Decreto Bianchi approvato, con ancora altre modifiche.... | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
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Decreto Bianchi approvato, con ancora altre modifiche....

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da evershock, 3 Ottobre 2007.

  1. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Direttore Corse

    1.503
    152
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Qui di seguito vi riporto quello che dice L' ASAPS non potendovi linkare il testo:


    (ASAPS) – Con 144 sì, i no sono stati 17, gli astenuti 58, il Senato ha convertito in legge il DL 117 in tema di sicurezza stradale.Di seguito i punti interessati dalle modifiche apportate al Ddl Camera 3044 - Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
    PATENTE – Chi conduce autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito un’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica a coloro che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
    LIMITAZIONI ALLA GUIDA - Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio (e non più per tre anni) non è consentito condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione in questione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni del decreto si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
    VELOCITA’- Chiunque supera di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h, i limiti massimi di velocità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Una reiterazione comporta la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Una ulteriore violazione comporta la revoca della patente.
    CONDIZIONATORE- E’ vietato, durante la sosta o fermata del veicolo, tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo. E’ prevista in questo caso una sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro.
    ALCOOL – La norma prevede che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca un reato più grave:
    a) con un’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi;
    c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
    La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli (quindi anche auto con roulotte), ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento del grado alcolemico il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui rimane coinvolto il conducente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.
    VISITA MEDICA - Con l’ordinanza con cui è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio scatta la revoca della patente.
    DROGA - Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli (quindi anche auto con roulotte) , ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
    GESTORI LOCALI - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test. (Asaps)

    Inoltre vi linko il testo non ufficale ma definitivo: http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=72867&idCat=119
     
  2. Head

    Head Presidente Onorario BMW

    16.192
    757
    11 Maggio 2005
    Reputazione:
    39.502
    E91 Futura S.G.

    IO a volte già lo faccio....8-[ :mrgreen:
     
  3. piters

    piters Collaudatore

    285
    5
    6 Settembre 2007
    Reputazione:
    1.100
    Bmw X5 M50d- F15
    In Italia l'ultimo partito che ormai gli e' rimasto da fare e' quello:
    L'ITALIA DEI BUFFONI !!!!
    Ma che vadano tutti a FAn......... questo branco di magnacci che stanno al governo.
    Sono riusciti a mangiarsi l'italia intera !!!!
    Stanno spremendo tutti i cittadini fino all'ultima goccia di sangue, ma se continuano cosi' presto scoppiera' qualche rivoluzione.
    E ancora pensano alla legge di spegnere il clima ???? ma dai perche' non la finiscono con le buffonate perche' non pensano a fare qualche altro carcere cosi' evitano di far uscire le persone con la scusa dell'indulto che appena escono non aspetano altro di fare gli stessi reati di prima e anche uccidere persone !!!! e loro si inventano la legge dicendo che le carceri sono piene e non c'e' piu' posto !!!!! ma cosa in Italia non ci sono piu' muratori che possono costruire in tempi brevissimi decine di carceri nuovi o tutti i camion che portavano il cemento e i rispettivi materiali di costruzione sono stati rottamati ????? POLITICI BUFFONI E LADRONI.




    Faccio bene a starmene qua' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  4. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.824
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    1.772
    un paio

    cioè ho notato che le multe per le targhe non esposte, ma cmq dentro l'abitacolo è più bassa della multa per eccesso di velocità di 10 km/h... e non perdi nemmeno dei punti.. bene domani smonto la targa dietro.
     
  5. brown81

    brown81 Guest

    Reputazione:
    0
    d'inverno per il riscaldamento quindi si può tenere accesa l'auto? ahahahahahahah :D

    ma se è per inquinare meno deve valere sempre.... ma che rinco.glioniti

    e poi perchè di notte mi aggiungono 200 euro se supero i limite? che si fo.ttano io non dichiaro chi guida o butto fango sulla targa ;)
     
  6. tetsuo

    tetsuo Amministratore Delegato BMW

    3.872
    488
    11 Dicembre 2006
    Reputazione:
    1.719.342
    530i Touring E39
    stamattina, alla radio ("italia: istruzioni per l'uso" RadioRaiUno), il ministro Bianchi precisava che la norma riguardo il condizionamento si riferisce in maggior parte ai pullman che spesso sostano per ore a motore acceso...



    aspettiamo la legge, però...
     
  7. davide_qv

    davide_qv Presidente Onorario BMW

    10.298
    679
    16 Aprile 2007
    Reputazione:
    381.422
    BMW E91 325I MSPORT
    - a chi venisse ritirata la patente per eccesso di velocità fra i 40 e i 60 km/h è inibito a guidare nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 7 di mattino dei tre mesi successivi alla restituzione della patente

    :eek: :eek: :eek:
     
  8. Bolletta

    Bolletta Presidente Onorario BMW

    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Reputazione:
    12.224.921
    Vari rottami bavaresi®
    si insomma.... aspettiamo i COBAS dei portieri notturni :mrgreen:
     
  9. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Direttore Corse

    1.503
    152
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Sì ma lo potevano specificare meglio, magari limitando la norma ai veicoli con massa superiore alle 3,5t.:wink:
    Ma collegano i fili del cervello quando devono scrivere qualcosa?
     
  10. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Direttore Corse

    1.503
    152
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Parte 1

    Ecco a voi il TESTO UFFICIALE sempre grazie all'ASAPS:

    testo in vigore dal: 4-10-2007

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007

    NAPOLITANO
    Prodi, Presidente del Consiglio dei
    Ministri
    Bianchi, Ministro dei trasporti
    Visto, il Guardasigilli: Mastella
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°

    Allegato
    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
    AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

    All'articolo 2:
    al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo anno";
    al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".
    All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice".
    Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
    "Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo). - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    "7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400";
    b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,"".
    All'articolo 5:
    al comma 1, lettera a), capoverso 2:
    alla lettera a), le parole: "e l'arresto fino a un mese" sono soppresse;
    alla lettera b), il secondo periodo è soppresso;
    alla lettera c), il secondo periodo è soppresso;
    al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole: "Dalla violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle violazioni";
    al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo è soppresso.
    All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: "di somministrazione di bevande alcoliche," sono inserite le seguenti:
    "devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre".
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
    "Art. 6-bis (Fondo contro l'incidentalità notturna). 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
    2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
    3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
    5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie).
    - 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
    2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore".


    testo in vigore dal: 4-10-2007

    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117
    Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".
    (GU n. 230 del 3-10-2007 )
    Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Art. 1.
    Disposizioni in materia di guida senza patente
    1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
    "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
    Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica".
    Art. 2.
    Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

    1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    "1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
    b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per ((il primo anno)) dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
    d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
    2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni ((cinque)).";
    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

    CONTINUA......
     
  11. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Direttore Corse

    1.503
    152
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Parte 2

    Art. 3.
    Disposizioni in materia di velocità dei veicoli
    1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";
    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    "6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
    c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
    "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ((da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.))
    9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
    d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
    "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.
    L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.";
    e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
    "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
    2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
    legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

    Norma violata Punti
    Art. 142, comma 8 2

    comma 9 10


    Sono sostituite dalle seguenti:
    Norma violata Punti
    Art. 142, comma 8 5

    commi 9 e 9-bis 10


    3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.​
    Art. 3-bis.
    Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive
    modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore
    durante la sosta o la fermata del veicolo.
    ((1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
    "7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.";
    b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,".))
    Art. 4.
    Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
    radiotrasmittenti durante la guida
    1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
    "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
    3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
    2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

    Norma violata Punti
    Art. 173, comma 3 5

    Sono sostituite dalle seguenti:

    Norma violata Punti
    Art. 173, comma 3 e 3-bis 5

    Art. 5.
    Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
    1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
    l'effetto di stupefacenti.

    1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
    "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
    a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
    All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
    b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art.
    187.";
    c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
    "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
    e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
    2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
    "1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
    1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
    1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.";
    b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
    "5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
    c) il comma 7 è abrogato;
    d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    "8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119"

    CONTINUA........
     
  12. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Direttore Corse

    1.503
    152
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Parte 3

    Art. 6.
    Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
    incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

    1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
    2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, ((devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre)) devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
    a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
    b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
    3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
    Art. 6-bis.
    Fondo contro l'incidentalità notturna.

    ((1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
    2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
    3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
    5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
    Art. 6-ter.
    Destinazione delle maggiori entrate derivanti
    dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
    ((1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale elle scuole di ogni ordine e grado.
    2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti ella definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.))
    Art. 7.
    Norme di coordinamento.

    1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

    Art. 8.
    Entrata in vigore.
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    FINE.
     
  13. Biggie Smalls

    Biggie Smalls Presidente Onorario BMW

    12.377
    1.411
    10 Febbraio 2007
    Reputazione:
    782.559
    730d Reputazione:Kattiva®

    ma lo trovate tanto strano che non sia "normale" stare in auto (fermi) ore e ore con il clima acceso?:rolleyes:
     
  14. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.824
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    1.772
    un paio

    ore ed ore si, 10 minuti per aspettare una persona no, soprattutto se fuori è veramente caldo, siccome non vedo nessun limite di tempo e neppure l'indicazione che riguardi solo autobus non vorrei che fioccassero multe... oppure no?
     
  15. Biggie Smalls

    Biggie Smalls Presidente Onorario BMW

    12.377
    1.411
    10 Febbraio 2007
    Reputazione:
    782.559
    730d Reputazione:Kattiva®


    ...non penso:wink:
     
  16. ilmarzo

    ilmarzo Amministratore Delegato BMW

    4.824
    124
    2 Febbraio 2007
    Reputazione:
    1.772
    un paio
    ti ho già inneggiato in precedenza, non mi posso ripetere :wink:

    cmq c'è qualche dettagli in questi aggiornamenti del cds che mi suonano veramente male... cmq vedremo quante patenti verranno ritirate e quanta cassa faranno i comuni :wink:

    io intanto svito la targa dietro.
     
  17. Ultrabizio84

    Ultrabizio84 Direttore Corse

    1.503
    152
    10 Giugno 2007
    Reputazione:
    3.724
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    No Big sono d'accordo con te, ma tu sai meglio di me che si applica ciò che dice la legge quindi è meglio specificare bene, non bisogna lasciare troppo spazio all'interpretazione.......:wink:
     
  18. Gigi

    Gigi Presidente Onorario BMW

    5.714
    486
    8 Maggio 2007
    Reputazione:
    46.637
    Velox
    Non è una novità... Sono ormai 10 anni che inaspriscono tutto e di più senza aver salvato nemmeno una vita all'anno... In compenso hanno salvato parecchi bilanci!!


    Da Bigg no di certo perchè è una persona di buon senso, ma dalle mie parti vi ricordo che c'è anche chi ha preso la multa per il cellulare in bicicletta :eek:!!! Qualcuno se la ricorda di sicuro...


    =D>=D>=D>

    Beato te!!

    Sa anche parlare?? Non credevo...

    Con certezza NO!!!!

    Non mi sembra di aver letto limiti temporali, magari mi sbaglio.

    Staremo a vedere appena arrivano quelli zelanti...

    Comunque riporto ciò che penso e che ho scritto in uno degli altri thread:

    Secondo me andiamo di male in peggio!!!
    5 modifiche al cds in 6 anni... Prima di modificare ed inasprire sarebbe il caso di far applicare il cds in egual modo in tutta italia!! (vedesi ad esempio il casco in motorino/moto:evil:!!!)
    Tot. abitanti = tot autovelox, tot photored, etc etc!! Inoltre imho gli introiti derivanti dalle sanzioni vanno centralizzati, e redistribuiti per n. di abitanti, per evitare che i comuni si arricchiscano in modi discutibili e sperperino tali soldi in consulenze scandalose ed estremamente onerose (guarda a caso fatte dall'amico del sindaco!)
    E' comunque risaputo che in italia tutti vogliano mettere il loro nome su una legge...

    MEDITATE: Bianchi ha la patente, ma per sua ammissione non guida da 13 anni!! IMHO Chi detta le regole DEVE AVERE ESPERIENZA DIRETTA!!!!

    Aggiungo:
    Se si vuole ridurre gli incidenti stradali bisogna per prima cosa insegnare agli italiani a guidare, cosa che al momento sanno fare in pochissimi!!
    Far fare corsi obbligatori di guida sicura tramite le autoscuole può aiutare a ridurre il n. di morti sulle strade, non certo imporgli una macchina catorcio per un anno!!

    Mi fa veramente ridere che i ciclomotori dopo 5 modifiche in 6 anni debbano fare ancora i 45 km/h!!! SVEGLIA! Manco il ciao fa i 45 all'ora!!!!!!!!!!!!!

    P.s. Qualcuno mi spiega come mai è anticostituzionale che le fdo prendano percentuali sulle multe, ma le apparecchiature elettroniche tipo photored vengono molto spesso pagate appunto con % sulle multe?????
     
  19. Windy

    Windy Kartista

    144
    2
    19 Agosto 2007
    Reputazione:
    20
    BMW altro modello
    Ho tre cani che spesso viaggiano con me (non sul BM :mrgreen: ). Talvolta, nell'impossibilità di far scendere i cani, mi trovo in estate a dover lasciare l'auto accesa con l'aria condizionata perchè nel giro di qualche minuto diventerebbe un forno crematorio per loro sotto il sole. Chiaro che non si tratta di ore ma decine di minuti al massimo.

    Secondo me si tratta del solito articolino di legge buttato li a vanvera per far contento qualche Verde. Con questo non sto dicendo che sia del tutto sbagliata ma semplicemente che è iniqua e troppo generica. Se lascio la macchina accesa 10 min mi fanno fino a 400 euro di multa.........ma quando mi becco 3 ore di coda sulla A4 per andare a Milano.....io a chi faccio la multa? Non inquino in quelle 3 ore di coda (e per di più pago l'autostrada)?:evil: :evil:
     
  20. Gigi

    Gigi Presidente Onorario BMW

    5.714
    486
    8 Maggio 2007
    Reputazione:
    46.637
    Velox
    Vogliono che si inquini meno???
    Diano il buon esempio riducendo le 470.000 auto blu a 20.000!!!!!!!!! Se gli Stati Uniti ne hanno 70.000 non vedo perchè noi ne si debba avere 470.000!!
     
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