutor-particolare-telecamera-780x405 senza radar.jpg
    Senza radar

    tutor-stradale-22 avec radar.jpg
    Questa, invece, è col radar, quel cilindretto sotto la telecamera, come da immagine vista prima nel manuale.
     
    Ultima modifica: 17 Giugno 2025 alle 20:30
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  8. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.697
    11.155
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    In effetti, durante il mio peregrinare sulle italiche autostrade, avevo notato (non sotto tutte le telecamere, sia chiaro) la presenza di quello strano cilindro e mi ero sempre chiesto a cosa servisse. Ebbene, è il radar aggiuntivo per il controllo della velocità istantanea ;)

    Si, ma io ho sempre notato il radar sui portali della corsia opposta a quella in cui viaggiavo...ed è ovvio, anche perchè è difficile vederli in quella nella quale si viaggia a patto di avere un tetto in vetro pulitissimo e, soprattutto, un occhio camaleontico che ti permette di guardare anche dietro mentre si ha il capino dritto senza torcerlo :haha
     
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2025 alle 07:27
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  9. danibt

    danibt Amministratore Delegato BMW

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    14 Dicembre 2019
    Firenze
    Reputazione:
    295.712.092
    118D Msport Lci2
    Tirando le somme conviene sempre rallentare sono un portale che non si conosce bene.
     
  10. Nik_82

    Nik_82 Primo Pilota

    1.147
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    3 Marzo 2024
    Firenze
    Reputazione:
    200.601.029
    X1 U11
    Era quello che cercavo di spiegare nei miei post precedenti. La velocità istantanea può essere sì misurata, ma solo se i portali sono dotati di radar e non tutti lo sono. Di certo, se arriva un verbale per velocità istantanea elevata sotto un portale, per forza quel portale deve essere dotato di radar.

    In effetti, nel proprio senso di marcia, si fa fatica a vedere come è fatta l'installazione del sistema sul portale al quale ci si sta avvicinando. Meglio avvicinarsi con prudenza... :biggrin:

    Tirando le somme conviene (per il portafoglio) viaggiare a velocità, istantanee sotto i portali e medie nelle tratte monitorate, entro i limiti + tolleranza.
     
  11. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.697
    11.155
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    OT Relativo ON:
    A mero titolo informativo segnalo questa notizia in quanto l'incidente è avvenuto nel tratto in discesa nei pressi del portale del tutor individuato nel verbale SICVE Velocità istantanea da me postato poco prima a suffragare la tesi dei "punti critici e/o ad elevata incidentalità" nei quali sarebbe opportuno un controllo della velocità c.d. "puntuale".
    Ciao! OT Relativo OFF
     
  12. Winterdog

    Winterdog Presidente Onorario BMW

    8.968
    2.508
    29 Ottobre 2017
    Reputazione:
    814.055.048
    Auto a pedali
    https://lapostadelsindaco.it/rivist...le-disposizioni-recate-dal-decreto-autovelox-

    Definitive le disposizioni recate dal decreto autovelox
    Individuazione dei tratti di strada e condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo
    Approfondimenti
    di Piccioni Fabio
    18 Giugno 2025


    È ormai decorso il termine transitorio di 12 mesi concesso ai dispositivi precedentemente installati di adeguarsi alle modalità recate dall’allegato A del decreto interministeriale Trasporti e Interno 11/4/2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992, pena la loro disintallazione.

    Infatti, le disposizioni del decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità da parte degli organi di polizia stradale, si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione, che a quelli già esistenti (art. 1 c. 2).

    Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate, ai sensi dell’art. 2 c. 1, lett. h, n. 3, presso le quali è presente l'operatore di polizia stradale, anche a distanza, al fine di controllare in continuo il funzionamento del dispositivo per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni (art. 1 c. 4).

    Sembra allora opportuno - al netto del permanente problema dell’omologazione - ricordarne i contenuti.


    L’Allegato A al D.M. 11 aprile 2024

    Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni

    Il punto n. 1 stabilisce che per le strade di tipo:

    • extraurbane secondarie;
    • urbane di scorrimento;
    • urbane di quartiere;
    • urbane ciclabili;
    • locali;
    • itinerari ciclopedonali;
    ai fini dell’individuazione dei tratti su cui collocare postazioni di controllo devono ricorrere una o più specifiche condizioni:

    • elevato livello di incidentalità, avvenuto nel corso dei 5 anni precedenti, che rinvenga la velocità almeno come concausa;
    • difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;
    • presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.


    Condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo

    Il punto n. 2 costituisce la vera novità.
    La “collocazione delle postazioni mobili” (art. 2 c. 1, lett. h, n. 1) con dispositivi installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell'infrastruttura stradale con presidio necessario, anche a distanza, da parte degli organi di polizia stradale, può essere effettuata:

    • sulle STRADE EXTRAURBANE
    solo su tratti in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, previsto dal comma 1 dell’art. 142 C.d.S.
    È consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, a condizione che lo stesso risulti segnalato con i rispettivi segnali di inizio limite massimo di velocità e fine limitazione di velocità, relativamente a un tratto di estesa minima pari a:

    1. di tipo A: 2 Km;
    2. di tipo B: 1,5 Km;
    3. di tipo C e F: 500 m.;
    4. di tipo F-bis: 250 m.
    Viene, poi, fissata, per la prima volta, la progressiva distanza minima tra dispositivi di rilevamento della velocità puntuale, che deve essere almeno pari a:

    1. strade di tipo A: 4 Km;
    2. strade di tipo B: 3 Km;
    3. strade di tipo C, F e F-bis: 1 Km.


    • Sulle STRADE URBANE
    1. di tipo D, se il limite di velocità fissato dall’ente proprietario sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in deroga, quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, o condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, da indicarsi con segnaletica verticale, a condizione che il limite sia esteso a un tratto di almeno 400 metri;
    2. di tipo E e F, se il limite di velocità consentito risulti pari a 50 km/h;
    3. di tipo E-bis, se il limite di velocità sia pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h);
    4. di tipo F-bis, se il limite di velocità consentito, comunque non inferiore a 30 km/h, sia indicato attraverso la segnaletica verticale e riferito a un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri.


    La “collocazione delle postazioni fisse” (art. 2 c. 1, lett. h, n. 2) - con dispositivi installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell'infrastruttura stradale, per i quali è possibile il funzionamento automatico senza necessità del presidio degli organi di polizia, vi rientrano anche le postazioni attrezzate in modo stabile per l'installazione anche solo temporanea dei dispositivi - può essere effettuata:

    • sulle STRADE EXTRAURBANE
    nei tratti di strada di tipo A, B, C e F in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada.

    È consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, oppure condizioni di significativa incidentalità, che giustificano un limite di velocità inferiore.

    Nei tratti di strada di tipo F-bis l’installazione dei dispositivi richiede un limite di velocità non inferiore a 30 km/h, salvo che sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano l’imposizione di un limite inferiore.

    Anche in questo caso, l’eventuale limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada deve risultare segnalato con i rispettivi segnali limite massimo di velocità e fine limitazione di velocità, relativamente a un’estesa stradale pari a:

    1. strade di tipo A: 2 Km;
    2. strade di tipo B: 1,5 Km;
    3. strade di tipo C e F: 500 m.;
    4. strade di tipo F-bis: 250 m.
    Il controllo della velocità media è consentito solo sulle strade di tipo A, B e C.
    La collocazione dei relativi sistemi di misurazione è possibile a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:

    1. caratterizzati da una velocità consentita uniforme;
    2. privi di diramazioni e svincoli, salva la presenza di ingressi e/o uscite nell’ipotesi in cui i rispettivi flussi rappresentino statisticamente un valore non significativo.
    L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere di almeno a 1 km.

    La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi, qualora tra la fine dell’uno e l’inizio dell’altro non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km.

    Per entrambe le tipologie, fisse e mobili, tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km.



    • Sulle STRADE URBANE
    richiede una preventiva valutazione, da parte dell’ente proprietario, circa l’adozione, in via preferenziale, di dossi artificiali.

    In caso contrario, la postazione fissa può essere collocata sulle strade:

    • di tipo D, se il limite di velocità consentito, sia pari a quello previsto per il tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in deroga, quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, o condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, a condizione che il limite sia esteso a un tratto di almeno 400 m;
    • di tipo E e F, se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada (50 km/h);
    • di tipo E-bis, se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada (30 km/h);
    • di tipo F-bis, se il limite di velocità consentito, da indicarsi con segnaletica verticale e riferito a un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 m., non sia inferiore a 30 km/h.
    Non è, invece, consentito installare postazioni fisse nei tratti in cui la velocità ammessa, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h a quella prevista per la tipologia di strada.

    La distanza minima tra dispositivi deve essere almeno pari a 500 m. in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

    La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade di tipo D, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:

    • caratterizzati da una velocità consentita uniforme, salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo;
    • privi di diramazioni e svincoli.
    L’estesa dei tratti sottoposti a controllo della velocità media e la distanza minima tra sistemi di rilevamento devono essere almeno pari a 500 m.

    La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km.
     

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