Se leggo un’altra volta la parola “resilienza” do di matto. Verissimo te lo confermo, i primi sono stati vaccinati a metà Febbraio.
Da Ansa.it: "Finito a processo con l'accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell'autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno in pieno lockdown da emergenza Covid, un 24enne è stato assolto. E ciò perché 'un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge' e, anche se ci fosse, sarebbe 'in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo', previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura di Milano di assoluzione 'perché il fatto non sussiste', il gup Alessandra Del Corvo con rito abbreviato."
Posso dire di non aver ben compreso? Quindi possiamo dichiarare quello che ci pare in ogni documento e situazione perchè la legge non prescrive l'obbligo di dire la verità? Ed il reato di mendacia? Non esiste più?
Dopo quello che è successo con il Tr di Belluno non commento più Posso solo dire che il trafiletto giornalistico mi sembra una sonora stronz.....@
Ma uno sarà pur libero di non dire la verità tranne che in tribunale sotto giuramento? Altrimenti che si giura a fare?
Ma si giura anche in Italia? Ho sempre pensato che avvenisse solo nei tribunali americani.... Comunque, c’è qualche legge che obbliga a dire la verità sotto giuramento?
Infatti qui uno “si impegna a dire tutta la verità...” Peraltro è una formula che (resa meno aleatoria) farei recitare prima a magistrati e giudici...
Ci capisco poco in materia ma mi sembra che la legge non possa obbligare a parlare e rispondere alle d fatte dalle autorità, ma mi risulta che ogni autocertificazione non solo quelle per gli spostamenti covid inizi con la dichiarazione della conoscenza dei reati commessi dichiarando il falso in base all'art76 del DPR 445/2000
In fondo anche Astrazeneca con l’ unione europea si é impegnata a fare tutto il possibile per onorare i suoi impegni contrattuali Ma i giuristi che hanno vagliato questi patti negoziali hanno almeno finito la scuola dell’obbligo? E poi vi domandate perché forse non é cosa saggia dare credito a certi soggetti? Questi sarebbero quelli che devono tirare fuori gli attributi e battere i pugni sul tavolo?
Lascio a voi la lettura e i commenti: sia mai che anche questa volta salti fuori il solito putiferio In tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), ecco la sentenza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano si è pronunciato sulla possibilità di far rientrare nell’ambito di operatività della fattispecie l’ipotesi di falsità in autocertificazione, con specifico riferimento alle attestazioni circa le proprie intenzioni di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una determinata attività. Oggetto di valutazione era, in particolare, la condotta di un imputato – al quale veniva contestata la fattispecie di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in riferimento all’art. 483 c.p. – che, in sede di autodichiarazioneresa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e consegnata ai Carabinieri nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento COVID-19, aveva riferito una circostanza (ossia il fatto che lo stesso si stava recando presso un collega per ritirare dei pezzi di ricambio) poi rivelatasi non vera a seguito di accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. Sebbene «non vi siano dubbi circa il fatto che l’intenzione dichiarata dall’imputato nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria» – si legge nella sentenza – «va, tuttavia, escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di cui all’imputazione, in quanto l’art. 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”». Dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi», il Giudice ha osservato come tale conclusione appaia confermata nel caso di specie: – dal dato testuale, «giacché la nozione di “fatto” non può che essere riferita a qualcosa che già è accaduto ed è perciò, già in quel preciso istante, suscettibile di un accertamento, a differenza della intenzione, la cui corrispondenza con la realtà è verificabile solo ex post»; – sotto il profilo teleologico, «giacché la norma è finalizzata ad incriminare la dichiarazione falsa del privato al p.u. in relazione alla sua attitudine probatoria, attitudine che evidentemente non può essere riferita ad un evento non ancora accaduto»; – in un’ottica sistematica, «dalla stessa normativa in tema di autocertificazioni, all’interno della quale i “fatti” sono indicati, quale oggetto di possibile dichiarazione probante del privato, insieme agli stati e alle qualità personali, vale a dire a caratteristiche del soggetto già presenti al momento della dichiarazione». Ne discende – si legge nel provvedimento – che «mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de quo, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”». Come recentemente osservato da autorevole dottrina – conclude la sentenza – «il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica: ne consegue che il rilievo della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione»; ne consegue, «per le ragioni appena espresse, che la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 c.p., limitato ai soli “fatti” già occorsi».
Quindi sintetizzando se dichiaro che sto tornando dal supermercato e viene evidenziato che non è vero ho dichiarato il falso e sono perseguibile se dichiaro che ci sto andando e poi non ci vado non ho dichiarato il falso perché non esiste processo alle intenzioni, potrei aver dimenticato i soldi a casa, aver avuto un imprevisto, aver semplicemente cambiato idea ma non è possibile provare che al momento della dichiarazione non avessi intenzione di farlo.
Concordo. In ogni caso una sentenza non fa primavera. Per chi avesse voglia e pazienza di approfondire qui un parere (lungo) scritto abbastanza bene. http://www.salvisjuribus.it/autocer...ioni-integrano-i-reati-menzionati-nel-modulo/
Una curiosità differente invece riguardo al coprifuoco. Nell'orario 22-5 il rientro al proprio domicilio è comunque consentito? Non mi riferisco ovviamente a chi ha magari appena finito il turno di lavoro ma a chi si trova fuori casa per altri motivi.
Come vi ha spiegato molto bene Alessandro l'altra sera (cazziandomi giustamente per la mia leggerezza nel commentare senza supporto del dispositivo) gli articoli sui giornali vengono scritti perchè voi li possiate citare come misfatti in questa discussione e magari convincervi che la notizia fosse "curiosa". In verità il diritto ha sempre una sua logica e un suo fondamento spesso sconosciuto a chi dello stesso ne fa un uso di mero passatempo. Io non so e non voglio sapere cosa e perchè abbia spinto la Procura ad emanare il provvedimento di cui è stato proposto uno stralcio giornalistico; so, invece, molto bene che in diritto ad A corrisponde sempre un risultato B. E questo non è un misfatto ma......un fatto
Questa volta ti ho anticipato per evitare che i miei interventi venissero strumentalizzati da qualcuno (non te ovviamente)