Io ho torto, ma voi, probabilmente, non avete ragione ! [Autovelox] | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
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Io ho torto, ma voi, probabilmente, non avete ragione ! [Autovelox]

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da TheRiddle, 9 Febbraio 2016.

  1. Alebmwx3

    Alebmwx3

    18.004
    17.044
    10 Ottobre 2015
    Reputazione:
    1.389.894.111
    Bmw X 3 f25
    Esatto tutti respinti da qui il mio commento di cui sopra.
     
  2. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.649
    9.885
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Comunque il ricorso NON sospende i termini automaticamente.
    Lo devi richiedere al GdP e non è detto che te lo conceda: nel mio caso, su 4 ricorsi, solo uno ha ottenuto la sospensione dei termini. Ovviamente avevo richiesto la sospensione in ogni ricorso.
     
  3. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.244
    327
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    Unicamente riguardo all'ulteriore sanzione pecuniaria per mancata comunicazione dei dati del conducente al fine della decurtazione dei punti della patente li sospende automaticamente (ex 126-bis.2).
     
  4. labrie_it

    labrie_it Presidente Onorario BMW

    56.538
    23.398
    6 Novembre 2007
    Netflix
    Reputazione:
    2.059.835.660
    car2go
    Si, come detto c'è scritto anche sul verbale
     
  5. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.649
    9.885
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Cioè? Spiegate un pò? Sul verbale c'è scritto che se si propone ricorso non verrà inviata la sanzione ex art.126 bis fino a quando la contestazione non è definita? (come recita testualmente l'art.126 Bis che correttamente @CabrioPassion ha postato in precedenza).
     
  6. labrie_it

    labrie_it Presidente Onorario BMW

    56.538
    23.398
    6 Novembre 2007
    Netflix
    Reputazione:
    2.059.835.660
    car2go
    Ora che riprendo il verbale ti scrivo la dicitura esatta
     
  7. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.649
    9.885
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Grazie Mille!! ;)

    PS: spero di essermi iscritto di nuovo alla discussione....sta cazz di piattaforma mi fa fare dei casini immani...mi sono cancellato, per sbaglio*, da tutte le discussioni...

    *= in verità ne avevo spuntata solo una!!!
     
  8. labrie_it

    labrie_it Presidente Onorario BMW

    56.538
    23.398
    6 Novembre 2007
    Netflix
    Reputazione:
    2.059.835.660
    car2go
    "l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 126 bis, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge"
     
  9. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.649
    9.885
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Ah, ok. Quella è la comunicazione che viene sempre inserita nei verbali ma non riguarda la sospensione dei termini "automatica" per la comunicazione dei dati.
    Mi spiego meglio. Partiamo dall'art. 126 bis e mi riallaccio anche all'intervento di @CabrioPassion : Sono intervenuto in rosso ;) più sotto.

    "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
    Attenzione!! Qui ci si riferisce alla comunicazione che bisogna fare all'anagrafe nazionale (Il DTT, Dipartimento Trasporti Terrestri per capirci) da parte dell'Organo Accertatore, dei dati della patente del guidatore; dati che si presume egli (Organo) abbia già avuto o perché si è pagata la sanzione e li hanno trasmessi o perché si sono conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi (con la soccombenza del ricorrente) e li hanno trasmessi. Si capisce che è una comunicazione tra Enti, diciamo così, perchè il termine entro quale adempiere è, appunto, di 30 giorni. Ricordo, ai più, che la comunicazione dati andrebbe sempre fatta salvo casi eccezionali, altrimenti scatta la sanzione ex 126 bis, appunto, ed è lo stesso articolo che lo specifica (vedi sotto)
    La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
    Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
    Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143.

    Eccoci, qui: chi omette"senza giustificato e documentato motivo" è sempre sanzionato. E qual'è un giustificato e documentato motivo in forza del quale anche se non comunichiamo i dati non veniamo sanzionati? La proposizione di un Ricorso, amministrativo e giurisdizionale che sia, ad esempio, come enunciato dalla famosa circolare del Ministero dell'Interno sulla "Comunicazione dei dati in pendenza di ricorso".
    La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica."

    In conclusione, dunque, come ho spiegato prima, è sempre utile comunicare che si è proposto ricorso in quanto, in primo luogo si ottempera all'invito dell'Organo Accertatore di effettuare, comunque, una comunicazione (in questo caso una comunicazione delle "non comunicazione dei dati", passatemi l'espressione :D) che di fatto sospenda l'emissione del verbale ex art.126 bis; in secondo luogo, rendere edotto l'Organo che potrebbe non essere a conoscenza direttamente, (anzi non lo è mai!!) che si è proposto ricorso (pensiamo ad esempio, che l'organo legittimato a resistere non corrisponde affatto all'Organo che ha elevato la contravvenzione) il tutto a vantaggio del ricorrente che potrebbe comunque vedersi elevare un verbale nelle more del giudizio.
    Scusatemi per la lunghezza del mio post ma era per chiarire ;)
     
  10. labrie_it

    labrie_it Presidente Onorario BMW

    56.538
    23.398
    6 Novembre 2007
    Netflix
    Reputazione:
    2.059.835.660
    car2go
    perfetto, Maurizio. sempre preciso ;)
     
    A nivola piace questo elemento.
  11. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.649
    9.885
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Figurati! Grazie :redface::redface:
     
  12. Alebmwx3

    Alebmwx3

    18.004
    17.044
    10 Ottobre 2015
    Reputazione:
    1.389.894.111
    Bmw X 3 f25
    Non fa una piega. Ottima disamina e rep guadagnata.
     
  13. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.244
    327
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    Non è che è "sempre utile" comunicare, bensì bisogna proprio farlo:

    http://www.bmwpassion.com/forum/thr...-ragione-autovelox.297800/page-4#post-7818144

    Quindi si propone il ricorso, lo si comunica all'organo accertatore, ed il tutto viene sospeso in automatico: prima avevi scritto che dipende dal G.d.P., no, non dipende da lui per quanto riguarda tutto questo, perché, una volta comunicato quanto sopra, tutto viene sospeso in automatico per forza.
     
  14. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep

    17.649
    9.885
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.260
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Io parlavo dei termini della esecutività della sanzione non della comunicazione dei dati della patente.
    Ho quotato un tuo messaggio nel quale dicevi semplicemente "che si sospendevano i termini" senza specificare che era riferito alla comunicazione dei dati del conducente.
    Successivamente, a seguito di una mia precisazione, hai specificato che ti riferivi alla comunicazione dei dati del conducente.
    Invece io, scrivevo, che per sospendere la esecutività della sanzione bisogna fare apposita istanza (di solito inserita nel ricorso) al GdP che può concederla o meno.
    E, comunque, non è obbligatorio fare la comunicazione che si è proposto ricorso, come dici tu. Altrimenti ci sarebbe un'apposita norma in tal senso. E' tuttavia consigliabile in quanto, come detto, l'organo accertatore potrebbe comunque venirne a conoscenza (ipotesi rara, certo, ma possibile) senza che lo abbia comunicato il ricorrente. Una Amministrazione diligente (non la nostra!!) potrebbe adempiere a quelle che sono le proprie incombenze.
     
    Ultima modifica: 21 Novembre 2017
  15. CabrioPassion

    CabrioPassion Presidente Onorario BMW

    9.244
    327
    14 Maggio 2013
    Reputazione:
    5.018.070
    330Ci Cabrio M-II 3.0 231 CV manuale 6 m
    126-bis.2, penultimo periodo:

    "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143."

    Il "giustificato e documentato motivo" è appunto la comunicazione della proposizione del ricorso, la quale vale a prescindere che il G.d.P./Prefetto potranno accogliere/respingere il ricorso.
     

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