Ciao a tutti ! qualcuno ha messo sulla E83 gli Angel Eyes bianchicon un buon risultato ? Postate le vs. esperienze !
Se vuoi un'ottimo risultato ti conviene montare negli anelli le lampade xeno, i led di giorno perdono intensità :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
Io ho montato un kit xenon su x1, penso non ci siano problemi anche su x3. Se vuoi informazioni più dettagliate non esitare a mandarmi un pm, ciao
Questo è il link del mio reportage http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?208804-Angel-Eyes-bianchi-kit-xenon Se avete altre domande non esitate a chiedere, ciao
Sulla X3 E83 (gia dotata di xenon) non varrebbe la pena di spendere così tanto, in quanto gli angel non possono funzionare come luci diurne. Nel caso si dovrebbe trovare il modo di far funzionare come luici diurne gli angels al posto degli anabbaglianti xenon. Non so se questo sia possibile ... La parola ai più esperti !!
Alla X3 E83 non è così, come programmata di serie gli angel eyes non si accendono alla messa in moto, e nessun tipo di luci diurne. Se invece fai programmare in BMW le luci diurne che si accendono alla messa in moto, sono gli xenon ad accendersi. Per accendere solo gli angel eyes si deve accendere le sole luci di posizione in modalità "manuale". Probabilmente alla X1 il funzionamento è diverso dalla X3. Qualcuno è riuscito a far funzionare alla X3 gli angel eyes in modalità automatica luci diurne ?
a parte l accensione in automatico........ non vedo se sul x3 si fanno diventare gli anelli chiari che problema c'e'. il problema è : mi ferma la polizia con gli anelli accesi e mi dice: ma lei perche non accende gli abbaglianti? di giorno ovviamente....... valgono o no per legge? autostrade ,statali?
Rispondo alla tua domanda Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (1) 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (1) Articolo così modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120. Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1) 2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori Pag. 159/246 anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 (2) nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente. 3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue. 4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, (3) anche all'interno dei centri abitati. 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (4) 6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, (5) durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. 7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo: a) nei casi di ingombro della carreggiata; b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta; d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada. 8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. 9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151. Pag. 160/246 10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (6) 11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (6) (1) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (2) Le parole: “nei casi indicati dall’art. 152, comma 1” sono state così sostituite dalle attuali: “nei casi indicati dal comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (3) Le parole: “in deroga al comma , punto b)1” sono state così sostituite dalle attuali: “in deroga al comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (4) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (5) Le parole: “nelle ore e nei casi indicati dall’art. 152, comma 1” sono state così sostituite dalle attuali: “nelle ore e nei casi indicati dal comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (6) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
benissimo e come faccio a dire che ho le luci diurne anche se non li ho? tu nel tuo libretto hai scritto veicolo con luci diurne?
No non c'e scritto nulla , se ti fermano non ti fanno storie , mi hanno fermato tipo una dozzina di volte e non mi hanno mai detto nulla
da noi non funziona cosi, se non hai gli anabagglianti accesi, verbale. inventa le scuse che vuoi e fai tutti i ricorsi che vuoi, ma sta legge non è chiara e l avvocato c'e' l ho in casa.
Pensa io ne ho 4 in casa di avvocati comunque anche sul sito della philips c'è la nuova normativa che entrata in vigore a febbraio 2011